Adesione della Svizzera alla convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, firmata a l'Aja il 15 novembre 1965.(GU n.58 del 10-3-1995)
Facendo seguito ai comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 284 del 4 dicembre 1987 e n. 259 del 5 novembre 1991, si rende
noto che l'ufficio permanente della Conferenza dell'Aja di diritto
internazionale privato ha comunicato che in data 2 novembre 1994 la
Svizzera ha ratificato la Convenzione sopramenzionata. Conformemente
all'art. 27.2, la Convenzione e' entrata in vigore nei rapporti con
l'Italia e tutti gli Stati parte dal 1 gennaio 1995. All'atto del
deposito sono state formulate da quel Paese dichiarazioni e riserve
che qui di seguito si riportano assieme all'indicazione delle
autorita' svizzere competenti:
"Ad articolo 1
1. Con riferimento all'articolo 1, la Svizzera ritiene che la
Convenzione si applica esclusivamente tra gli Stati contraenti. In
particolare, essa considera che gli atti il cui destinatario
effettivo e' domiciliato all'estero non possono essere notificati o
comunicati ad un ente giuridico non autorizzato a riceverli nel Paese
in cui sono stati compilati, senza che cio' rappresenti una deroga in
particolare agli articoli 1 e 15, capoverso 1, lettera b), della
Convenzione.
Ad articoli 2 e 18
2. Con riferimento all'articolo 21, capoverso 1, lettera a), la
Svizzera designa le autorita' cantonali enumerate nell'annesso come
Autorita' centrali ai sensi degli articoli 2 e 18 della Convenzione.
Le richieste di comunicazione o di notifica di atti potranno inoltre
essere indirizzate al Dipartimento federale di Giustizia e di Polizia
a Berna, il quale si incarichera' di trasmetterle alle autorita'
centrali competenti.
Ad articolo 5, capoverso 3
3. La Svizzera dichiara che se il destinatario non accetta
volontariamente la consegna dell'atto, detto atto potra' essergli
comunicato o notificato formalmente secondo l'articolo 5, capoverso
1, solo se e' redatto nella lingua dell'autorita' richiesta, vale a
dire in lingua francese, italiana o tedesca, o se e' accompagnato da
una traduzione in una di queste lingue, in funzione della regione
della Svizzera dove l'atto deve essere comunicato o notificato (v.
annesso).
Ad articolo 6
4. Ai fini della predisposizione dell'attestato previsto
all'articolo 6, la Svizzera, in conformita' con l'articolo 21,
capoverso 1, lettera b), designa il tribunale cantonale competente o
l'autorita' centrale cantonale.
Ad articoli 8 e 10
5. In conformita' con l'articolo 21, capoverso 2, lettera a), la
Svizzera dichiara opporsi all'uso, sul suo territorio, dei mezzi di
trasmissione previsti agli articoli 8 e 10.
Ad articolo 9
6. In conformita' con l'articolo 21, capoverso 1, lettera c), la
Svizzera designa le autorita' centrali cantonali come autorita'
competenti a ricevere gli atti trasmessi per via consolare secondo
l'articolo 9 della Convenzione.".
ANNESSO
Autorita' centrali cantonali
----> vedere Tabella a pag. 72 della G.U. <----