Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Contributo per prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti per la partecipazione a comitati tecnici, organi collegiali, commissioni d'esami, ecc.(GU n.59 del 11-3-1995)
Vigente al: 11-3-1995
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Detti compensi, erogati da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, sono assimilati, ai fini tributari, al reddito di lavoro dipendente se gli incarichi sono svolti in relazione alla qualifica rivestita e in dipendenza del rapporto di lavoro. In campo fiscale, l'applicazione della suddetta normativa non fa registrare comportamenti difformi da parte dei sostituti d'imposta. Non altrettanto avviene in materia di contribuzione sanitaria che, secondo l'interpretazione del citato art. 31, data dallo scrivente con circolare n. 44 del 5 agosto 1986, dovrebbe essere quella prevista per i redditi di lavoro autonomo. Di fatto, pero', i comportamenti degli enti erogatori dei compensi sono difformi. Il complesso delle istituzioni scolastiche dotate di personalita' giuridica, infatti, in ottemperanza alla circolare n. 355 del 21 ottobre 1989 emanata dal Ministero della pubblica istruzione, applica sui compensi corrisposti ai revisori dei conti la ritenuta alla fonte a titolo di contributo sanitario nelle stesse misure previste per i lavoratori dipendenti. Tutte le amministrazioni statali procedono all'applicazione del contributo, nelle misure previste per i lavoratori dipendenti, sui compensi spettanti per la partecipazione ad organi collegiali (commissioni di concorso, commissioni di scarto d'archivio, ecc.) in forza della deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti n. 1719 del 5 febbraio 1987, che si e' pronunciata affermativamente sulla regolarita' delle ritenute a titolo di contribuzione sanitaria effettuata su tali compensi ai sensi dell'art. 31, comma 1, della piu' volte citata legge n. 41/1986. A sua volta la regione siciliana, che in un primo momento aveva uniformato la disciplina dei compensi per incarichi alla citata deliberazione n. 1719/87 della Corte dei conti, di fronte alle perplessita' manifestate da alcuni uffici liquidatori, relativamente alla circostanza che il soggetto percettore fosse o meno dipendente dell'amministrazione regionale, era pervenuta alla determinazione di acquisire l'orientamento del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nell'adunanza del 20 aprile 1988, quest'ultimo consesso ha argomentato, in particolare, che l'obbligo di contribuzione da parte dell'ente erogatore riguarda tutte le somme versate a lavoratori dipendenti, indipendentemente dal fatto che siano lavoratori propri o altrui. Peraltro, considerato che l'applicazione della norma in questione non e' limitata al territorio siciliano ma riguarda l'intero territorio nazionale, ha deferito l'esame del quesito all'adunanza generale del Consiglio di Stato, la quale ha ritenuto, a sua volta, di dover acquisire le osservazioni delle amministrazioni statali interessate per la specifica competenza. L'esigenza di conoscere le determinazioni del Supremo organo consultivo dello Stato non ha consentito, nel frattempo, allo scrivente di assumere una posizione definitiva in materia. Con parere del 6 ottobre 1994, il Consiglio di Stato, nel fare proprie le determinazioni del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha chiarito che le ritenute per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale debbono essere effettuate dal soggetto erogatore dei compensi con le modalita' previste per i redditi da lavoro dipendente salve le definitive operazioni di conguaglio da parte dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. * * * Da quanto sopra esposto, emerge l'esigenza di pervenire ad una univoca e definitiva regolamentazione della materia, anche al fine di perseguire l'obiettivo di semplificazione degli adempimenti contributivi posto dal legislatore con la legge 30 dicembre 1991, n. 413. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte nella predetta decisione della sezione di controllo della Corte dei conti, delle argomentazioni addotte dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana nonche', da ultimo, del parere reso dal Consiglio di Stato, si ritiene di poter definitivamente concludere che i compensi corrisposti ai dipendenti pubblici per attivita' ed incarichi presso la propria o altre amministrazioni, conferiti in relazione alla qualifica rivestita ed in dipendenza del rapporto di lavoro, debbano essere assoggettati dagli uffici liquidatori al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le aliquote previste dall'art. 31, comma 1, della richiamata legge n. 41/1986, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali aliquote - com'e' noto - sono pari al 10,60 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dell'amministrazione e l'1 per cento a carico del dipendente, se la retribuzione annua di quest'ultimo non supera 40 milioni; sono, invece, pari al 4,60 per cento, di cui il 3,80 per cento a carico dell'amministrazione e lo 0,80 per cento a carico del dipendente, qualora la retribuzione annua sia compresa tra 40 e 150 milioni. Nessun contributo e', infine, dovuto se la retribuzione annua del dipendente supera 150 milioni. Il Ministro: DINI