Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine "Asiago", e proposta del relativo schema di disciplinare di produzione modificato.(GU n.53 del 4-3-1995)
Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, esaminata la richiesta intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine "Asiago", riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978. Considerato che la modifica di cui trattasi consiste nell'esplicitazione della coincidenza della zona di produzione del latte con quella di elaborazione dello stesso per l'ottenimento del formaggio sopra citato, nel rispetto della tradizione. Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto di approvazione, il testo dello schema di disciplinare di produzione modificato. Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto schema di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine "Asiago". Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, presa in considerazione la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio "Asiago", tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della summenzionata legge n. 125/1954, l'esplicitazione che la zona di produzione e quella di elaborazione del latte destinato all'ottenimento del formaggio a denominazione di origine "Asiago" coincidono, in quanto detta esplicitazione non e' riportata nel testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978 di riconoscimento della predetta denominazione di origine. Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza sopra citata. Propone conseguentemente di inserire nel testo dell'art. 3 dell'indicato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, alla prima linea, dopo la parola "produzione" e prima delle parole "del formaggio" la dicitura "e di elaborazione del latte destinato alla trasformazione". La parte modificata dell'art. 3, ad integrazione avvenuta, e' di seguito riportata ed e' da ritenersi sostitutiva di quella di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978: Art. 3. - La zona di produzione e di elaborazione del latte destinato alla trasformazione del formaggio a denominazione di origine "Asiago" comprende: (Omissis).