Soppressione dell'abilitazione all'esercizio della pesca con il sistema denominato "ingegno".(GU n.28 del 3-2-1995)
IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E ACQUACOLTURA Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, ed in particolare l'art. 4; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il regolamento CEE n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento CE n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994 che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo ed in particolare l'art. 2, comma 2, che vieta l'impiego, per la raccolta dei coralli, di croci di Sant'Andrea e di altri analoghi attrezzi trainati; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche; Considerato che nella banca dati di questa direzione generale risultano quattro unita' aventi le seguenti matricole: GL 3330 - 15LI 1 - 2PT 120 - 50L 277, in possesso di licenza esclusivamente per la pesca del corallo mediante l'utilizzo dell'"ingegno" quale attrezzo trainato; Ritenuta pertanto l'opportunita' di consentire l'aggiunta di mestieri della piccola pesca sulle licenze delle unita' suddette al fine di consentire ai titolari la continuazione dell'attivita' di pesca; Decreta: Nelle licenze di pesca delle unita' in premessa citate e' soppressa la denominazione "ingegno" e, in sostituzione dell'attrezzo soppresso, contestualmente ai titolari delle predette licenze e' consentito l'esercizio dell'attivita' di pesca mediante l'utilizzo di reti da posta fissa in ogni caso e, a scelta dei singoli armatori, uno dei seguenti ulteriori sistemi: 1) palangari; 2) lenze; 3) nasse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 gennaio 1995 Il direttore generale: AMBROSIO