MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 1995 

  Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione  di
origine controllata del vino "Marsala".
(GU n.62 del 15-3-1995)

                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
mosti e dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione
di origine controllata del vino "Marsala" ed e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  legge  28  novembre  1984,  n. 851, concernente la nuova
disciplina del vino "Marsala";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17  novembre  1986
con  il  quale e' stato approvato il nuovo disciplinare di produzione
del vino "Marsala";
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica dei valori minimi dell'acidita' totale prevista dall'art.  6
del disciplinare di produzione del vino di cui trattasi;
  Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1973  che  prevede  la  facolta' del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali di modificare con proprio  decreto  il  limite
minimo  dell'acidita' totale stabilito dai disciplinari di produzione
dei relativi vini a denominazione di origine controllata;
  Ritenuta l'opportunita', in relazione alle  particolari  condizioni
ambientali  della  zona  di  produzione  ed alle esigenze tecniche di
elaborazione dei vini in discorso, di accogliere la  richiesta  degli
interessati;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  limite  minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di
origine controllata "Marsala", previsto per tutte le tipologie  nella
misura  di  3,5  per  mille  dall'art.  6  del  nuovo disciplinare di
produzione approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  17
novembre 1986, e' modificato nella misura del 3 per mille.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 febbraio 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI