Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.29 del 4-2-1995)
Con decreto ministeriale 22 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 601/1994, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Magazzini generali di Castellammare di Stabia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli): periodo: dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 11; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1 novembre 1993. 2) S.a.s Container Shipping di Rosellini Giovanni e Pigliacelli Pietro, con sede in Napoli e unita' di Napoli: periodo: dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 6; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1 novembre 1993. 3) S.p.a. Gondrand, con sede in Bolzano e unita' di Roma: periodo: dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile 1993. 4) S.p.a. Gondrand, con sede in Bolzano e unita' di Bari: periodo: dal 2 aprile 1994 a 1 aprile 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 4; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 2 aprile 1993. 5) S.p.a. Gondrand, con sede in Bolzano e unita' di Cosenza: periodo: dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 10 maggio 1993. Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e centro operativo di Palermo, per il periodo dal 24 marzo 1994 al 10 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994 con decorrenza 11 gennaio 1994. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembte 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 15 aprile 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Metalblok, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 marzo 1994 n. 14389/5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salaria, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Uno A Erre Italia, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo e S. Zeno (Arezzo), per il periodo dal 22 giugno 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Safill, con sede in Capannori, localita' Guamo (Lucca) e unita' di Capannori, localita' Guamo (Lucca), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza 1 maggio 1994; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 15 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Bertocci, con sede in Piombino (Livorno) e unita' di Piombino (Livorno), per il periodo dal 15 agosto 1993 al 14 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 15 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo La Discussione - Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 25 luglio 1994 al 24 gennaio 1995. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/81, relativamente al periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Societa' editrice "Il Messaggero", con sede in Roma e unita' Roma, Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), redazioni Romagna e altre redazioni. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' editrice "Il Messaggero", con sede in Roma, unita' di Roma, Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), redazioni Romagna e altre redazioni, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995; 2) e' accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995, della ditta S.p.a. Edisud, con sede in Bari e unita' Bari, Barletta (Bari), Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' ammessa la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Edisud, con sede in Bari e unita' di Bari, Barletta (Bari), Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 maggio 1994 al 31 agosto 1994, della ditta S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in Milano e unita' di Corsico (Milano) e Milano. Parere comitato tecnico: seduta del 19 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con effetto dal 1 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in Milano e unita' di Corsico (Milano) e Milano, per il periodo dal 29 maggio 1994 al 31 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 29 maggio 1994; 2) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994, della ditta S.r.l. C.A.M., con sede in Pignataro Interamma (Frosinone) e unita' di Pignataro Interamma (Frosinone). Parere comitato tecnico: seduta del 19 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati, pari o inferiori a cento - e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 dicembre 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. C.A.M., con sede in Pignataro Interamna (Frosinone) e unita' di Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 27 gennaio 1994 al 6 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1994 con decorrenza 7 dicembre 1993. Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 2 dicembre 1992. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994, della ditta S.p.a. Nuova Intesa, con sede in Gagliano Castelferrato (Enna) e unita' di Gagliano Castelferrato (Enna). Parere comitato tecnico: seduta del 19 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a cento - e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Intesa, con sede in Gagliano Castelferrato (Enna) e unita' di Gagliano Castelferrato (Enna), per il periodo dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 17 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994, della ditta S.p.a. Grassetto costruzioni Gruppo Grassetto, con sede in Padova e unita' Padova, Parma e Roma. Parere comitato tecnico: seduta del 19 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a cento - e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Grassetto Costruzioni Gruppo Grassetto, con sede in Padova e unita' di Padova, Parma e Roma, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 1 giugno 1994; 5) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994, della ditta S.p.a. Eurotechno Gruppo Grassetto, con sede in Padova e unita' di Padova e Roma. Parere comitato tecnico: seduta del 19 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a cento - e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Eurotechno Gruppo Grassetto, con sede in Padova e unita' di Padova e Roma, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 1 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 29 marzo 1994 al 28 settembre 1994, della ditta S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone). Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a cento - e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 29 marzo 1994; 2) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994, della ditta S.r.l. I.C.F. Industria chimica forlivese, con sede in Roma e unita' di Forli'. Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a cento - e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. I.C.F. Industria Chimica Forlivese, con sede in Roma e unita' di Forli', per il periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 13 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994, della ditta S.p.a. F.lli di Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e unita' di Arona-Villadossola (Novara). Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a cento - e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e unita' di Arona-Villadossola (Novara), per il perioro dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994 Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1994 con decorrenza 17 maggio 1994; 4) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995, della ditta S.r.l. L'Arte, con sede in Predappio (Forli') e unita' di Predappio (Forli'). Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a cento - e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1994 con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. L'Arte, con sede in Predappio (Forli') e unita' di Predappio (Forli'), per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza 16 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Oren, con sede in Tito (Potenza) e unita' di Tito (Potenza). Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a cento - e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Oreb, con sede in Tito (Potenza) e unita' di Tito (Potenza), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1994 con decorrenza 1 settembre 1994; 6) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Delta Overseas Drilling Co., con sede in Fiumicino (Roma) e unita' di Fiumicino (Roma). Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 luglio 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Delta Overseas Drilling Co., con sede in Fiumicino (Roma) e unita' di Fiumicino (Roma), per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza 28 giugno 1994; 7) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 30 agosto 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Eurovinil Industries, con sede in Grosseto e unita' di Grosseto. Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Eurovinil Industries, con sede in Grossetto e unita' di Grosseto, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 5 settembre 1994 con decorrenza 30 agosto 1994. Contributo addizionale: no - Concordato preventivo dal 12 maggio 1994 con garanzia. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995, della ditta S.p.a. Vidital, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Vidital, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 6 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salaria, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994, della ditta S.c.r.l. Consorzio pescatori di Goro, con sede in Goro (Ferrara) e unita' di Goro (Ferrara). Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Consorzio pescatori di Goro, con sede in Goro (Ferrara) e unita' di Goro (Ferrara), per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1994 con decorrenza 1 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, della ditta S.p.a. Porcellane Richard Ginori - Gruppo Pozzi Ginori, con sede in Milano e unita' Chieti. Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Porcellane Richard Ginori - Gruppo Pozzi Ginori, con sede in Milano e unita' di Chieti, per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 27 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993, della ditta S.r.l. Cripo - Centro ricerche per la produzione orafa ora Orop, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unita' di Tito Scalo (Potenza). Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Cripo - Centro ricerche per la produzione orafa ora Orop, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unita' di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993 Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 11 gennaio 1994 al 30 luglio 1994, della ditta S.p.a. Sadi Servizi e attivita' doganali per l'industria - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unita' di Lecce, Modena, Pomigliano (Napoli), Suzzara-Milano-Brescia-Arese e Torino. Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sadi Servizio e attivita' doganali per l'industria - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unita' di Lecce, Modena, Pomigliano (Napoli), Suzzara-Milano-Brescia-Arese e Torino, per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza 11 gennaio 1994; 5) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 16 novembre 1993 al 15 maggio 1994, della ditta S.p.a. Optikon Oftalmologica, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 16 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Optikon Oftalmologica, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 24 dicembre 1993 al 15 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1993 con decorrenza 16 novembre 1993. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93; 6) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994, della ditta S.p.a. S.I.P.I. Sarda impianti petrolchimici industriali, con sede in Sassari e unita' di Portoscuso (Cagliari). Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.P.I. Sarda impianti petrolchimici industriali, con sede in Sassari e unita' di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 1 aprile 1994; 7) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994, della ditta S.r.l. A.M.V., con sede in Solero (Alessandria) e unita' di Solero (Alessandria). Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. A.M.V., con sede in Solero (Alessandria) e unita' di Solero (Alessandria), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1994 con decorrenza 19 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salaria, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Salca Cirulli, con sede in Calitri (Avellino) e unita' di Calitri (Avellino). Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Salca Cirulli, con sede in Calitri (Avellino) e unita' di Calitri (Avellino), per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994; 2) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994, della ditta S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Villacidro (Cagliari). Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 14 aprile 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93; 3) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 5 aprile 1994 al 25 settembre 1994, della ditta S.p.a. FPS Kelsey - Hayes, con sede in Dello (Brescia) e unita' di Campiglione Fenile (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. FPS Kelsey - Hayes, con sede in Dello (Brescia) e unita' di Campiglione Fenile (Torino), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 25 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1994 con decorrenza 5 aprile 1994; 4) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994, della ditta S.p.a. Societa' costruzioni sud, con sede in Siracusa e cantieri in provincia di Siracusa. Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 luglio 1994 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Societa' costruzioni sud, con sede in Siracusa e cantieri in provincia di Siracusa, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 15 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994, della ditta S.p.a. Sessa Pasquale, con sede in Tortona (Alessandria) e unita' di Castronno (Varese). Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sessa Pasquale, con sede in Tortona (Alessandria) e unita' di Castronno (Varese), per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1994 con decorrenza 15 marzo 1994; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 marzo 1993 al 28 marzo 1994, della ditta S.p.a. G.M.M. Italia, con sede in Cassano delle Murge (Bari) e unita' di Cassano delle Murge (Bari). Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.M.M. Italia, con sede in Cassano delle Murge (Bari) e unita' di Cassano delle Murge (Bari), per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 29 marzo 1993; 7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.M.M. Italia, con sede in Cassano delle Murge (Bari) e unita' di Cassano delle Murge (Bari), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993; 8) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Sess Impianti, con sede in Carbonia (Cagliari) e unita' presso Carbosulcis. Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Sess Impianti, con sede in Carbonia (Cagliari) e unita' presso Carbosulcis, per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1994 con decorrenza 7 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994, della ditta S.r.l. Sess Impianti, con sede in Carbonia (Cagliari) e unita' presso Sim S.p.a. Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Sess Impianti, con sede in Carbonia (Cagliari) e unita' presso Sim S.p.a., per il periodo dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1994 con decorrenza 17 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994, della ditta S.p.a. Metalmeccanica lucana S.p.a. ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' di S. Nicola La Strada (Caserta). Parere comitato tecnico: seduta del 28 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Metalmeccanica lucana S.p.a. ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 30 novembre 1993; 2) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 9 marzo 1993 all'8 settembre 1993, della ditta S.p.a. Vistarini, con sede in Omegna (Novara) e unita' Omegna (Novara); Parere comitato tecnico: seduta del 28 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Vistarini, con sede in Omegna (Novara) e unita' di Omegna (Novara), per il periodo dal 9 marzo 1993 all'8 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 9 marzo 1993; 3) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994, della ditta S.a.s. Savio Giuseppe & C., con sede in Moncalieri (Torino) e unita' di Moncalieri (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 28 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.a.s. Savio Giuseppe & C., con sede in Moncalieri (Torino) e unita' di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994 con decorrenza 15 marzo 1994; 4) e' approvato programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Nuova Fiorentini, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico: seduta del 28 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Fiorentini, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1994 con decorrenza 4 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Fiorentini, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994; 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 7 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnovar italiana, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Bari, per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.r.l. Rockwell Body & Chassis Systems Avellino, con sede in Avellino e unita' di Avellino. Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rockwell Body & Chassis Systems Avellino, con sede in Avellino e unita' di Avellino, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rockwell Body & Chassis Systems Avellino, con sede in Avellino e unita' di Avellino, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994; 4) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1994, della ditta S.p.a. Tekal, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e unita' di S. Giovanni Teatino (Chieti). Parere comitato tecnico: seduta dell'8 febbraio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 25 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Tekal, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e unita' di S. Giovanni Teatino (Chieti), per il periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 25 novembre 1993; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 maggio 1994 al 30 aprile 1995, della ditta S.p.a. Schiavo & C., con sede in Vallo della Lucania (Salerno) e uffici di Vallo della Lucania (Salerno). Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Schiavo & C., con sede in Vallo Della Lucania (Salerno) e uffici di Vallo della Lucania (Salerno), per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza 1 maggio 1994; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Calzaturificio D'Anna Salvatore, con sede in Mugnano (Napoli) e unita' e uffici di Mugnano (Napoli). Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Calzaturificio d'Anna Salvatore, con sede in Mugnano (Napoli) e unita' e uffici di Mugnano (Napoli), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994; 7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Calzaturificio D'Anna Salvatore, con sede in Mugnano (Napoli) e unita' e uffici di Mugnano (Napoli), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 29 aprile 1994 al 28 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Selenia, con sede in Crotone (Catanzaro) e unita' di Crotone (Catanzaro). Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 con effetto dal 29 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Selenia, con sede in Crotone (Catanzaro) e unita' di Crotone (Catanzaro), per il periodo dal 29 aprile 1994 al 28 ottobre 1994. Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Sentenza tribunale del 29 aprile 1993, n. 35/93 - contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994, della ditta S.p.a. Schema, con sede in Rende (Cosenza) e unita' di Rende (Cosenza). Parere comitato tecnico: seduta del 17 marzo 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 1 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Schema, con sede in Rende (Cosenza) e unita' di Rende (Cosenza), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 novembre 1993 al 1 novembre 1994, della ditta S.r.l. Co.I.Ma., con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita' di Portoscuso (Cagliari). Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.I.Ma., con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita' di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 2 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.I.Ma., con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita' di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 2 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Emiliana di macinazione, con sede in Ferrara fraz. Pontelagoscuro (Ferrara) e unita' di Ferrara. Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Emiliana di macinazione, con sede in Ferrara fraz. Pontelagoscuro (Ferrara) e unita' di Ferrara, per il periodo dal 14 agosto 1994 al 29 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza 14 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16148/5 del 21 novembre 1994; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, della ditta S.r.l. C.T.I.N. - Carpenteria tubazioni industriali, con sede in Sant'Antioco (Cagliari) e unita' di Sant'Antioco (Cagliari). Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.T.I.N. - Carpenteria tubazioni industriali, con sede in Sant'Antioco (Cagliari) e unita' di Sant'Antioco (Cagliari), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1994 con decorrenza 4 aprile 1994; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.r.l. Simes, con sede in Priolo (Siracusa) e unita' di Priolo (Siracusa). Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Simes, con sede in Priolo (Siracusa) e unita' di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Simes, con sede in Priolo (Siracusa) e unita' di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 14 giugno 1994 al 5 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 6 marzo 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/93. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Kuwait raffinazione e chimica, con sede in Genova e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 ottobre 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Kuwait raffinazione e chimica, con sede in Genova e unita' di Napoli, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1994 con decorrenza 6 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 marzo 1993 al 28 febbraio 1994, della ditta S.p.a. Concrete, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico: seduta del 9 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Concrete, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1 marzo 1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Concrete, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 5 novembre 1993 al 28 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 1 settembre 1993. Art. 7, comma 1, legge n. 236/93. 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1993 al 31 luglio 1994, della ditta S.p.a. Metallurgica Martinelli con sede in Morbegno (Sondrio) e unita' di Morbegno (Sondrio). Parere comitato tecnico: seduta del 9 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metallurgica Martinelli con sede in Morbegno (Sondrio) e unita' di Morbegno (Sondrio) per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 1 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metallurgica Martinelli, con sede in Morbegno (Sondrio) e unita' di Morbegno (Sondrio), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994, della ditta S.p.a. Nucleo, con sede in Milano (Milano) e unita' di Mondovi' (Cuneo). Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994; A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 settembre 1993 con effetto dal 1 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nucleo, con sede in Milano (Milano) e unita' di Mondovi' (Cuneo) per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 1 aprile 1993 - contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 agosto 1993 al 29 agosto 1994, della ditta S.p.a. Save, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unita' di S. Giuliano Milanese (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Save, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unita' di S. Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993. 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Save, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unita' di S. Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 5 maggio 1994 al 29 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1994 con decorrenza 1 marzo 1994. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 aprile 1994 al 24 aprile 1995, della ditta S.p.a. N.U.T. Quantas, con sede in Creazzo (Vicenza) unita' di Olmo di Creazzo (Vicenza). Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. N.U.T. Quantas, con sede in Creazzo (Vicenza) e unita' di Olmo di Creazzo (VI), per il periodo dal 25 aprile 1994 al 24 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 25 aprile 1994; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Paroldi Giuseppe & C., con sede in Ponti (Alessandria) e unita' di Ponti (Alessandria). Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Paroldi Giuseppe & C., con sede in Ponti (Alessandria) e unita' di Ponti (Alessandria), per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1994 con decorrenza 13 dicembre 1993; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto del 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Paroldi Giuseppe & C., con sede in Ponti (Alessandria) e unita' di Ponti (Alessandria), per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, della ditta S.p.a. O.S.U. dei F.lli Romiti, con sede in Orbassano (Torino) e unita' di Orbassano (Torino) e Borgomanero (Novara). Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.S.U. dei F.lli Romiti, con sede in Orbassano (Torino) e unita' di Orbassano (Torino) e Borgomanero (Novara), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, della ditta S.p.a. Veelcont, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e unita' di Trino Vercellese (Vercelli). Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Veelcont, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e unita' di Trino Vercellese (Vercelli), per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1994 con decorrenza 21 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto del 21 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Veelcont, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e unita' di Trino Vercellese (Vercelli), per il periodo dal 21 settembre 1994 al 23 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 21 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 marzo 1993 al 6 marzo 1994, della ditta S.r.l. Fata European Group (Gruppo Fata), con sede in Pianezza (Torino) e unita' di Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 14 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Fata European Group (Gruppo Fata), con sede in Pianezza (Torino) e unita' di Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino), per il periodo dall'8 settembre 1993 al 6 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 8 settembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 luglio 1994, n. 15446/4; 2) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 marzo 1993 al 6 marzo 1994, della ditta S.r.l. Fata Automation (Gruppo Fata), con sede in Torino (Torino) e uffici di Torino. Parere comitato tecnico: seduta del 14 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Fata Automation (Gruppo Fata), con sede in Torino e uffici di Torino, per il periodo dall'8 settembre 1993 al 6 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 8 settembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 luglio 1994, n. 15446/6; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1991 al 3 novembre 1992, della ditta S.p.a. TMA Fas, con sede in Milano e unita' di Acqui Terme (Alessandria). Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. TMA Fas, con sede in Milano e unita' di Acqui Terme (Alessandria) per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. TMA Fas, con sede in Milano e unita' di Acqui Terme (Alessandria), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1991 al 3 novembre 1992, della ditta S.p.a. Utita Fas, con sede in Este (Padova) e unita' di Este (Padova). Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Utita Fas, con sede in Este (Padova) e unita' di Este (Padova), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 4 novembre 1991; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Utita Fas, con sede in Este (Padova) e unita' di Este (Padova), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1991 al 3 novembre 1992, della ditta S.p.a. Secmu Fas, con sede in Ponte dell'Olio (Piacenza) e unita' di Ponte dell'Olio (Piacenza). Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Secmu Fas, con sede in Ponte dell'Olio (Piacenza) e unita' di Ponte dell'Olio (Piacenza), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Secmu Fas, con sede in Ponte dell'Olio (Piacenza) e unita' di Ponte dell'Olio (Piacenza), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 20 luglio 1993 al 17 aprile 1994, della ditta S.p.a. Isola, con sede in Cormano (Milano) e unita' di Cormano (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 20 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Isola, con sede in Cormano (Milano) e unita' di Cormano (Milano), per il periodo dal 20 luglio 1993 al 19 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1993 con decorrenza 20 luglio 1993; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 20 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isola, con sede in Cormano (Milano) e unita' di Cormano (Milano), per il periodo dal 20 ottobre 1993 al 17 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1993 con decorrenza 20 ottobre 1993; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995, della ditta S.p.a. Impresa Ing. Giovanni Rodio e C., con sede in Casalmaiocco (Milano) e unita' di Casalmaiocco (Milano) e unita' nazionali. Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Ing. Giovanni Rodio e C., con sede in Casalmaiocco (Milano) e unita' di Casalmaiocco (Milano) e unita' nazionali, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1994 con decorrenza 5 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.r.l. Modicar Plast, con sede in Fornaci di Beinasco (Torino) e unita' di Fornaci di Beinasco (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 30 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Modicar Plast, con sede in Fornaci di Beinasco (Torino) e unita' di Fornaci di Beinasco (Torino), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1995 con decorrenza 11 aprile 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Modicar Plast, con sede in Fornaci di Beinasco (Torino) e unita' di Fornaci di Beinasco (Torino), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1991 con decorrenza 11 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 9 novembre 1993 all'8 maggio 1994, della ditta S.p.a. S.C.A.C. Soc. cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unita' di Cremona. Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. Soc. cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unita' di Cremona per il periodo dal 9 novembre 1993 al 7 maggio 1994. L'istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 9 novembre 1993; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, della ditta S.p.a. Maglificio Sartori, con sede in Schio (Vicenza) e unita' di Schio (Vicenza). Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Maglificio Sartori, con sede in Schio (Vicenza) e unita' di Schio (Vicenza) per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 8 novembre 1993; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Maglificio Sartori, con sede in Schio (Vicenza) e unita' di Schio (Vicenza) per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 8 maggio 1994; 4) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 14 ottobre 1993 al 13 aprile 1994, della ditta S.r.l. Whirlpool Italia divisione Aspera gia' Aspera S.r.l., con sede in Comerio (Varese) e unita' di Riva di Chieri (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 23 settembre 1992 con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Whirlpool Italia, divisione Aspera gia' Aspera S.r.l., con sede in Comerio (Varese) e unita' di Riva di Chieri (Torino) per il periodo dal 14 ottobre 1993 al 13 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 14 ottobre 1993; 5) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1993 al 25 aprile 1995, della ditta S.r.l. Chemie Linz Castellanza gruppo OMV, con sede in Castellanza (Varese) e unita' di Castellanza (Varese). Parere comitato tecnico: seduta del 4 febbraio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Chemie Linz Castellanza gruppo OMV, con sede in Castellanza (Varese) e unita' di Castellanza (Varese) per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 25 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 26 ottobre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14748/8 del 26 aprile 1994; 6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Chemie Linz Castellanza gruppo OMV, con sede in Castellanza (Varese) e unita' di Castellanza (Varese) per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994; 7) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995, della ditta S.p.a. Frimont, con sede in Milano e unita' di Pogliano Milanese (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale gia' disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Frimont, con sede in Milano e unita' di Pogliano Milanese (Milano) per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1994 con decorrenza 8 marzo 1994; 8) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1996, della ditta S.r.l. Schlumberger Industries, con sede in Milano e unita' di Asti, Cavazzale in Monticello Conte Otto (Vicenza), Milano e None (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Schlumberger Industries, con sede in Milano e unita' di Asti, Cavazzale in Monticello Conte Otto (Vicenza), Milano e None (Torino) per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994; 9) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto del 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Schlumberger Industries, con sede in Milano e unita' di Asti, Cavazzale in Monticello Conte Otto (Vicenza), Milano e None (Torino) per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994; 10) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.p.a. Guerrino Pivato, con sede in One' di Fonte (Treviso) e unita' One' di Fonte (Treviso). Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Guerrino Pivato, con sede in One' di Fonte (Treviso) e unita' di One' di Fonte (Treviso) per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza 7 marzo 1994; 11) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Fase forniture automazione e strumentazione elettrica, con sede in Torino e unita' di Stupinigi (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fase forniture automazione e strumentazione elettrica, con sede in Torino e unita' di Stupinigi (Torino) per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994. 12) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fase forniture automazione e strumentazione elettrica, con sede in Torino e unita' di Stupinigi (Torino) per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.