MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 14 febbraio 1995, n. 9 

  Art.  31  della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41. Contributo per
prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui compensi corrisposti
ai lavoratori dipendenti per la partecipazione  a  comitati  tecnici,
organi collegiali, commissioni d'esami, ecc.
(GU n.59 del 11-3-1995)
 
 Vigente al: 11-3-1995  
 

                                   Al   Segretariato  generale  della
                                  Presidenza della Repubblica
                                  Alla Corte costituzionale
                                  Alla Presidenza  del  Senato  della
                                  Repubblica
                                  Alla  Presidenza  della  Camera dei
                                  deputati
                                  Al   Consiglio   superiore    della
                                  magistratura
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Al Consiglio di Stato
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla  Avvocatura   generale   dello
                                  Stato
                                  Alle amministrazioni centrali dello
                                  Stato
                                  Alle ragionerie centrali
                                  Alle aziende autonome
                                  Ai  servizi  ed  uffici  ragioneria
                                  delle   amministrazioni   e   delle
                                  aziende autonome dello Stato
                                   All'Ente ferrovie dello Stato
                                  All'Ente poste italiane
                                  All'Ente    nazionale    strade   -
                                  A.N.A.S.
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Alle  ragionerie  regionali   dello
                                  Stato
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Alla  Direzione  generale   per   i
                                  servizi periferici del Tesoro
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alle intendenze di finanza
                                  Alle prefetture
                                  Alle universita' degli studi
                                  Ai provveditorati agli studi
  Continuano a  pervenire,  da  parte  di  numerose  amministrazioni,
richieste  di chiarimento in merito agli adempimenti contributivi per
le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui  all'art.  31
della  legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, sui
compensi che vengono da queste corrisposti ai  lavoratori  dipendenti
per incarichi assolti, in costanza del rapporto d'impiego principale,
in   seno   a  comitati  tecnici,  organi  collegiali  di  controllo,
commissioni d'esame, organi consultivi di enti  privati  e  pubblici,
consigli di amministrazione e simili.
  Detti  compensi,  erogati da soggetti diversi dal proprio datore di
lavoro, sono assimilati, ai fini  tributari,  al  reddito  di  lavoro
dipendente  se  gli incarichi sono svolti in relazione alla qualifica
rivestita e in dipendenza del rapporto di lavoro.
  In  campo  fiscale,  l'applicazione della suddetta normativa non fa
registrare comportamenti difformi da parte dei sostituti d'imposta.
  Non altrettanto avviene in materia di contribuzione sanitaria  che,
secondo  l'interpretazione  del  citato art. 31, data dallo scrivente
con circolare n.  44  del  5  agosto  1986,  dovrebbe  essere  quella
prevista per i redditi di lavoro autonomo.
  Di fatto, pero', i comportamenti degli enti erogatori
dei compensi sono difformi.
  Il  complesso  delle istituzioni scolastiche dotate di personalita'
giuridica, infatti, in ottemperanza alla  circolare  n.  355  del  21
ottobre 1989 emanata dal Ministero della pubblica istruzione, applica
sui compensi corrisposti ai revisori dei conti la ritenuta alla fonte
a  titolo  di contributo sanitario nelle stesse misure previste per i
lavoratori dipendenti.
  Tutte le amministrazioni  statali  procedono  all'applicazione  del
contributo,  nelle  misure  previste per i lavoratori dipendenti, sui
compensi  spettanti  per  la  partecipazione  ad  organi   collegiali
(commissioni  di concorso, commissioni di scarto d'archivio, ecc.) in
forza della deliberazione della sezione di controllo della Corte  dei
conti   n.   1719   del  5  febbraio  1987,  che  si  e'  pronunciata
affermativamente  sulla  regolarita'  delle  ritenute  a  titolo   di
contribuzione   sanitaria   effettuata  su  tali  compensi  ai  sensi
dell'art. 31, comma 1, della piu' volte citata legge n. 41/1986.
  A sua volta la regione siciliana, che in  un  primo  momento  aveva
uniformato  la  disciplina  dei  compensi  per  incarichi alla citata
deliberazione n. 1719/87  della  Corte  dei  conti,  di  fronte  alle
perplessita'  manifestate da alcuni uffici liquidatori, relativamente
alla circostanza che il soggetto percettore fosse o  meno  dipendente
dell'amministrazione  regionale, era pervenuta alla determinazione di
acquisire l'orientamento del consiglio  di  giustizia  amministrativa
per la regione siciliana.
  Nell'adunanza   del   20  aprile  1988,  quest'ultimo  consesso  ha
argomentato, in particolare, che l'obbligo di contribuzione da  parte
dell'ente  erogatore  riguarda  tutte  le  somme versate a lavoratori
dipendenti, indipendentemente dal fatto che siano lavoratori propri o
altrui.
Peraltro, considerato che l'applicazione della norma in questione non
e' limitata al territorio siciliano ma riguarda  l'intero  territorio
nazionale,  ha deferito l'esame del quesito all'adunanza generale del
Consiglio di Stato, la quale ha  ritenuto,  a  sua  volta,  di  dover
acquisire  le  osservazioni delle amministrazioni statali interessate
per la specifica competenza.
  L'esigenza  di  conoscere  le  determinazioni  del  Supremo  organo
consultivo  dello  Stato  non  ha  consentito,  nel  frattempo,  allo
scrivente di assumere una posizione definitiva in materia.
  Con parere del 6 ottobre 1994, il  Consiglio  di  Stato,  nel  fare
proprie  le  determinazioni del consiglio di giustizia amministrativa
per  la  regione  siciliana  ha  chiarito  che  le  ritenute  per  le
prestazioni   del   Servizio   sanitario   nazionale  debbono  essere
effettuate dal soggetto  erogatore  dei  compensi  con  le  modalita'
previste  per  i  redditi  da  lavoro  dipendente salve le definitive
operazioni   di   conguaglio   da   parte   dell'amministrazione   di
appartenenza del dipendente.
                                * * *
   Da  quanto  sopra  esposto,  emerge l'esigenza di pervenire ad una
univoca e definitiva regolamentazione della materia, anche al fine di
perseguire   l'obiettivo   di   semplificazione   degli   adempimenti
contributivi  posto dal legislatore con la legge 30 dicembre 1991, n.
413.
  Pertanto, alla luce  delle  considerazioni  svolte  nella  predetta
decisione  della  sezione  di  controllo della Corte dei conti, delle
argomentazioni addotte dal consiglio di giustizia amministrativa  per
la  regione  siciliana  nonche',  da  ultimo,  del  parere  reso  dal
Consiglio di Stato, si ritiene di  poter  definitivamente  concludere
che  i  compensi  corrisposti ai dipendenti pubblici per attivita' ed
incarichi presso la propria o  altre  amministrazioni,  conferiti  in
relazione  alla  qualifica rivestita ed in dipendenza del rapporto di
lavoro, debbano  essere  assoggettati  dagli  uffici  liquidatori  al
contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le
aliquote  previste  dall'art.  31, comma 1, della richiamata legge n.
41/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.
  Tali aliquote - com'e' noto - sono pari al 10,60 per cento, di  cui
il  9,60  per  cento  a carico dell'amministrazione e l'1 per cento a
carico del dipendente, se la retribuzione annua di  quest'ultimo  non
supera  40  milioni;  sono, invece, pari al 4,60 per cento, di cui il
3,80 per cento a carico dell'amministrazione e lo 0,80  per  cento  a
carico del dipendente, qualora la retribuzione annua sia compresa tra
40 e 150 milioni.
  Nessun  contributo  e', infine, dovuto se la retribuzione annua del
dipendente supera 150 milioni.
                                                    Il Ministro: DINI