COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 febbraio 1995 

  Sostituzione  della  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  19  del
regolamento  per  il funzionamento del sistema telematico delle borse
valori  adottato  con  delibera  n.  8221   del   12   luglio   1994.
(Deliberazione n. 9098).
(GU n.58 del 10-3-1995)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive  modifiche  e
integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto,  in  particolare, l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge
n. 1/1991;
  Visto il regolamento per il funzionamento  del  sistema  telematico
delle borse valori approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994;
  Visto, in particolare, l'art. 19, comma 1, lettera a), del suddetto
regolamento n. 8221/1994 in cui e' previsto che durante il periodo di
preapertura  gli  operatori possono immettere nel sistema proposte al
prezzo  di  apertura  per  una  quantita'  massima  di  venti   lotti
negoziabili;
  Ritenuto di dover rimuovere il suddetto limite quantitativo al fine
di semplificare l'operativita' degli intermediari nella fase di avvio
giornaliero della contrattazione continua;
                              Delibera:
  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'art. 19 del regolamento per il
funzionamento del sistema telematico delle borse valori approvato con
delibera n. 8221 del 12 luglio 1994 e' sostituita dalla seguente:
   " a) 'al prezzo di apertura'. Il sistema assegna  dinamicamente  a
tali  proposte  il  prezzo  al  quale  queste  avrebbero  le maggiori
possibilita' di essere soddisfatte.
  E' consentito specificare solo la seguente modalita' di  esecuzione
delle proposte:
   'esegui   o   cancella';   la   proposta   viene  eseguita,  anche
parzialmente, dal sistema per la quantita' disponibile  in  apertura;
l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;".
  La  presente  delibera  sara'  inviata al Consiglio di Borsa che ne
curera' la diffusione nei modi  d'uso  e  sara'  altresi'  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  e nel bollettino della
Consob.
  La presente delibera entrera' in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Milano, 27 febbraio 1995
                                            p. Il presidente: ZURZOLO