Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.(GU n.61 del 14-3-1995)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Nuria Ubeda Santandreu presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Vista l'intesa raggiunta nelle conferenze di servizi nelle sedute del 5 ottobre 1993 e 20 giugno 1994; Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Rilevato che l'interessata e' in possesso di un diploma di laurea italiana; Rilevato che l'interessata ha documentato con un certificato dell'ordine degli avvocati di Figueras di aver esercitato la professione di avvocato dal 1988; Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992; Decreta: Il titolo di Nuria Ubeda Santandreu, nata l'11 novembre 1964 a Figueras Gerona (Spagna), cittadina spagnola, de licenciado en Derecho, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale che consistera' in un colloquio sulla deontologia professionale ed i diritti e doveri dell'avvocato. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascera' immediata certificazione all'interessata ai fini dell'iscrizione all'albo. Roma, 24 febbraio 1995 Il direttore generale: ROVELLO