Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Freisa d'Asti".(GU n.62 del 15-3-1995)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1972 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Freisa d'Asti" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'acidita' totale del vino "Freisa d'Asti", ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di produzione del vino di cui trattasi; Visto il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e alle foreste della regione Piemonte sulla richiesta in questione; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine controllata "Freisa d'Asti" previsto nella misura del 6,5 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1 settembre 1972, e' modificato nella misura del 5,5 per mille. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 1995 Il Ministro: LUCHETTI