Importazioni di prodotti siderurgici CECA da Russia ed Ucraina. (Comunicato n. 2)(GU n.61 del 14-3-1995)
Si fa seguito alla circolare 30 dicembre 1994, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 1995, ed al comunicato n. 1/95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1995, relativi alle importazioni di prodotti siderurgici CECA, in particolare da Russia ed Ucraina. Allo scopo di chiarire taluni dubbi manifestati dagli operatori, si comunica che la Commissione dell'UE ha confermato che i requisiti introdotti ai sensi della racc. 73/95, ed in particolare l'obbligo di produrre una licenza di esportazione ed il certificato d'origine si applicano, dal 23 gennaio 1995, ai prodotti siderurgici CECA russi ed ucraini, indicati nell'all. I alla racc. 3118/94, prescindendo da qualsiasi autorizzazione (o documento di sorveglianza) precedentemente rilasciati sulla base della stessa racc. 3118/94. Sono fatte salve le sole merci viaggianti verso la Comunita' prima del 23 gennaio 1995.