MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 febbraio 1995 

  Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al  portatore  a
trecentosessantasei giorni.
(GU n.47 del 25-2-1995)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con  il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
  Visto  l'art.  3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di
approvazione del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario  1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al  netto  di
quelli da rimborsare;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli  pubblici  al  16  febbraio
1995 e' pari a 17.842 miliardi;
                              Decreta:
  Per   il   28   febbraio   1995   e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore  a  trecentosessantasei  giorni con scadenza il 29 febbraio
1996 fino al  limite  massimo  in  valore  nominale  di  lire  15.000
miliardi.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1996.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art.  16  puo'  essere  presentata  per  un importo pari a 3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le richieste di acquisto dovranno  essere  consegnate  a  cura  del
mittente   direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito  presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 -
Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23  febbraio  1995,  con
l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  negli  articoli  8 e 9 del
citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 21 febbraio 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO