Autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per l'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 206, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.(GU n.55 del 7-3-1995)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: "Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM", e successive modificazioni e integrazioni; Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale tra l'altro, stabilisce che: "Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro"; Visto il regio decreto 16 marzo 1994, n. 267, ed in particolare gli articoli 90 e 206; Visti i propri decreti n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 febbraio 1995, e n. 545700 del 22 febbraio 1995, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, recanti individuazione delle societa' controllate dall'EFIM che non vengono assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, e successive modificazioni; Visto il proprio decreto n. 545288 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1995, recante: "Assoggettamento dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in Roma, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore"; Visto il proprio decreto n. 545548 del 1 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 1995, recante: "Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in Roma"; Viste le lettere del 9 e del 21 febbraio 1995, n. CL 37/95 e n. CL 105/95, con le quali il commissario liquidatore dell'EFIM, "considerato il danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare dall'interruzione dell'esercizio d'impresa anche per gli adempimenti connessi alle funzioni richiamate dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 21 gennaio 1995, in quanto l'EFIM in liquidazione non potrebbe esercitare le sue funzioni di azionista di controllo", ha chiesto l'autorizzazione "per la temporanea continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi degli articoli 90, primo comma, e 206, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"; Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'EFIM del 25 febbraio 1995; Ritenuta l'opportunita', sulla base anche del parere favorevole del comitato di sorveglianza, di autorizzare il commissario liquidatore dell'EFIM alla continuazione dell'esercizio dell'impresa; Autorizza ai sensi e per gli effetti dell'art. 206, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il prof. avv. Alberto Predieri, commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, alla continuazione dell'esercizio dell'impresa. Roma, 2 marzo 1995 Il Ministro: DINI