Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.47 del 25-2-1995)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 31 gennaio, 19 maggio e 2 giugno 1992; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) n. 3102 del 10 novembre 1993 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 16 luglio 1993, per il riordinamento del corso di laurea in matematica; Vista la deliberazione della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del 25 gennaio 1994, con la quale e' stata accolta l'osservazione del Consiglio universitario nazionale; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli numeri 70, 71 e 72 (ex 63, 64 e 65) con il conseguente spostamento della numerazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: Capo III LAUREA IN MATEMATICA Art. 70. - I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La durata del corso e' di quattro anni. Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo. Lo studente deve dichiarare quale dei tre indirizzi intende scegliere, all'atto dell'iscrizione al terzo anno. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quele verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. Sono insegnamemti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio: 1 Anno: 1) analisi matematica I; 2) geometria I; 3) algebra; 4) fisica generale I. 2 Anno: 1) analisi matematica II; 2) geometria II; 3) meccanica razionale; 4) fisica generale II. Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi e' un esame finale. Art. 71. - Gli insegnamenti fondamentali sopra elencati sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne e' parte integrante. I corsi di analisi matematica, geometria e fisica generale constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo. Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami del primo anno. Potranno essere iscritti al terzo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno quattro degli esami del primo biennio e una prova di conoscenza della lingua inglese consistente nella lettura e nella traduzione dall'inglese all'italiano di un brano di carattere matematico inerente agli insegnamenti del primo biennio. La commissione che giudichera' la prova precedente sara' composta da due professori ufficiali del corso di laurea in matematica e da un professore o da un lettore di lingua inglese dell'Universita' di Catania oppure da tre professori ufficiali del corso di laurea in matematica che abbiano soggiornato per qualche tempo per motivi di studio in paesi di lingua inglese. La prova si concludera' senza voto con un semplice giudizio di sufficienza oppure di insufficienza. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il terzo anno: 1) istituzioni di analisi superiore; 2) istituzioni di geometria superiore; 1) istituzioni di fisica matematica. L'insegnamento di istituzioni di geometria superiore puo' essere sostituito da geometria superiore oppure da algebra superiore e l'insegnamento di istituzioni di fisica matematica puo' essere sostituito da fisica matematica oppure da meccanica superiore. L'esame di analisi matematica II e' propedeutico a quello di istituzioni di analisi superiore. A norma degli articoli 94 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il consiglio di corso di laurea e la facolta' stabiliranno entro il mese di settembre di ciascun anno accademico gli ulteriori insegnamenti da attivare nel successivo anno accademico. Nell'ambito di tale programmazione potra' eventualmente essere stabilita l'attuazione di moduli ridotti semestrali secondo le norme contenute nella tabella XXII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990; in particolare due moduli ridotti equivalgono a tutti gli effetti ad un insegnamento annuale. All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente, presa visione dell'elenco degli insegnamenti attivati, presentera' un piano di studi modificabile all'inizio del quarto anno. L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolate dalla normativa vigente. Ogni piano deve contenere quindici insegnamenti annuali. La caratterizzazione degli indirizzi e' assicurata dalle norme seguenti. Per l'indirizzo generale il piano di studio deve contenere (oltre agli insegnamenti che hanno eventualmente sostituito quelli di istituzioni di geometria superiore e di istituzioni di fisica matematica) almeno un insegnamento annuale di ciascuno dei seguenti gruppi: a) algebra superiore, geometria superiore; b) analisi superiore, teoria delle funzioni; c) analisi numerica, calcolo delle probabilita', fisica matematica, meccanica superiore. Per l'indirizzo didattico il piano di studio deve contenere almeno un insegnamento annuale di ciascuno dei seguenti gruppi: d) didattica della matematica, storia della matematica; e) logica matematica, matematiche complementari; f) analisi numerica, calcolo delle probabilita', matematica finanziaria e attuariale, statistica matematica, teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici. Per l'indirizzo applicativo il piano di studio deve contenere almeno due insegnamenti annuali del seguente gruppo: g) analisi numerica, calcolo delle probabilita', matematica finanziaria e attuariale, ricerca operativa, statistica matematica, teoria e applicazione delle macchine calcolatrici. L'elenco degli insegnamenti attivabili nell'ambito della programmazione annuale comprende, oltre gli insegnamemti dei gruppi A, B, C, D, E, F, G, le seguenti materie: 1) algebra omologica; 2) analisi armonica; 3) analisi convessa; 4) analisi funzionale; 5) analisi non lineare; 6) astronomia; 7) calcolo delle variazioni; 8) calcolo numerico; 9) chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 10) cibernetica e teoria dell'informazione; 11) complementi di algebra; 12) economia matematica; 13) equazioni differenziali; 14) equazioni differenziali della fisica matematica; 15) geometria algebrica; 16) geometria combinatoria; 17) geometria differenziale; 18) istituzioni di algebra superiore; 19) matematica computazionale; 20) matematiche superiori; 21) meccanica analitica; 22) meccanica del continuo; 23) metodi di approssimazione; 24) metodi matematici di ottimizzazione; 25) preparazione di esperienze didattiche; 26) processi stocastici; 27) programmazione matematica; 28) sistemi dinamici; 29) strutture algebriche; 30) teoria dei giochi; 31) teoria dei grafi; 32) teoria dei gruppi; 33) teoria dei numeri; 34) teoria delle decisioni; 35) teoria dell'ottimizzazione; 36) teoria matematica dei controlli; 37) teorie relativistiche; 38) topologia; 39) topologia algebrica. Art. 72. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi del proprio piano di studio e superato i relativi esami nel numero di quindici annualita'. Nel terzo anno lo studente deve seguire quattro corsi. L'esame di laurea consta di due parti, la prima delle quali precede la seconda: 1) un esame di cultura generale sulle scienze matematiche; 2) la discussione di un lavoro scritto e di due tesine orali. Il presente decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, 22 marzo 1994 Il pro-rettore: LAZZARA