Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Piacenza, Parma e Reggio nell'Emilia.(GU n.29 del 4-2-1995)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 7 novembre 1994 nella provincia di Piacenza; piogge alluvionali dal 6 novembre 1994 al 9 novembre 1994 nella provincia di Parma; piogge alluvionali dall'8 novembre 1994 al 9 novembre 1994 nella provincia di Reggio nell'Emilia; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Piacenza: piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 7 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Calendasco, Caorso, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Rottofreno, Sarmato, Villanova sull'Arda. Parma: piogge alluvionali del 6 novembre 1994, del 7 novembre 1994, dell'8 novembre 1994, del 9 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), nel territorio dei comuni di Colorno, Mezzani, Polesine Parmense, Roccabianca, Sissa, Sorbolo, Zibello. Reggio nell'Emilia: piogge alluvionali dell'8 novembre 1994 e del 9 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), nel territorio dei comuni di Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 1995 Il Ministro: POLI BORTONE