Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.31 del 7-2-1995)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge n. 341/1990; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio di facolta' seduta del 26 aprile 1993, senato accademico seduta del 5 luglio 1993, consiglio di amministrazione seduta del 13 dicembre 1993); Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 marzo 1994; Vista la ministeriale dell'8 agosto 1994, prot. 2031; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 360 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli: DIPLOMA IN STATISTICA E INFORMATICA PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Art. 361. - Nella facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Palermo e' istituito il seguente corso di diploma universitario di durata triennale: statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche. Art. 362. - Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 363. - Sono titoli di ammissione, per i corsi di diploma universitario, quelli previsti dalle vigenti leggi. Art. 364. - Gli insegnamenti attivabili nei corsi di diploma delle facolta' sono: a) quelli indicati negli elenchi dell'allegato articolato nelle aree seguenti: matematica, probabilita', statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche, e relative sottoaree; b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o di diploma attivato presso la facolta'. Art. 365. - Ai fini del conseguimento del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneita' di lingue. Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attivita', come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potra' superare le cento ore. Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti impartiti sia nei corsi di laurea che nel diploma di statistica ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma impartiti nella facolta'. Art. 366. - Il piano di studi di ciascun corso di diploma comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario stesso e altri insegnamenti per un numero complessivo compreso tra tredici e quindici annualita', e un laboratorio statistico-informatico. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per ogni diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun diploma universitario. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attivera' tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'allegato, secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4: uno dell'area matematica; due dell'area statistica; uno dell'area probabilita'; uno dell'area informatica. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso. Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneita' richieste (o gli esami che eventualmente li sostituiscono ai sensi del successivo art. 7) e il colloquio finale. Art. 367. - La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facolta', almeno dieci siano compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per ciascun corso di diploma universitario; predispone percorsi didattici, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, nell'ambito di ciascun diploma, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente puo' assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. La struttura didattica competente puo', inoltre, stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni. Art. 368. - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corso semestrale nel rispetto del numero complessivo di annualita' previste nelle varie aree e sottoaree. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici fino a tre corsi annuali e sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche, distribuite tra i vari insegnamenti. La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, puo' organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutore, presso le aziende, enti o altri organismi per "stage" della durata da tre a sei mesi. La struttura didattica competente puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Universita', o in altre universita', anche straniere, in tal caso la struttura didattica competente dovra' altresi' determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento. Art. 369. - Per il conseguimento del diploma universitario, la struttura didattica competente puo' stabilire che lo studente debba superare una prova di idoneita' in una lingua straniera moderna. Art. 370. - La struttura didattica competente definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalita' di accertamento delle competenze in esso acquisite; stabilisce anche le modalita' degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneita' nella lingua straniera. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attivita' svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale "stage". Art. 371. - Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica ed informatica per le amministrazioni pubbliche deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico informatico di cui all'art. 6, anche i seguenti insegnamenti caratterizzanti: un insegnamento scelto dalle aree economia politica e aziendale; due insegnamenti scelti dalle aree demografia e statistica sociale; un insegnamento dell'area giuridica. Art. 372. - (11 + 3 annualita' + lingua (art. 9) + laboratori): 1 Anno: Istituzioni di diritto pubblico (area giuridica C) Istituzioni di economia (sottoarea economia politica, C) Informatica generale (area informatica, F) Matematica generale (area matematica, F) Statistica (area statistica, F) 2 Anno: Calcolo della probabilita' (area probabilita') art. 6 Politica sociale (sottoarea sociologia generale, C) Analisi dei dati (area statistica F) art. 6 Statistica sociale (area statistica sociale, C) 1 opzionale Laboratorio statistico-informatico (propedeutico alle successive materie informatiche) 3 Anno: Demografia (area demografia, C) Statistica sanitaria (semestrale, area statistica sociale) Statistica economica (semestrale, area statistica economica) 2 opzionali Laboratorio informatico applicato a basi di dati socio-economici Elenco di materie opzionali: Diritto regionale degli enti locali (semestrale, area giuridica) Diritto della Comunita' europea (semestrale, area giuridica) Contabilita' di Stato e degli enti pubblici (semestrale, area giuridica) Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (semestrale area aziendale) Demografia bio-sanitaria (semestrale, area demografia) Demografia regionale (semestrale, area demografia) Metodi statistici per la programmazione dei servizi socio-sanitari (semestrale, area statistica sociale) Rilevazioni statistiche e qualita' dei dati sociali e sanitari (semestrale, area statistica sociale) Statistica medica e biometria (semestrale, area statistica sociale) Epidemiologia: metodi statistici (semestrale, area statistica sociale) Matematica finanziaria (semestrale, area matematica e scienze attuariali) Teoria dei giochi (semestrale, area probabilita') Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie (semestrale, area probabilita' e area statistica) Rilevazione e controllo dei dati economici (semestrale, area statistica economica) Classificazione e analisi dei dati economici (semestrale, area statistica economica) Metodi di valutazione di politiche economiche (semestrale, area statistica economica) Sociologia (semestrale, area sociologia) Politica economica (semestrale: area economica) Diritto privato dell'economia: legislazione sull'informatica Analisi costi-benefici (semestrale, area economia) Economia pubblica (semestrale, area economia) Economia regionale (semestrale, area economia) Basi di dati e sistemi informativi (semestrale, area informatica) Sistemi di elaborazione dell'informazione (semestrale, area informatica) Sono previsti cinque insegnamenti fondamentali (F) di cui un'area matematica, due area statistica, un'area probabilita', un'area informatica (art. 6) e cinque caratterizzanti (C) di cui una sottoarea economia politica e dell'area aziendale, una sottoarea sociologia generale, due aree demografia e statistica sociale, un'area giuridica (art. 12). Gli insegnamenti del primo anno di corso sono considerati come propedeutici per quelli degli anni successivi. Non possono sostenersi gli esami di profitto degli insegnamenti del secondo e terzo anno senza aver superato gli esami degli insegnamenti del primo anno. Lo studente e' tenuto a seguire i laboratori previsti nei diversi anni di corso. Il consiglio di facolta' definisce l'organizzazione didattica dei laboratori statistico-informatici e le modalita' di accertamento delle competenze in essi acquisite. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attivita' svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di un tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale "stage". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 30 settembre 1994 Il rettore: GULLOTTI