Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.(GU n.56 del 8-3-1995)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Joachim Lau presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Vista l'intesa raggiunta dalla conferenza di servizi ritenuto che il certificato dell'ordine degli avvocati di Marburg prova che l'interessato ha esercitato la professione per sei anni; Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Il titolo di Joachim Lau, nato a Stoccarda il 23 settembre 1945, di Rechtsanwalt, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense secondo le modalita' che seguono. La prova consistera' in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione: diritto tributario; diritto del lavoro; diritto civile; diritto commerciale; diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto penale; diritto processuale civile; diritto processuale penale; ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato. La prova orale consistera' nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie. Per essere ammesso all'esame l'interessato presentera' al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporra' di dieci punti di merito. Il candidato sara' ammesso alla prova orale se conseguira' in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti. L'esame si intendera' superato se il candidato avra' conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascera' immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. Roma, 23 febbraio 1995 Il direttore generale: ROVELLO