Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.45 del 23-2-1995)
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto rettorale n. 192-0034 con il quale e' stato istituito il diploma universitario in scienze infermieristiche; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 16 novembre 1993; senato accademico del 13 gennaio 1994; consiglio di amministrazione del 20 gennaio 1994); Rilevata la necessita' di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 26 ottobre 1994 ha espresso parere favorevole; Decreta: L'art. 83, comma 4, dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, relativo al diploma di primo livello in scienze infermieristiche, e' modificato come segue: Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) e una straordinaria (appello invernale) da prevedere nei periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio febbraio. Nella sessione straordinaria possono essere sostenuti piu' di due esami. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, 1 febbraio 1995 Il rettore: SCHIPPA