UNIVERSITA' DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 22 marzo 1994 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.47 del 25-2-1995)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1073, modificato con regio
decreto 16 ottobre 1940,  n.  1527,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito  nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni  della  facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali, del senato accademico e del  consiglio  di  amministrazione
rispettivamente del 31 gennaio, 19 maggio e 2 giugno 1992;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II)  n.
3102 del 10 novembre 1993 e l'allegato parere favorevole espresso dal
Consiglio  universitario  nazionale  nella sua riunione del 16 luglio
1993, per il riordinamento del corso di laurea in matematica;
  Vista la  deliberazione  della  facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche e naturali del 25 gennaio 1994, con la quale e' stata accolta
l'osservazione del Consiglio universitario nazionale;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di apportare la modifica
proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine  triennale
di  cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592, per  i  motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi
accademici di questo Ateneo;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato con  i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e  successive
modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli articoli numeri 70, 71 e 72 (ex 63, 64 e 65) con il conseguente
spostamento  della  numerazione,  sono  soppressi  e  sostituiti  dai
seguenti nuovi articoli:
                              Capo III
                        LAUREA IN MATEMATICA
  Art. 70. - I  titoli  di  ammissione  sono  quelli  previsti  dalle
vigenti disposizioni di legge.
  La durata del corso e' di quattro anni.
  Il  corso  degli  studi  si  distingue  in tre indirizzi: generale,
didattico, applicativo.
  Lo  studente  deve  dichiarare  quale  dei  tre  indirizzi  intende
scegliere, all'atto dell'iscrizione al terzo anno.
  Superato  l'esame  di  laurea  lo  studente  consegue  il titolo di
dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del
quele verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.
  Sono  insegnamemti  fondamentali  obbligatori  comuni  a  tutti gli
indirizzi per il primo biennio:
 1 Anno:
   1) analisi matematica I;
   2) geometria I;
   3) algebra;
   4) fisica generale I.
 2 Anno:
   1) analisi matematica II;
   2) geometria II;
   3) meccanica razionale;
   4) fisica generale II.
  Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi e' un esame finale.
  Art. 71.  -  Gli  insegnamenti  fondamentali  sopra  elencati  sono
accompagnati  ciascuno  da  un corso di esercitazioni che ne e' parte
integrante.
  I corsi di analisi matematica, geometria e fisica generale constano
ciascuno di due parti annuali distinte, la  prima  propedeutica  alla
seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.
  Potranno  essere  iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti
che abbiano superato almeno due degli esami del primo anno.  Potranno
essere  iscritti  al  terzo anno soltanto quegli studenti che abbiano
superato almeno quattro degli esami del primo biennio e una prova  di
conoscenza  della  lingua  inglese  consistente nella lettura e nella
traduzione  dall'inglese  all'italiano  di  un  brano  di   carattere
matematico inerente agli insegnamenti del primo biennio.
  La  commissione  che giudichera' la prova precedente sara' composta
da due professori ufficiali del corso di laurea in matematica e da un
professore o da un lettore  di  lingua  inglese  dell'Universita'  di
Catania  oppure  da  tre  professori ufficiali del corso di laurea in
matematica che abbiano soggiornato per qualche tempo  per  motivi  di
studio in paesi di lingua inglese.
  La  prova  si  concludera'  senza  voto con un semplice giudizio di
sufficienza oppure di insufficienza.
  Sono insegnamenti  fondamentali  obbligatori  comuni  a  tutti  gli
indirizzi per il terzo anno:
   1) istituzioni di analisi superiore;
   2) istituzioni di geometria superiore;
   1) istituzioni di fisica matematica.
  L'insegnamento  di  istituzioni  di geometria superiore puo' essere
sostituito da geometria  superiore  oppure  da  algebra  superiore  e
l'insegnamento  di  istituzioni  di  fisica  matematica  puo'  essere
sostituito  da  fisica  matematica  oppure  da  meccanica  superiore.
L'esame  di  analisi  matematica  II  e'  propedeutico  a  quello  di
istituzioni di analisi superiore.
  A norma degli articoli 94 e 7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11 luglio 1980, n. 382, il consiglio di corso di laurea e
la facolta' stabiliranno entro il mese di settembre di  ciascun  anno
accademico gli ulteriori insegnamenti da attivare nel successivo anno
accademico.  Nell'ambito  di tale programmazione potra' eventualmente
essere stabilita l'attuazione di moduli ridotti semestrali secondo le
norme contenute nella tabella XXII allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 5 dicembre 1990; in particolare due  moduli  ridotti
equivalgono  a tutti gli effetti ad un insegnamento annuale. All'atto
dell'iscrizione   al   terzo   anno   ogni  studente,  presa  visione
dell'elenco degli insegnamenti  attivati,  presentera'  un  piano  di
studi  modificabile  all'inizio  del  quarto  anno.  L'approvazione e
l'eventuale  revisione  dei  piani  di  studio  sono  regolate  dalla
normativa  vigente.  Ogni  piano deve contenere quindici insegnamenti
annuali. La caratterizzazione degli  indirizzi  e'  assicurata  dalle
norme  seguenti.  Per  l'indirizzo  generale  il piano di studio deve
contenere (oltre agli insegnamenti che hanno eventualmente sostituito
quelli di istituzioni di geometria  superiore  e  di  istituzioni  di
fisica  matematica)  almeno  un  insegnamento annuale di ciascuno dei
seguenti gruppi:
    a) algebra superiore, geometria superiore;
    b) analisi superiore, teoria delle funzioni;
    c)  analisi  numerica,   calcolo   delle   probabilita',   fisica
matematica, meccanica superiore.
  Per  l'indirizzo didattico il piano di studio deve contenere almeno
un insegnamento annuale di ciascuno dei seguenti gruppi:
    d) didattica della matematica, storia della matematica;
    e) logica matematica, matematiche complementari;
    f)  analisi  numerica,  calcolo  delle  probabilita',  matematica
finanziaria   e   attuariale,   statistica   matematica,   teoria  ed
applicazioni delle macchine calcolatrici.
  Per l'indirizzo applicativo  il  piano  di  studio  deve  contenere
almeno due insegnamenti annuali del seguente gruppo:
    g)  analisi  numerica,  calcolo  delle  probabilita',  matematica
finanziaria e attuariale, ricerca operativa,  statistica  matematica,
teoria e applicazione delle macchine calcolatrici.
  L'elenco    degli   insegnamenti   attivabili   nell'ambito   della
programmazione annuale comprende, oltre gli insegnamemti  dei  gruppi
A, B, C, D, E, F, G, le seguenti materie:
    1) algebra omologica;
    2) analisi armonica;
    3) analisi convessa;
    4) analisi funzionale;
    5) analisi non lineare;
    6) astronomia;
    7) calcolo delle variazioni;
    8) calcolo numerico;
    9) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
   10) cibernetica e teoria dell'informazione;
   11) complementi di algebra;
   12) economia matematica;
   13) equazioni differenziali;
   14) equazioni differenziali della fisica matematica;
   15) geometria algebrica;
   16) geometria combinatoria;
   17) geometria differenziale;
   18) istituzioni di algebra superiore;
   19) matematica computazionale;
   20) matematiche superiori;
   21) meccanica analitica;
   22) meccanica del continuo;
   23) metodi di approssimazione;
   24) metodi matematici di ottimizzazione;
   25) preparazione di esperienze didattiche;
   26) processi stocastici;
   27) programmazione matematica;
   28) sistemi dinamici;
   29) strutture algebriche;
   30) teoria dei giochi;
   31) teoria dei grafi;
   32) teoria dei gruppi;
   33) teoria dei numeri;
   34) teoria delle decisioni;
   35) teoria dell'ottimizzazione;
   36) teoria matematica dei controlli;
   37) teorie relativistiche;
   38) topologia;
   39) topologia algebrica.
  Art.  72. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve
aver seguito i corsi  del  proprio  piano  di  studio  e  superato  i
relativi  esami  nel numero di quindici annualita'. Nel terzo anno lo
studente deve seguire quattro corsi.
  L'esame di laurea consta di due parti, la prima delle quali precede
la seconda:
   1) un esame di cultura generale sulle scienze matematiche;
   2) la discussione di un lavoro scritto e di due tesine orali.
  Il presente decreto sara' inviato al Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e tecnologica per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Catania, 22 marzo 1994
                                              Il pro-rettore: LAZZARA