MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Adesione  della  Svizzera  alla  convenzione  relativa  alla notifica
  all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia  civile
  e commerciale, firmata a l'Aja il 15 novembre 1965.
(GU n.58 del 10-3-1995)

   Facendo  seguito ai comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n.  284  del  4  dicembre 1987 e n. 259 del 5 novembre 1991, si rende
noto  che  l'ufficio  permanente della Conferenza dell'Aja di diritto
internazionale  privato  ha comunicato che in data 2 novembre 1994 la
Svizzera  ha ratificato la Convenzione sopramenzionata. Conformemente
all'art.  27.2,  la Convenzione e' entrata in vigore nei rapporti con
l'Italia  e  tutti  gli  Stati parte dal 1 gennaio 1995. All'atto del
deposito  sono  state formulate da quel Paese dichiarazioni e riserve
che  qui  di  seguito  si  riportano  assieme  all'indicazione  delle
autorita' svizzere competenti:
"Ad articolo 1
   1.  Con  riferimento  all'articolo  1,  la Svizzera ritiene che la
Convenzione  si  applica  esclusivamente tra gli Stati contraenti. In
particolare,   essa  considera  che  gli  atti  il  cui  destinatario
effettivo  e'  domiciliato all'estero non possono essere notificati o
comunicati ad un ente giuridico non autorizzato a riceverli nel Paese
in cui sono stati compilati, senza che cio' rappresenti una deroga in
particolare  agli  articoli  1  e  15, capoverso 1, lettera b), della
Convenzione.
Ad articoli 2 e 18
   2.  Con  riferimento  all'articolo 21, capoverso 1, lettera a), la
Svizzera  designa  le autorita' cantonali enumerate nell'annesso come
Autorita'  centrali ai sensi degli articoli 2 e 18 della Convenzione.
Le  richieste di comunicazione o di notifica di atti potranno inoltre
essere indirizzate al Dipartimento federale di Giustizia e di Polizia
a  Berna,  il  quale  si  incarichera' di trasmetterle alle autorita'
centrali competenti.
Ad articolo 5, capoverso 3
   3.  La  Svizzera  dichiara  che  se  il  destinatario  non accetta
volontariamente  la  consegna  dell'atto,  detto atto potra' essergli
comunicato  o  notificato formalmente secondo l'articolo 5, capoverso
1,  solo  se e' redatto nella lingua dell'autorita' richiesta, vale a
dire  in lingua francese, italiana o tedesca, o se e' accompagnato da
una  traduzione  in  una  di queste lingue, in funzione della regione
della  Svizzera  dove  l'atto deve essere comunicato o notificato (v.
annesso).
Ad articolo 6
   4.   Ai   fini   della   predisposizione  dell'attestato  previsto
all'articolo  6,  la  Svizzera,  in  conformita'  con  l'articolo 21,
capoverso  1, lettera b), designa il tribunale cantonale competente o
l'autorita' centrale cantonale.
Ad articoli 8 e 10
   5.  In  conformita' con l'articolo 21, capoverso 2, lettera a), la
Svizzera  dichiara  opporsi all'uso, sul suo territorio, dei mezzi di
trasmissione previsti agli articoli 8 e 10.
Ad articolo 9
   6.  In  conformita' con l'articolo 21, capoverso 1, lettera c), la
Svizzera  designa  le  autorita'  centrali  cantonali  come autorita'
competenti  a  ricevere  gli atti trasmessi per via consolare secondo
l'articolo 9 della Convenzione.".

                                                              ANNESSO
                    Autorita' centrali cantonali

          ---->  vedere Tabella a pag. 72 della G.U.  <----