MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 1995 

  Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione  di
origine controllata del vino "Freisa d'Asti".
(GU n.62 del 15-3-1995)

                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
mosti e dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1  settembre  1972
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata del  vino  "Freisa  d'Asti"  ed  e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica  del  valore  minimo  dell'acidita'  totale del vino "Freisa
d'Asti", ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di produzione del vino
di cui trattasi;
  Visto il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e  alle
foreste della regione Piemonte sulla richiesta in questione;
  Ritenuta  l'opportunita',  in relazione alle particolari condizioni
ambientali della zona di produzione  ed  alle  esigenze  tecniche  di
elaborazione  del  vino in discorso, di accogliere la richiesta degli
interessati;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il limite minimo dell'acidita' totale del vino a  denominazione  di
origine controllata "Freisa d'Asti" previsto nella misura del 6,5 per
mille  dall'art.  6  del  disciplinare  di  produzione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica  del  1  settembre  1972,  e'
modificato nella misura del 5,5 per mille.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 febbraio 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI