Disciplina, nelle unita' produttive interessate da contratti di solidarieta' e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici.(GU n.42 del 20-2-1995)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984 n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, della sopra richiamata legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede, tra l'altro, che le condizioni alle quali e' consentito il cumulo tra il trattamento di integrazione salariale per attuazione di programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ed il trattamento di integrazione salariale conseguente alla stipula di un contratto di solidarieta' sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; Sentito il predetto comitato tecnico nella riunione del 24 novembre 1994; Decreta: 1. Nell'unita' produttiva interessata sia da contratti di solidarieta', sia da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, il cumulo dei due distinti benefici e' consentito alle seguenti condizioni: a) i programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria siano esclusivamente quelli approvati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991 richiamata in premessa, per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, ovvero per crisi aziendale; b) nei casi di crisi aziendale, nell'unita' produttiva sia in corso di attuazione un programma di risanamento, fondato su prospettive di mantenimento dell'attivita' produttiva e di recupero occupazionale, con esclusione assoluta, quindi, dei casi di cessazione della predetta attivita'; c) i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano comunque diversi, e precisamente individuati, tramite appositi elenchi nominativi: tale diversita' deve sussistere sin dall'inizio e per l'intero periodo in cui coesistono il contratto di solidarieta' ed il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria. 2. Il suddetto cumulo e', viceversa, escluso nei seguenti casi: a) l'impresa abbia presentato istanza per essere ammessa ad una delle prodecure concorsuali di cui all'art. 3 della legge n. 223/1991, ovvero sia sottoposta ad una delle suddette procedure; b) l'impresa versi nell'ipotesi di cui all'art. 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416; c) nell'unita' produttiva interessata, sia in corso di applicazione l'accordo per la gestione degli esuberi, previsto dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nonche' dall'art. 5, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572. Il presente decreto sara' trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1994 Il Ministro: MASTELLA Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 40