MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
   origine e tipiche dei formaggi relativo alla richiesta di modifica
   del disciplinare di produzione del formaggio  a  denominazione  di
   origine  "Asiago",  e proposta del relativo schema di disciplinare
   di produzione modificato.
(GU n.53 del 4-3-1995)

   Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
e  tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10
aprile 1954, n. 125, esaminata la richiesta  intesa  ad  ottenere  la
modifica del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione
di  origine  "Asiago",  riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1978.
   Considerato   che   la   modifica   di   cui   trattasi   consiste
nell'esplicitazione  della  coincidenza  della zona di produzione del
latte con quella di elaborazione dello stesso per  l'ottenimento  del
formaggio sopra citato, nel rispetto della tradizione.
   Ha  espresso  parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai
fini dell'emanazione del relativo decreto di approvazione,  il  testo
dello schema di disciplinare di produzione modificato.
   Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  al  suddetto schema di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli  interessati
al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  -
Direzione  generale  delle  politiche  agricole  ed   agroindustriali
nazionali,  entro  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
   origine e tipiche dei formaggi sulla  richiesta  di  modifica  del
   disciplinare  di  produzione  del  formaggio  a  denominazione  di
   origine "Asiago".
   Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge  10
aprile  1954, n. 125, presa in considerazione la richiesta presentata
dal Consorzio per la  tutela  del  formaggio  "Asiago",  tendente  ad
ottenere, ai sensi dell'art. 3 della summenzionata legge n. 125/1954,
l'esplicitazione  che  la zona di produzione e quella di elaborazione
del latte destinato all'ottenimento del formaggio a denominazione  di
origine  "Asiago"  coincidono,  in quanto detta esplicitazione non e'
riportata nel testo dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   21   dicembre  1978  di  riconoscimento  della  predetta
denominazione di origine.
   Esprime  parere  favorevole  all'accoglimento  dell'istanza  sopra
citata.
   Propone   conseguentemente  di  inserire  nel  testo  dell'art.  3
dell'indicato decreto del Presidente  della  Repubblica  21  dicembre
1978,  alla  prima  linea,  dopo la parola "produzione" e prima delle
parole "del formaggio" la  dicitura  "e  di  elaborazione  del  latte
destinato alla trasformazione".
   La  parte  modificata dell'art. 3, ad integrazione avvenuta, e' di
seguito riportata ed e' da ritenersi sostitutiva di quella di cui  al
citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978:
   Art.  3.  -  La  zona  di  produzione  e di elaborazione del latte
destinato  alla  trasformazione  del  formaggio  a  denominazione  di
origine "Asiago" comprende:
   (Omissis).