MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 1995 

  Soppressione  dell'abilitazione  all'esercizio  della  pesca con il
sistema denominato "ingegno".
(GU n.28 del 3-2-1995)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLA PESCA E ACQUACOLTURA
  Vista la legge 14 luglio 1965,  n.  963,  e  successive  modifiche,
recante disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e  successive  modifiche, recante regolamento per l'esecuzione
della legge 14 luglio 1965, n. 963;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n.  41,  e  successive  modifiche,
concernente  piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima, ed in particolare l'art. 4;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1993,   n.   491,   concernente   il
riordinamento   delle  competenze  regionali  e  statali  in  materia
agricola e forestale  ed  istituzione  del  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali;
  Visto  il  regolamento CEE n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre
1992,  che  istituisce  un   regime   comunitario   della   pesca   e
dell'acquacoltura;
  Visto il regolamento CE n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994
che  istituisce  misure tecniche di conservazione delle risorse della
pesca nel Mediterraneo ed in particolare l'art. 2, comma 2, che vieta
l'impiego, per la raccolta dei coralli, di croci di Sant'Andrea e  di
altri analoghi attrezzi trainati;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche;
  Considerato che nella  banca  dati  di  questa  direzione  generale
risultano quattro unita' aventi le seguenti matricole: GL 3330 - 15LI
1  -  2PT 120 - 50L 277, in possesso di licenza esclusivamente per la
pesca del corallo mediante l'utilizzo dell'"ingegno"  quale  attrezzo
trainato;
  Ritenuta   pertanto  l'opportunita'  di  consentire  l'aggiunta  di
mestieri della piccola pesca sulle licenze delle unita'  suddette  al
fine  di  consentire  ai  titolari la continuazione dell'attivita' di
pesca;
                              Decreta:
  Nelle licenze di pesca delle unita' in premessa citate e' soppressa
la  denominazione  "ingegno"   e,   in   sostituzione   dell'attrezzo
soppresso,  contestualmente  ai  titolari  delle  predette licenze e'
consentito l'esercizio dell'attivita' di pesca mediante l'utilizzo di
reti da posta fissa in ogni caso e, a scelta  dei  singoli  armatori,
uno dei seguenti ulteriori sistemi:
   1) palangari;
   2) lenze;
   3) nasse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 gennaio 1995
                                      Il direttore generale: AMBROSIO