Comunicato relativo alla procedura di riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nell'Unione europea ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE che integra la direttiva n. 89/48/CEE.(GU n.28 del 3-2-1995)
Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, disciplina la procedura di riconoscimento dei diplomi, disponendo nell'art. 14, comma 1, che la relativa domanda va presentata al Ministero competente che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del suddetto decreto e' quello titolare della vigilanza sulle professioni individuate nell'allegato al decreto medesimo. Per le professioni vigilate dal Ministero di grazia e giustizia la domanda va presentata alla Direzione generale degli affari civili e libere professioni - Ufficio VII, e ad essa deve essere allegata la seguente documentazione: 1) certificato di cittadinanza dell'Unione europea o dello spazio economico europeo o documento equivalente; 2) se la formazione e' stata acquisita per almeno due terzi in Paesi della Comunita' europea: a) il titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo che documenti: un ciclo di studi post-secondari diverso da quello previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 della durata di almeno un anno (art. 1, comma 3, lettera a); oppure un ciclo di studi post-secondari diverso dal precedente, impartito in un istituto di istruzione o in una impresa (art. 1, comma 3, lettera b); oppure un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale (art. 1, comma 3, lettera c); b) documentazione attestante che nel Paese di provenienza l'esercizio della professione del richiedente e' subordinato al possesso della formazione professionale documentata (art. 1, comma 1); oppure documentazione attestante che il richiedente ha esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni (art. 3, comma 1, lettere a) e b); oppure documentazione attestante che il richiedente e' in possesso dei titoli rispondenti ai requisiti dell'art. 3, comma 1, lettere c) ed e); c) documentazione attestante le materie comprese nella formazione professionale comprovata dai titoli (art. 6, comma 1, lettera a); d) documentazione attestante le attivita' professionali comprese nella professione corrispondente a quella a cui si riferisce il riconoscimento nel Paese di provenienza del richiedente (art. 6, comma 1, lettera b); 3) se la formazione e' stata acquisita per una durata superiore ad un terzo in un Paese non appartenente all'Unione europea: a) i documenti di cui sub 2) a), b), c) e d); b) documentazione comprovante riconoscimento del titolo in un Paese dell'Unione europea; c) documento comprovante che il richiedente e' in possesso di una esperienza professionale di tre anni (art. 1, comma 5) per il caso di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) e di due anni per il caso di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c). Si precisa altresi' che tutti i documenti allegati alla domanda debbono essere tradotti in lingua italiana ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 319/1994. L'amministrazione si riserva la facolta' di comunicare a mezzo lettera all'interessato la necessita' di integrazione della documentazione elencata (art. 14, comma 3); a tal fine la domanda dovra' indicare un recapito dell'interessato.