MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 dicembre 1994 

  Disciplina, nelle unita' produttive  interessate  da  contratti  di
solidarieta'   e   da   programmi   di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici.
(GU n.42 del 20-2-1995)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa  integrazione,  mobilita',   trattamenti   di   disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
  Visto   l'art.  1  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984 n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto il decreto-legge 16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 4, comma 1, della sopra richiamata
legge 19 luglio 1994, n.  451,  che  prevede,  tra  l'altro,  che  le
condizioni  alle  quali e' consentito il cumulo tra il trattamento di
integrazione  salariale  per  attuazione  di   programmi   di   cassa
integrazione guadagni straordinaria ed il trattamento di integrazione
salariale  conseguente  alla  stipula di un contratto di solidarieta'
sono disciplinate  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  sentito  il comitato tecnico di cui all'art. 19
della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
  Sentito il predetto comitato tecnico nella riunione del 24 novembre
1994;
                              Decreta:
  1.  Nell'unita'  produttiva  interessata  sia   da   contratti   di
solidarieta',   sia  da  programmi  di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria, il cumulo dei due distinti benefici e' consentito alle
seguenti condizioni:
    a) i programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria siano
esclusivamente quelli approvati ai sensi dell'art. 1 della  legge  n.
223/1991    richiamata    in    premessa,    per    ristrutturazione,
riorganizzazione e conversione aziendale, ovvero per crisi aziendale;
    b) nei casi di crisi aziendale,  nell'unita'  produttiva  sia  in
corso   di   attuazione  un  programma  di  risanamento,  fondato  su
prospettive di mantenimento dell'attivita' produttiva e  di  recupero
occupazionale,   con   esclusione   assoluta,  quindi,  dei  casi  di
cessazione della predetta attivita';
    c) i  lavoratori  interessati  ai  due  distinti  benefici  siano
comunque   diversi,  e  precisamente  individuati,  tramite  appositi
elenchi nominativi: tale diversita' deve sussistere sin dall'inizio e
per l'intero periodo in cui coesistono il contratto  di  solidarieta'
ed il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria.
  2. Il suddetto cumulo e', viceversa, escluso nei seguenti casi:
    a)  l'impresa  abbia presentato istanza per essere ammessa ad una
delle  prodecure  concorsuali  di  cui  all'art.  3  della  legge  n.
223/1991, ovvero sia sottoposta ad una delle suddette procedure;
    b)  l'impresa  versi  nell'ipotesi  di  cui all'art. 35, comma 3,
della legge 5 agosto 1981, n. 416;
    c)   nell'unita'   produttiva   interessata,   sia  in  corso  di
applicazione  l'accordo  per  la  gestione  degli  esuberi,  previsto
dall'art.  1  del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito,
con modificazioni, nella  legge  26  gennaio  1994,  n.  56,  nonche'
dall'art. 5, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572.
  Il   presente   decreto   sara'   trasmesso,  per  il  visto  e  la
registrazione, alla Corte dei conti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1994
                                                Il Ministro: MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 40