COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 10 gennaio 1995 

  Riparto  degli  accantonamenti  per  iniziative di ricerca, studi e
sperimentazione nel  settore  dell'edilizia  residenziale,  ai  sensi
della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  e successive integrazioni e
modificazioni.
(GU n.60 del 13-3-1995)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive  integrazioni  e
modificazioni  e  visti in particolare l'art. 2, comma 1, lettera f),
come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.  9,
convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e l'art. 3, comma 2;
  Viste  le proprie delibere in data 28 giugno 1990 e 30 luglio 1991,
pubblicate - rispettivamente - nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29
agosto 1990 e n. 189 del 13 agosto 1991;
  Vista la propria delibera  del  16  marzo  1994,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  18  maggio  1994,  concernente  la
programmazione del settore dell'edilizia residenziale pubblica per il
quadriennio 1992-95;
  Vista la proposta di riparto degli accantonamenti disposti  con  la
citata delibera del 16 marzo 1994, formulata dal CER nella seduta del
20 luglio 1994;
  Considerato   che   la   suddetta  proposta  di  riparto  e'  stata
sottoposta, nella seduta del 3 agosto 1994, a questo Comitato, che ha
ravvisato l'opportunita' di acquisire  maggiori  elementi  in  ordine
alla finalizzazione delle risorse destinate ad iniziative di ricerche
e studi;
  Vista  la  nota  n.  1094  del  12  dicembre  1994, con la quale il
Segretariato del CER ha fornito i chiarimenti richiesti;
  Vista la relazione predisposta dal citato  Segretariato  in  ordine
all'utilizzazione  degli  accantonamenti  disposti  sui finanziamenti
relativi ai bienni precedenti;
  Preso atto che, nelle premesse della citata delibera  del  CER,  e'
precisato  che  per  l'anagrafe  dell'utenza sono tuttora disponibili
somme provenienti dagli accantonamenti effettuati  sui  finanziamenti
relativi ai bienni precedenti;
  Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;
                              Delibera:
1. Settori d'intervento.
  Le   attivita'   inerenti   le   iniziative  di  ricerca,  studi  e
sperimentazione sono svolte nell'ambito dei  seguenti  settori,  come
definiti  al  punto  6.3  della  delibera  del  16  marzo 1994 meglio
specificata in premessa, e sulla base delle ulteriori indicazioni  di
cui ai punti 6.4 e 6.5 della delibera stessa:
    a) programmatorio;
    b) tecnico;
    c) documentativo-informativo;
    d) procedurale.
 2. Riparto delle risorse.
 Gli  accantonamenti  complessivi  previsti dalla richiamata delibera
del 16 marzo 1994 ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettera  f),  della
legge  5  agosto  1978,  n.  457,  come  modificato  dall'art.  4 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25  marzo
1982, n. 94, sono
  cosi' ripartiti:
  2.1.  Lire  19,97  miliardi, dei quali lire 19,37 miliardi a valere
sui contributi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e  lire  600
milioni a valere sui fondi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 17
febbraio  1992,  n.  179,  e  successive modifiche, sono destinate ad
iniziative concernenti ricerche e studi da effettuare nell'ambito dei
settori di cui al punto 1 della presente delibera: in  tale  contesto
saranno  imputati  alle  suddette  disponibilita'  gli  oneri  per la
costruzione di  laboratori  sperimentali  tipologici  e  tecnologici,
nonche' per la realizzazione - se del caso - delle relative sedi.
  Le disponibilita' stesse sono cosi' ripartite:
   lire 8,57 miliardi per il biennio 1992-93;
   lire 11,40 miliardi per il biennio 1994-95.
  2.2.  Lire  90  miliardi,  a  valere  sui  contributi  di  cui alla
menzionata legge n. 60/1963, sono destinate ad interventi costruttivi
con finalita' sperimentali  da  realizzare  nell'ambito  del  settore
d'intervento  "tecnico" di cui al punto 1, lettera b), della presente
delibera.
  Dette disponibilita' sono cosi' ripartite:
   lire 40 miliardi per il biennio 1992-93;
   lire 50 miliardi per il biennio 1994-95.
3. Modalita' di affidamento.
  La  scelta  dei  soggetti  cui  affidare  la  realizzazione   delle
iniziative indicate al punto 2 della presente delibera avverra' sulla
base delle procedure concorsuali previste dalla vigente normativa.
4.   Disposizioni  specifiche  per  gli  interventi  costruttivi  con
finalita' sperimentali.
  4.1. Gli interventi costruttivi  con  finalita'  sperimentali  sono
realizzati  prioritariamente  nell'ambito di programmi di particolare
rilevanza, conformi agli obiettivi ed  ai  contenuti  specificati  ai
punti  5.1,  5.2  e 5.3 della piu' volte citata delibera del 16 marzo
1994.
  4.2. I suddetti interventi, in relazione alla necessita' di avviare
a soluzione i problemi delle aree ad alta  tensione  abitativa,  sono
prioritariamente  localizzati  nelle  province il cui capoluogo abbia
una popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonche'  nelle  "citta'
d'arte"  caratterizzate  da  rilevanti  interessi storici, artistici,
architettonici ed  ambientali.  Gli  elementi  alla  cui  stregua  il
Segretariato  del CER individua le "citta' d'arte" che possono essere
destinatarie degli interventi  di  cui  trattasi  sono  definiti  dal
Segretariato  stesso  d'intesa con il Ministero dei beni culturali ed
ambientali.
  4.3.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  sopra  il
Segretariato  generale  del CER procedera' alla stipula di protocolli
d'intesa con le regioni ed i comuni interessati.
5. Relazione.
  Il Comitato esecutivo del CER provvedera' alla  predisposizione  di
una  relazione annuale sull'utilizzo degli accantonamenti disposti ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 457/1978  come
sopra modificato. Detta relazione verra' sottoposta a questo Comitato
contestualmente  alla relazione che, ai sensi dell'ultimo comma della
delibera adottata il 9 febbraio 1984, il citato Comitato esecutivo e'
tenuto ad elaborare in ordine  ai  programmi  di  sperimentazione  di
edilizia   sovvenzionata   ed  agevolata  previsti  dall'art.  4  del
decreto-legge n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.
                               Invita
il   CER   a   formulare   le   proposte  per  l'utilizzazione  degli
accantonamenti disposti con le delibere del 28 giugno 1990 e  del  30
luglio  1991,  meglio precisate in premessa, in modo da assicurare un
coerente ed organico impiego delle risorse destinate alle  iniziative
di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  f),  della citata legge n.
457/1978.
   Roma, 10 gennaio 1995
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 29