MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.29 del 4-2-1995)

   Con decreto ministeriale 22 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  sotto  specificate,  sospesi dal lavoro o
lavoranti  ad  orario  ridotto,  e'   disposta   la   proroga   della
corresponsione   dell'indennita'   pari  al  trattamento  massimo  di
integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma  2,
del  decreto-legge  n.  601/1994,  per  i  periodi e per il numero di
unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
1) S.p.a. Magazzini generali di Castellammare di Stabia, con sede in
   Castellammare di Stabia (Napoli)  e  unita'  di  Castellammare  di
   Stabia (Napoli):
periodo: dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 11;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1 novembre 1993.
2) S.a.s Container Shipping di Rosellini Giovanni e Pigliacelli
   Pietro, con sede in Napoli e unita' di Napoli:
periodo: dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 6;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1 novembre 1993.
3) S.p.a. Gondrand, con sede in Bolzano e unita' di Roma:
periodo: dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile 1993.
4) S.p.a. Gondrand, con sede in Bolzano e unita' di Bari:
periodo: dal 2 aprile 1994 a 1 aprile 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 2 aprile 1993.
5) S.p.a. Gondrand, con sede in Bolzano e unita' di Cosenza:
periodo: dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 10 maggio 1993.
   Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dall'11  gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a.  Itel,  con  sede  in  S.  Gregorio  di
Catania  (Catania)  e centro operativo di Palermo, per il periodo dal
24 marzo 1994 al 10 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994  con  decorrenza  11
gennaio 1994.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;
    2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 28 dicembte 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 15  aprile  1994  con
effetto  dal  3  maggio  1993,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Metalblok, con sede in Taranto e unita'
di Taranto, per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1993 con decorrenza
3 novembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 17 marzo 1994 n. 14389/5.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento  ordinario  di  integrazione  salaria,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del  1  luglio  1993  con
effetto  dal  2  novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Uno A Erre Italia, con sede in Arezzo e
unita' di Arezzo e S. Zeno (Arezzo), per il  periodo  dal  22  giugno
1994 al 1 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 giugno 1994 con decorrenza 2
maggio 1994.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con
effetto dal 1 gennaio 1993, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Nuova Safill, con sede in Capannori,
localita' Guamo  (Lucca)  e  unita'  di  Capannori,  localita'  Guamo
(Lucca), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza 1
maggio 1994;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  30  novembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con
effetto dal 15 febbraio 1993, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. Nuova Bertocci, con sede in Piombino
(Livorno) e unita' di Piombino  (Livorno),  per  il  periodo  dal  15
agosto 1993 al 14 febbraio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 marzo 1993 con decorrenza 15
agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  23  dicembre  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P.
S.E. Il Popolo La Discussione - Ed. Cinque Lune, con sede in  Roma  e
unita' di Roma, per il periodo dal 25 luglio 1994 al 24 gennaio 1995.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1)  e'  accertata  la condizione di cui all'art. 35, terzo comma,
della legge n. 416/81, relativamente al periodo dal 1 marzo  1994  al
28   febbraio   1996,   della  ditta  S.p.a.  Societa'  editrice  "Il
Messaggero", con sede in Roma e unita' Roma, Acquaviva Picena (Ascoli
Piceno), redazioni Romagna e altre redazioni.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Societa'
editrice "Il Messaggero", con sede in Roma, unita' di Roma, Acquaviva
Picena  (Ascoli  Piceno), redazioni Romagna e altre redazioni, per il
periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995;
    2) e' accertata  la  condizione  di  ristrutturazione  aziendale,
relativamente  al  periodo  dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995,
della ditta S.p.a. Edisud, con sede in Bari e unita'  Bari,  Barletta
(Bari), Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
   A   seguito   dell'accertamento   di  cui  sopra,  e'  ammessa  la
possibilita'  di  beneficiare  del   trattamento   di   pensionamento
anticipato  in  favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui
all'art. 37 della legge 5  agosto  1981,  n.  416,  dipendenti  dalla
S.p.a.  Edisud,  con  sede in Bari e unita' di Bari, Barletta (Bari),
Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, per il  periodo  dal  15  novembre
1994 al 14 novembre 1995.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 29 maggio 1994 al 31  agosto  1994,  della  ditta  S.p.a.
Luigi  Stoppani,  con  sede  in Milano e unita' di Corsico (Milano) e
Milano.
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con effetto
dal 1 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti
dalla ditta S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in  Milano  e  unita'  di
Corsico  (Milano)  e  Milano, per il periodo dal 29 maggio 1994 al 31
agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con  decorrenza  29
maggio 1994;
    2)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994, della ditta
S.r.l. C.A.M., con sede in Pignataro Interamma (Frosinone)  e  unita'
di Pignataro Interamma (Frosinone).
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge n. 236/93  e  alle  condizioni  ivi  previste  -
lavoratori  interessati, pari o inferiori a cento - e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 27 dicembre 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.r.l.
C.A.M., con sede in  Pignataro  Interamna  (Frosinone)  e  unita'  di
Pignataro  Interamna  (Frosinone), per il periodo dal 27 gennaio 1994
al 6 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1994 con decorrenza
7 dicembre 1993.
   Contributo  addizionale:  no  -  Amministrazione controllata dal 2
dicembre 1992.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 17 maggio 1994 al  16  novembre  1994,  della
ditta  S.p.a. Nuova Intesa, con sede in Gagliano Castelferrato (Enna)
e unita' di Gagliano Castelferrato (Enna).
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 dicembre 1994.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/93  e alle condizioni ivi previste -
lavoratori interessati pari o inferiori a cento - e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 17 maggio  1993,  in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova
Intesa,  con  sede  in  Gagliano  Castelferrato  (Enna)  e  unita' di
Gagliano Castelferrato (Enna), per il periodo dal 17 maggio  1994  al
16 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 17
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere   a   provvedere   al   pagamento   diretto  del  predetto
trattamento;
    4) e' approvata la proroga del  programma  per  crisi  aziendale,
relativa  al  periodo  dal  1  giugno 1994 al 30 novembre 1994, della
ditta S.p.a. Grassetto costruzioni  Gruppo  Grassetto,  con  sede  in
Padova e unita' Padova, Parma e Roma.
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge n. 236/93  e  alle  condizioni  ivi  previste  -
lavoratori  interessati  pari o inferiori a cento - e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  18  gennaio 1994 con effetto dal 1 giugno 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Grassetto  Costruzioni  Gruppo Grassetto, con sede in Padova e unita'
di Padova, Parma e Roma, per il periodo  dal  1  giugno  1994  al  30
novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 21 luglio 1994 con decorrenza 1
giugno 1994;
    5) e' approvata la proroga del  programma  per  crisi  aziendale,
relativa  al  periodo  dal  1  giugno 1994 al 30 novembre 1994, della
ditta S.p.a. Eurotechno Gruppo Grassetto, con sede in Padova e unita'
di Padova e Roma.
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 dicembre 1994.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/93  e alle condizioni ivi previste -
lavoratori interessati pari o inferiori a cento - e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  18  gennaio 1994 con effetto dal 1 giugno 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Eurotechno  Gruppo Grassetto, con sede in Padova e unita' di Padova e
Roma, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994  con  decorrenza  1
giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 29 marzo 1994 al  28  settembre  1994,  della
ditta S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone)
e unita' di Ferentino (Frosinone).
   Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge n. 236/93  e  alle  condizioni  ivi  previste  -
lavoratori  interessati  pari o inferiori a cento - e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  18  marzo  1994  con effetto dal 29 marzo 1993, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Valeo
sistemi termici, con  sede  in  Ferentino  (Frosinone)  e  unita'  di
Ferentino  (Frosinone),  per  il  periodo  dal  29  marzo  1994 al 28
settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con  decorrenza  29
marzo 1994;
    2)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 13 gennaio 1994  al  12  luglio  1994,  della
ditta  S.r.l.  I.C.F. Industria chimica forlivese, con sede in Roma e
unita' di Forli'.
   Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/93  e alle condizioni ivi previste -
lavoratori interessati pari o inferiori a cento - e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
I.C.F.  Industria  Chimica  Forlivese,  con  sede in Roma e unita' di
Forli', per il periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 13
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 17 maggio 1994 al  16  novembre  1994,  della
ditta  S.p.a.  F.lli  di  Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e
unita' di Arona-Villadossola (Novara).
   Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge n. 236/93  e  alle  condizioni  ivi  previste  -
lavoratori  interessati  pari o inferiori a cento - e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  18 gennaio 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli
Poscio,   con   sede   in   Villadossola   (Novara)   e   unita'   di
Arona-Villadossola  (Novara), per il perioro dal 17 maggio 1994 al 16
novembre 1994
   Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1994 con  decorrenza  17
maggio 1994;
    4)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 16 agosto 1994 al  15  febbraio  1995,  della
ditta  S.r.l.  L'Arte,  con  sede  in  Predappio (Forli') e unita' di
Predappio (Forli').
   Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/93  e alle condizioni ivi previste -
lavoratori interessati pari o inferiori a cento - e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 10 maggio 1994 con effetto dal 16  agosto  1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.r.l.
L'Arte,  con  sede  in  Predappio  (Forli')  e  unita'  di  Predappio
(Forli'), per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza
16 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio  1995,  della
ditta  S.p.a.  Oren,  con  sede  in  Tito  (Potenza) e unita' di Tito
(Potenza).
   Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/93  e alle condizioni ivi previste -
lavoratori interessati pari o inferiori a cento - e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1 settembre  1993,  in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Oreb,
con sede in Tito (Potenza) e unita' di Tito (Potenza), per il periodo
dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1994 con decorrenza 1
settembre 1994;
    6)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 28 giugno 1994 al  27  dicembre  1994,  della
ditta  S.p.a.  Delta  Overseas  Drilling  Co.,  con sede in Fiumicino
(Roma) e unita' di Fiumicino (Roma).
   Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge  n.  236/93  e  alle  condizioni  ivi  previste,
lavoratori  interessati  pari  o  inferiori  a 100, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  6  luglio  1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Delta
Overseas Drilling Co., con sede  in  Fiumicino  (Roma)  e  unita'  di
Fiumicino  (Roma),  per  il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre
1994.
   Istanza aziendale presentata l'8 agosto  1994  con  decorrenza  28
giugno 1994;
    7)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 30 agosto 1994 al  28  febbraio  1995,  della
ditta  S.p.a.  Eurovinil Industries, con sede in Grosseto e unita' di
Grosseto.
   Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/93  e  alle condizioni ivi previste,
lavoratori interessati pari o inferiori  a  100,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 30  agosto  1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
Eurovinil Industries, con sede in Grossetto e unita' di Grosseto, per
il periodo dal 30 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 5 settembre 1994 con decorrenza 30
agosto 1994.
   Contributo addizionale: no - Concordato preventivo dal  12  maggio
1994 con garanzia.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
     8) e' approvata la proroga del programma  per  crisi  aziendale,
relativa al periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995, della ditta
S.p.a. Vidital, con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge  n.  236/93  e  alle  condizioni  ivi  previste,
lavoratori  interessati  pari  o  inferiori  a 100, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
Vidital, con sede in Roma e unita' di Roma,  per  il  periodo  dal  6
settembre 1994 al 5 marzo 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  3 agosto 1994 con decorrenza 6
settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salaria,   concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994, della ditta
S.c.r.l. Consorzio pescatori di Goro, con sede in  Goro  (Ferrara)  e
unita' di Goro (Ferrara).
   Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge  n.  236/93  e  alle  condizioni  ivi  previste,
lavoratori  interessati  pari  o  inferiori  a 100, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  18  gennaio 1994 con effetto dal 1 maggio 1993, in
favore dei lavoratori interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.c.r.l.
Consorzio  pescatori  di Goro, con sede in Goro (Ferrara) e unita' di
Goro (Ferrara), per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1994  con  decorrenza  1
maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  27  giugno  1994  al 26 giugno 1995, della ditta S.p.a.
Porcellane Richard Ginori - Gruppo Pozzi Ginori, con sede in Milano e
unita' Chieti.
   Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Porcellane  Richard Ginori - Gruppo
Pozzi Ginori, con sede in Milano e unita' di Chieti, per  il  periodo
dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 27
giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dall'8 febbraio 1993  al  7  agosto  1993,  della
ditta  S.r.l.  Cripo  -  Centro  ricerche per la produzione orafa ora
Orop, con sede in  Tito  Scalo  (Potenza)  e  unita'  di  Tito  Scalo
(Potenza).
   Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge  n.  236/93  e  alle  condizioni  ivi  previste,
lavoratori  interessati  pari  o  inferiori  a 100, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  18 marzo 1994 con effetto dall'8 febbraio 1992, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Cripo
- Centro ricerche per la produzione orafa ora Orop, con sede in  Tito
Scalo  (Potenza)  e  unita'  di  Tito Scalo (Potenza), per il periodo
dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993
   Istanza aziendale presentata il 3  marzo  1993  con  decorrenza  8
febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 11 gennaio 1994  al  30  luglio  1994,  della
ditta  S.p.a.  Sadi  Servizi  e  attivita' doganali per l'industria -
Gruppo Fiat, con sede in Torino e unita' di Lecce, Modena, Pomigliano
(Napoli), Suzzara-Milano-Brescia-Arese e Torino.
   Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/93  e  alle condizioni ivi previste,
lavoratori interessati pari o inferiori  a  100,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.  Sadi
Servizio e attivita' doganali per l'industria - Gruppo Fiat, con sede
in   Torino   e   unita'   di  Lecce,  Modena,  Pomigliano  (Napoli),
Suzzara-Milano-Brescia-Arese e Torino, per il periodo dall'11 gennaio
1994 al 10 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con  decorrenza  11
gennaio 1994;
    5)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 16 novembre 1993 al  15  maggio  1994,  della
ditta  S.p.a.  Optikon  Oftalmologica,  con  sede in Roma e unita' di
Roma.
   Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/93  e  alle condizioni ivi previste,
lavoratori interessati pari o inferiori  a  100,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 16 novembre 1992, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Optikon  Oftalmologica,  con  sede  in  Roma e unita' di Roma, per il
periodo dal 24 dicembre 1993 al 15 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1993 con decorrenza 16
novembre 1993.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93;
    6) e' approvata la proroga del  programma  per  crisi  aziendale,
relativa  al  periodo  dal  1 aprile 1994 al 30 settembre 1994, della
ditta S.p.a. S.I.P.I. Sarda impianti petrolchimici  industriali,  con
sede in Sassari e unita' di Portoscuso (Cagliari).
   Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge  n.  236/93  e  alle  condizioni  ivi  previste,
lavoratori  interessati  pari  o  inferiori  a 100, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  17 dicembre 1993 con effetto dal 1 aprile 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
S.I.P.I.  Sarda  impianti  petrolchimici  industriali,  con  sede  in
Sassari e unita' di Portoscuso  (Cagliari),  per  il  periodo  dal  1
aprile 1994 al 30 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 17 maggio 1994 con decorrenza 1
aprile 1994;
    7)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 19 aprile 1994  al  18  ottobre  1994,  della
ditta  S.r.l.  A.M.V.,  con  sede in Solero (Alessandria) e unita' di
Solero (Alessandria).
   Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/93  e  alle condizioni ivi previste,
lavoratori interessati pari o inferiori  a  100,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.r.l.
A.M.V.,  con  sede  in  Solero  (Alessandria)  e  unita'  di   Solero
(Alessandria), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 30 aprile 1994 con decorrenza 19
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salaria,   concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  26  aprile  1994 al 25 gennaio 1995, della ditta S.p.a.
Salca Cirulli, con sede in Calitri (Avellino)  e  unita'  di  Calitri
(Avellino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Salca  Cirulli,  con  sede  in  Calitri
(Avellino)  e  unita'  di  Calitri  (Avellino), per il periodo dal 26
aprile 1994 al 25 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con  decorrenza  26
aprile 1994;
    2)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 1 febbraio 1994  al  31  luglio  1994,  della
ditta  S.r.l.  Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e
unita' di Villacidro (Cagliari).
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/93  e  alle condizioni ivi previste,
lavoratori interessati pari o inferiori  a  100,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 febbraio 1993,  in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Fibre
acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Villacidro
(Cagliari), per il periodo dal 14 aprile 1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 21 aprile 1994 con decorrenza 1
febbraio 1994.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93;
    3)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 5 aprile 1994 al  25  settembre  1994,  della
ditta S.p.a. FPS Kelsey - Hayes, con sede in Dello (Brescia) e unita'
di Campiglione Fenile (Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge  n.  236/93  e  alle  condizioni  ivi  previste,
lavoratori  interessati  pari  o  inferiori  a 100, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  17 dicembre 1993 con effetto dal 5 aprile 1993, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta  S.p.a.  FPS
Kelsey  -  Hayes, con sede in Dello (Brescia) e unita' di Campiglione
Fenile (Torino), per il periodo dal 5 aprile  1994  al  25  settembre
1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 12 aprile 1994 con decorrenza 5
aprile 1994;
    4) e' approvata la proroga del  programma  per  crisi  aziendale,
relativa  al  periodo  dal  15 marzo 1994 al 14 settembre 1994, della
ditta S.p.a.  Societa'  costruzioni  sud,  con  sede  in  Siracusa  e
cantieri in provincia di Siracusa.
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge  n.  236/93  e  alle  condizioni  ivi  previste,
lavoratori  interessati  pari  o  inferiori  a 100, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  6  luglio  1994  con effetto dal 15 marzo 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Societa'  costruzioni  sud,  con  sede  in  Siracusa  e  cantieri  in
provincia di Siracusa, per  il  periodo  dal  15  marzo  1994  al  14
settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 15
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 15 marzo 1994 al  14  settembre  1994,  della
ditta  S.p.a.  Sessa  Pasquale,  con  sede in Tortona (Alessandria) e
unita' di Castronno (Varese).
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/93  e  alle condizioni ivi previste,
lavoratori interessati pari o inferiori  a  100,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 15 marzo  1993,  in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sessa
Pasquale,  con  sede  in  Tortona (Alessandria) e unita' di Castronno
(Varese), per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1994 con  decorrenza  15
marzo 1994;
    6)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 29 marzo 1993 al 28 marzo 1994, della ditta S.p.a. G.M.M.
Italia, con sede in Cassano delle Murge (Bari) e  unita'  di  Cassano
delle Murge (Bari).
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. G.M.M.  Italia,  con  sede  in  Cassano
delle  Murge  (Bari)  e  unita' di Cassano delle Murge (Bari), per il
periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con  decorrenza  29
marzo 1993;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  gia' disposta con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.M.M.  Italia,
con  sede  in  Cassano  delle  Murge (Bari) e unita' di Cassano delle
Murge (Bari), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1993 con decorrenza  29
settembre 1993;
    8)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994, della ditta
S.r.l. Sess Impianti, con sede in Carbonia (Cagliari) e unita' presso
Carbosulcis.
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/93  e  alle condizioni ivi previste,
lavoratori interessati pari o inferiori  a  100,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal  7  giugno  1993,  in
favore  dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Sess
Impianti,  con  sede  in  Carbonia   (Cagliari)   e   unita'   presso
Carbosulcis, per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 27 maggio 1994 con decorrenza 7
giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 17 maggio 1994 al  16  novembre  1994,  della
ditta  S.r.l. Sess Impianti, con sede in Carbonia (Cagliari) e unita'
presso Sim S.p.a.
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/93  e  alle condizioni ivi previste,
lavoratori interessati pari o inferiori  a  100,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 17  maggio  1993,  in
favore  dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Sess
Impianti, con sede in Carbonia (Cagliari) e unita' presso Sim S.p.a.,
per il periodo dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1994 con  decorrenza  17
maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1) e' approvata la proroga del  programma  per  crisi  aziendale,
relativa  al  periodo  dal  30 novembre 1993 al 29 maggio 1994, della
ditta S.p.a. Metalmeccanica lucana S.p.a. ora Firema  trasporti,  con
sede in Napoli e unita' di S. Nicola La Strada (Caserta).
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge  n.  236/93  e  alle  condizioni  ivi  previste,
lavoratori  interessati  pari  o  inferiori  a 100, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  17 dicembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992,
in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Metalmeccanica lucana S.p.a. ora Firema trasporti, con sede in Napoli
e  unita'  di  S.  Nicola  La Strada (Caserta), per il periodo dal 30
novembre 1993 al 29 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 30
novembre 1993;
    2) e' approvata la proroga del  programma  per  crisi  aziendale,
relativa  al  periodo  dal  9  marzo 1993 all'8 settembre 1993, della
ditta S.p.a. Vistarini, con sede in Omegna (Novara) e  unita'  Omegna
(Novara);
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di cui sopra, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge  n.  236/93  e  alle  condizioni  ivi  previste,
lavoratori  interessati  pari  o  inferiori  a 100, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  1  febbraio  1993 con effetto dal 9 marzo 1992, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Vistarini,  con  sede in Omegna (Novara) e unita' di Omegna (Novara),
per il periodo dal 9 marzo 1993 all'8 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993  con  decorrenza  9
marzo 1993;
    3)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 15 marzo 1994 al  14  settembre  1994,  della
ditta  S.a.s.  Savio Giuseppe & C., con sede in Moncalieri (Torino) e
unita' di Moncalieri (Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 dicembre 1994.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/93  e  alle condizioni ivi previste,
lavoratori interessati pari o inferiori  a  100,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 15  marzo  1993,  in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.a.s. Savio
Giuseppe & C., con sede in Moncalieri (Torino) e unita' di Moncalieri
(Torino), per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 31 marzo 1994 con decorrenza 15
marzo 1994;
    4) e'  approvato  programma  per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  4  ottobre  1993  al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a.
Nuova Fiorentini, con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Nuova Fiorentini, con sede in Roma e
unita' di Roma, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1994  con  decorrenza  4
ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 4 ottobre  1993,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Nuova
Fiorentini, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo  dal  4
aprile 1994 al 3 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 maggio 1994 con decorrenza 4
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994;
    1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta   con   il  decreto  ministeriale  7  novembre  1994,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
7 novembre  1994  con  effetto  dal  7  marzo  1994,  in  favore  dei
lavoratori   interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Tecnovar
italiana, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Bari, per il periodo
dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1994 con  decorrenza  7
settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  18  aprile  1994  al 17 aprile 1995, della ditta S.r.l.
Rockwell Body & Chassis Systems Avellino,  con  sede  in  Avellino  e
unita' di Avellino.
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Rockwell  Body  &  Chassis  Systems
Avellino,  con  sede in Avellino e unita' di Avellino, per il periodo
dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con  decorrenza  18
aprile 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 18
aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla
ditta  S.r.l.  Rockwell  Body & Chassis Systems Avellino, con sede in
Avellino e unita' di Avellino, per il periodo dal 18 ottobre 1994  al
17 aprile 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 14 ottobre 1994 con decorrenza 18
ottobre 1994;
    4) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  25 maggio 1993 al 24 novembre 1994, della
ditta S.p.a. Tekal, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e unita'
di S. Giovanni Teatino (Chieti).
   Parere comitato tecnico: seduta dell'8 febbraio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 25 maggio
1993, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a. Tekal, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e unita' di S.
Giovanni  Teatino (Chieti), per il periodo dal 25 novembre 1993 al 24
maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 25
novembre 1993;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  maggio  1994  al  30 aprile 1995, della ditta S.p.a.
Schiavo & C., con sede in Vallo della Lucania (Salerno) e  uffici  di
Vallo della Lucania (Salerno).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Schiavo & C., con sede in  Vallo  Della
Lucania  (Salerno)  e uffici di Vallo della Lucania (Salerno), per il
periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994  con  decorrenza  1
maggio 1994;
    6)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 3 gennaio 1994 al 2  gennaio  1995,  della  ditta  S.r.l.
Calzaturificio  D'Anna  Salvatore,  con  sede  in  Mugnano (Napoli) e
unita' e uffici di Mugnano (Napoli).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta Calzaturificio d'Anna Salvatore,
con sede in Mugnano (Napoli) e unita' e uffici di  Mugnano  (Napoli),
per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 3
gennaio 1994;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto  dal  3
gennaio  1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. Calzaturificio D'Anna Salvatore,  con  sede  in  Mugnano
(Napoli)  e unita' e uffici di Mugnano (Napoli), per il periodo dal 3
luglio 1994 al 2 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1994  con  decorrenza  3
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n. 223/91, relativi al periodo dal 29 aprile 1994 al 28 ottobre 1994,
della  ditta S.p.a. Selenia, con sede in Crotone (Catanzaro) e unita'
di Crotone (Catanzaro).
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale  del
13  dicembre  1993  con  effetto  dal  29  aprile 1993, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Selenia,  con
sede  in  Crotone (Catanzaro) e unita' di Crotone (Catanzaro), per il
periodo dal 29 aprile 1994 al 28 ottobre 1994.
   Art. 3, comma 2, legge n.  223/91  -  Sentenza  tribunale  del  29
aprile 1993, n. 35/93 - contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al periodo dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994, della ditta
S.p.a. Schema,  con  sede  in  Rende  (Cosenza)  e  unita'  di  Rende
(Cosenza).
   Parere comitato tecnico: seduta del 17 marzo 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 1  luglio
1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. Schema,  con  sede  in  Rende  (Cosenza)  e  unita'  di  Rende
(Cosenza), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 1
gennaio 1994;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  2  novembre 1993 al 1 novembre 1994, della ditta S.r.l.
Co.I.Ma., con sede in Portoscuso (Cagliari) e  unita'  di  Portoscuso
(Cagliari).
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta  S.r.l.  Co.I.Ma.,  con  sede  in  Portoscuso
(Cagliari)  e  unita'  di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 2
novembre 1993 al 1 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza  2
novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto  dal  2
novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.r.l. Co.I.Ma., con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita' di
Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994  con  decorrenza  2
maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta S.p.a.
Emiliana di macinazione, con sede  in  Ferrara  fraz.  Pontelagoscuro
(Ferrara) e unita' di Ferrara.
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del 15 luglio 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Emiliana  di  macinazione,  con  sede in Ferrara fraz. Pontelagoscuro
(Ferrara) e unita' di Ferrara, per il periodo dal 14 agosto  1994  al
29 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza
14 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16148/5 del 21 novembre 1994;
    6) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  4  aprile  1994  al  3  aprile 1995, della ditta S.r.l.
C.T.I.N.  -  Carpenteria   tubazioni   industriali,   con   sede   in
Sant'Antioco (Cagliari) e unita' di Sant'Antioco (Cagliari).
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  C.T.I.N.  -  Carpenteria  tubazioni
industriali,   con  sede  in  Sant'Antioco  (Cagliari)  e  unita'  di
Sant'Antioco (Cagliari), per il  periodo  dal  4  aprile  1994  al  3
ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 16 aprile 1994 con decorrenza 4
aprile 1994;
    7) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.r.l.
Simes, con sede in Priolo (Siracusa) e unita' di Priolo (Siracusa).
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. Simes, con sede in Priolo (Siracusa) e
unita' di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5
marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con  decorrenza  6
settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto  dal  6
settembre  1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta S.r.l. Simes, con sede in Priolo (Siracusa) e  unita'  di
Priolo  (Siracusa),  per il periodo dal 14 giugno 1994 al 5 settembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994  con  decorrenza  6
marzo 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/93.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  6  dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.p.a.
Kuwait raffinazione e chimica, con sede in Genova e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 1 ottobre 1994 con effetto dal 6 dicembre  1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
Kuwait raffinazione e chimica, con sede in Genova e unita' di Napoli,
per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 1 giugno  1994  con  decorrenza  6
giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 marzo 1993 al 28  febbraio  1994,  della  ditta  S.p.a.
Concrete, con sede in Milano e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico: seduta del 9 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Concrete, con sede in Milano  e  unita'
di Milano, per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 aprile 1993 con decorrenza 1
marzo 1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto  dal  1
marzo  1993,  in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Concrete, con sede in Milano e unita' di Milano, per  il
periodo dal 5 novembre 1993 al 28 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza
1 settembre 1993.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/93.
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 agosto 1993 al  31  luglio  1994,  della  ditta  S.p.a.
Metallurgica  Martinelli  con  sede in Morbegno (Sondrio) e unita' di
Morbegno (Sondrio).
   Parere comitato tecnico: seduta del 9 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Metallurgica Martinelli con sede in
Morbegno (Sondrio) e unita' di Morbegno (Sondrio) per il periodo  dal
1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 1
agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto  dal  1
agosto  1993,  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Metallurgica Martinelli, con sede in Morbegno  (Sondrio)
e unita' di Morbegno (Sondrio), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al
31 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 28 gennaio 1994 con decorrenza 1
febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n.  223/91,  relativi  al  periodo  dal 1 aprile 1994 al 30 settembre
1994, della ditta S.p.a. Nucleo, con sede in Milano (Milano) e unita'
di Mondovi' (Cuneo).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994;
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per concordato preventivo, gia' disposta con
decreto ministeriale del 14 settembre 1993 con effetto dal  1  aprile
1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. Nucleo, con sede in  Milano  (Milano)  e  unita'  di  Mondovi'
(Cuneo) per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994.
   Art.  3,  comma  2,  legge  n.  223/1991 - Decreto tribunale del 1
aprile 1993 - contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 30 agosto 1993 al 29  agosto  1994,  della  ditta  S.p.a.
Save,  con  sede  in  S.  Giuliano  Milanese  (Milano) e unita' di S.
Giuliano Milanese (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Save, con sede in S. Giuliano Milanese
(Milano) e unita' di S. Giuliano Milanese (Milano),  per  il  periodo
dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza
30 agosto 1993.
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 30 agosto  1993,  in  favore
dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Save, con
sede in S.  Giuliano  Milanese  (Milano)  e  unita'  di  S.  Giuliano
Milanese  (Milano),  per  il  periodo  dal 5 maggio 1994 al 29 agosto
1994.
   Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1994  con  decorrenza  1
marzo 1994.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 25 aprile 1994 al 24  aprile  1995,  della  ditta  S.p.a.
N.U.T.  Quantas,  con  sede  in  Creazzo  (Vicenza) unita' di Olmo di
Creazzo (Vicenza).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.
   A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  N.U.T. Quantas, con sede in Creazzo
(Vicenza) e unita' di Olmo di Creazzo (VI), per  il  periodo  dal  25
aprile 1994 al 24 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 marzo 1994 con decorrenza 25
aprile 1994;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.r.l.
Paroldi Giuseppe & C., con sede in Ponti (Alessandria)  e  unita'  di
Ponti (Alessandria).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Paroldi Giuseppe  &  C.,  con  sede  in
Ponti  (Alessandria)  e unita' di Ponti (Alessandria), per il periodo
dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1994 con decorrenza  13
dicembre 1993;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con effetto del 13 dicembre 1993, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Paroldi
Giuseppe  &  C.,  con  sede  in Ponti (Alessandria) e unita' di Ponti
(Alessandria), per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con  decorrenza  13
giugno 1994;
    7)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995,  della  ditta  S.p.a.
O.S.U.  dei  F.lli Romiti, con sede in Orbassano (Torino) e unita' di
Orbassano (Torino) e Borgomanero (Novara).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. O.S.U. dei F.lli Romiti, con sede in
Orbassano (Torino) e  unita'  di  Orbassano  (Torino)  e  Borgomanero
(Novara), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza
7 febbraio 1994;
    8)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 21 marzo 1994  al  20  marzo  1995,  della  ditta  S.p.a.
Veelcont,  con  sede in Trino Vercellese (Vercelli) e unita' di Trino
Vercellese (Vercelli).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Veelcont, con sede in Trino Vercellese
(Vercelli) e unita' di Trino Vercellese (Vercelli),  per  il  periodo
dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 30 marzo 1994 con decorrenza 21
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto del 21 marzo 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Veelcont, con
sede in Trino Vercellese (Vercelli)  e  unita'  di  Trino  Vercellese
(Vercelli), per il periodo dal 21 settembre 1994 al 23 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza
21 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1) e' approvata la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dall'8 marzo 1993 al 6 marzo 1994,
della ditta S.r.l. Fata European Group (Gruppo  Fata),  con  sede  in
Pianezza (Torino) e unita' di Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 giugno 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 12  dicembre  1992  con  effetto  dal  7
febbraio  1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.r.l. Fata European Group (Gruppo Fata), con sede in  Pianezza
(Torino)  e  unita'  di  Pianezza  (Torino) e Rivoli (Torino), per il
periodo dall'8 settembre 1993 al 6 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza
8 settembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 6 luglio 1994, n. 15446/4;
    2)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dall'8 marzo 1993  al  6  marzo  1994,
della  ditta S.r.l. Fata Automation (Gruppo Fata), con sede in Torino
(Torino) e uffici di Torino.
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 giugno 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  19  novembre  1993 con effetto dal 7
febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla
ditta  S.r.l.  Fata  Automation  (Gruppo  Fata), con sede in Torino e
uffici di Torino, per il periodo dall'8 settembre  1993  al  6  marzo
1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza
8 settembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 6 luglio 1994, n. 15446/6;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  4  novembre 1991 al 3 novembre 1992, della ditta S.p.a.
TMA Fas, con sede in Milano e unita' di Acqui Terme (Alessandria).
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. TMA Fas, con sede in Milano e unita' di
Acqui  Terme  (Alessandria)  per  il periodo dal 4 novembre 1991 al 3
maggio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza
4 novembre 1991;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dal 4 novembre 1991, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a.  TMA  Fas,
con  sede  in  Milano  e  unita' di Acqui Terme (Alessandria), per il
periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza
4 maggio 1992;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  4  novembre 1991 al 3 novembre 1992, della ditta S.p.a.
Utita Fas, con sede in Este (Padova) e unita' di Este (Padova).
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Utita Fas, con sede in Este (Padova) e
unita' di Este (Padova), per il periodo dal  4  novembre  1991  al  3
maggio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza
4 novembre 1991;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dal 4 novembre 1991, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Utita  Fas,
con  sede  in Este (Padova) e unita' di Este (Padova), per il periodo
dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992  con  decorrenza  4
maggio 1992;
    7)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 4 novembre 1991 al 3 novembre 1992,  della  ditta  S.p.a.
Secmu  Fas,  con sede in Ponte dell'Olio (Piacenza) e unita' di Ponte
dell'Olio (Piacenza).
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Secmu Fas, con sede in Ponte dell'Olio
(Piacenza) e unita' di Ponte dell'Olio (Piacenza), per il periodo dal
4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza
4 novembre 1991;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 4 novembre 1991,  in  favore
dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Secmu Fas,
con sede in Ponte dell'Olio (Piacenza) e unita'  di  Ponte  dell'Olio
(Piacenza), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza
4 maggio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 20 luglio 1993 al 17 aprile  1994,
della  ditta  S.p.a.  Isola, con sede in Cormano (Milano) e unita' di
Cormano (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  1  febbraio  1993 con effetto dal 20
aprile 1992, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla
ditta S.p.a.  Isola, con sede in Cormano (Milano) e unita' di Cormano
(Milano), per il periodo dal 20 luglio 1993 al 19 ottobre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 19 aprile 1993 con decorrenza 20
luglio 1993;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazioneaziendale,  intervenuta  con  il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
1 febbraio 1993 con  effetto  dal  20  aprile  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isola, con sede
in  Cormano (Milano) e unita' di Cormano (Milano), per il periodo dal
20 ottobre 1993 al 17 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1993 con decorrenza  20
ottobre 1993;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 5 aprile 1994  al  4  aprile  1995,  della  ditta  S.p.a.
Impresa Ing. Giovanni Rodio e C., con sede in Casalmaiocco (Milano) e
unita' di Casalmaiocco (Milano) e unita' nazionali.
   Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Ing. Giovanni Rodio e  C.,  con
sede  in  Casalmaiocco  (Milano)  e unita' di Casalmaiocco (Milano) e
unita' nazionali, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 5 aprile  1994  con  decorrenza  5
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile  1995,  della  ditta  S.r.l.
Modicar  Plast,  con sede in Fornaci di Beinasco (Torino) e unita' di
Fornaci di Beinasco (Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 30 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Modicar Plast, con sede in Fornaci di
Beinasco (Torino) e unita' di Fornaci di Beinasco  (Torino),  per  il
periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 aprile 1995 con decorrenza 11
aprile 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma  per  crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con  effetto dall'11 aprile
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.r.l.  Modicar  Plast,  con  sede  in Fornaci di Beinasco (Torino) e
unita' di Fornaci  di  Beinasco  (Torino),  per  il  periodo  dall'11
ottobre 1994 al 10 aprile 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 4 novembre 1991 con decorrenza 11
ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1) e' approvata la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 9 novembre 1993 all'8 maggio 1994,
della  ditta  S.p.a.  S.C.A.C.  Soc. cementi armati centrifugati, con
sede in Milano e unita' di Cremona.
   Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con decreto ministeriale del
9  novembre  1993  con  effetto  dal  9  novembre 1992, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla ditta  S.p.a.  S.C.A.C.  Soc.
cementi  armati  centrifugati, con sede in Milano e unita' di Cremona
per il periodo dal 9 novembre 1993 al 7 maggio 1994.
   L'istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con  decorrenza
9 novembre 1993;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, della  ditta  S.p.a.
Maglificio  Sartori,  con  sede  in Schio (Vicenza) e unita' di Schio
(Vicenza).
   Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Maglificio Sartori, con sede in Schio
(Vicenza) e unita' di Schio (Vicenza) per il periodo dall'8  novembre
1993 al 7 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza
8 novembre 1993;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con effetto dall'8 novembre 1993, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Maglificio
Sartori,  con sede in Schio (Vicenza) e unita' di Schio (Vicenza) per
il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza
8 maggio 1994;
    4) e' approvata la proroga  del  programma  per  ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 14 ottobre 1993 al 13 aprile 1994,
della  ditta  S.r.l.  Whirlpool  Italia  divisione Aspera gia' Aspera
S.r.l., con sede in Comerio (Varese)  e  unita'  di  Riva  di  Chieri
(Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 23 settembre 1992  con  effetto  dal  14
ottobre  1991,  in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.r.l. Whirlpool Italia, divisione Aspera gia'  Aspera  S.r.l.,
con  sede in Comerio (Varese) e unita' di Riva di Chieri (Torino) per
il periodo dal 14 ottobre 1993 al 13 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza
14 ottobre 1993;
    5) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 26 aprile 1993 al 25 aprile 1995, della ditta
S.r.l.  Chemie  Linz  Castellanza gruppo OMV, con sede in Castellanza
(Varese) e unita' di Castellanza (Varese).
   Parere comitato tecnico: seduta del 4 febbraio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 26 aprile
1993, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.r.l.  Chemie  Linz  Castellanza gruppo OMV, con sede in Castellanza
(Varese) e unita' di Castellanza  (Varese)  per  il  periodo  dal  26
ottobre 1993 al 25 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza
26 ottobre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14748/8 del 26 aprile 1994;
    6)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
2 marzo 1994 con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.  Chemie  Linz  Castellanza
gruppo  OMV, con sede in Castellanza (Varese) e unita' di Castellanza
(Varese) per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1994 con decorrenza
26 aprile 1994;
    7)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dall'8 marzo 1994  al  7  marzo  1995,
della  ditta  S.p.a. Frimont, con sede in Milano e unita' di Pogliano
Milanese (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del 2 marzo 1994 con effetto dall'8 marzo
1993, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Frimont,  con  sede  in  Milano e unita' di Pogliano Milanese
(Milano) per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1994 con decorrenza
8 marzo 1994;
    8) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1996, della ditta
S.r.l.  Schlumberger Industries, con sede in Milano e unita' di Asti,
Cavazzale in Monticello Conte Otto (Vicenza), Milano e None (Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l. Schlumberger Industries,
con sede in Milano e unita' di Asti, Cavazzale  in  Monticello  Conte
Otto  (Vicenza),  Milano e None (Torino) per il periodo dal 3 gennaio
1994 al 2 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza
3 gennaio 1994;
    9) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto del 3 gennaio 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.r.l.
Schlumberger  Industries,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di Asti,
Cavazzale in Monticello Conte Otto (Vicenza), Milano e None  (Torino)
per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1994 con decorrenza
3 luglio 1994;
    10)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.p.a. Guerrino
Pivato, con sede in One' di Fonte (Treviso) e unita'  One'  di  Fonte
(Treviso).
   Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Guerrino Pivato, con sede  in  One'  di
Fonte  (Treviso)  e  unita' di One' di Fonte (Treviso) per il periodo
dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza
7 marzo 1994;
    11) e' approvato il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta
S.p.a.  Fase  forniture  automazione  e strumentazione elettrica, con
sede in Torino e unita' di Stupinigi (Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fase forniture automazione
e strumentazione elettrica, con sede in Torino e unita' di  Stupinigi
(Torino) per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza
3 gennaio 1994.
    12)    a    seguito    dell'approvazione    del   programma   per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  gia' disposta con effetto dal 3 gennaio
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Fase  forniture  automazione  e strumentazione elettrica, con
sede in Torino e unita' di Stupinigi (Torino) per il  periodo  dal  3
luglio 1994 al 2 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza
3 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.