Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Collio Goriziano" o "Collio".(GU n.60 del 13-3-1995)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Collio Goriziano" o "Collio" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione. Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e 3 novembre 1989 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'acidita' totale delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere parzialmente la richiesta degli interessati; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" previsto nella misura del 5 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, cosi' come ultimamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1989, e' modificato nella misura del 4,5 per mille. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 1995 Il Ministro: LUCHETTI