MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

COMUNICATO

Comunicato relativo alla procedura di riconoscimento dei titoli di
   formazione  professionale  acquisiti  nell'Unione europea ai sensi
   del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della
   direttiva n. 92/51/CEE che integra la direttiva n. 89/48/CEE.
(GU n.28 del 3-2-1995)

   Il decreto legislativo  2  maggio  1994,  n.  319,  disciplina  la
procedura  di  riconoscimento  dei  diplomi, disponendo nell'art. 14,
comma  1,  che  la  relativa  domanda  va  presentata  al   Ministero
competente  che,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, lettera a), del
suddetto decreto e' quello titolare della vigilanza sulle professioni
individuate nell'allegato al decreto medesimo.
   Per le professioni vigilate dal Ministero di grazia e giustizia la
domanda va presentata alla Direzione generale degli affari  civili  e
libere  professioni  - Ufficio VII, e ad essa deve essere allegata la
seguente documentazione:
    1) certificato di cittadinanza dell'Unione europea o dello spazio
economico europeo o documento equivalente;
    2) se la formazione e' stata acquisita per almeno  due  terzi  in
Paesi della Comunita' europea:
      a)  il titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea
o dello spazio economico europeo che documenti:
      un ciclo di studi post-secondari  diverso  da  quello  previsto
dall'art.  1  del  decreto  legislativo  n.  115/1992 della durata di
almeno un anno (art. 1, comma 3, lettera a); oppure
      un  ciclo  di  studi  post-secondari  diverso  dal  precedente,
impartito  in  un  istituto  di  istruzione o in una impresa (art. 1,
comma 3, lettera b); oppure
      un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale
(art. 1, comma 3, lettera c);
      b) documentazione  attestante  che  nel  Paese  di  provenienza
l'esercizio  della  professione  del  richiedente  e'  subordinato al
possesso della formazione professionale documentata  (art.  1,  comma
1); oppure
      documentazione  attestante  che  il richiedente ha esercitato a
tempo pieno la professione per la durata di  due  anni  negli  ultimi
dieci anni (art. 3, comma 1, lettere a) e b); oppure
      documentazione attestante che il richiedente e' in possesso dei
titoli  rispondenti  ai requisiti dell'art. 3, comma 1, lettere c) ed
e);
      c)  documentazione  attestante  le   materie   comprese   nella
formazione  professionale  comprovata  dai  titoli  (art. 6, comma 1,
lettera a);
      d)  documentazione  attestante   le   attivita'   professionali
comprese nella professione corrispondente a quella a cui si riferisce
il  riconoscimento  nel Paese di provenienza del richiedente (art. 6,
comma 1, lettera b);
    3) se la formazione e' stata acquisita per una  durata  superiore
ad un terzo in un Paese non appartenente all'Unione europea:
      a) i documenti di cui sub 2) a), b), c) e d);
      b)  documentazione  comprovante riconoscimento del titolo in un
Paese dell'Unione europea;
      c) documento comprovante che il richiedente e' in  possesso  di
una  esperienza  professionale  di  tre anni (art. 1, comma 5) per il
caso di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) e di due anni per il caso
di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c).
   Si  precisa  altresi'  che tutti i documenti allegati alla domanda
debbono essere tradotti in lingua italiana ai sensi dell'art. 12  del
decreto legislativo n. 319/1994.
   L'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di comunicare a mezzo
lettera  all'interessato  la   necessita'   di   integrazione   della
documentazione  elencata  (art.  14,  comma 3); a tal fine la domanda
dovra' indicare un recapito dell'interessato.