Legge 23 dicembre 1994, n. 724. Aspetti operativi.(GU n.75 del 30-3-1995 - Suppl. Ordinario n. 37)
Vigente al: 30-3-1995
Alle sedi periferiche INPDAP
A tutti gli enti con personale
iscritto alle
casse pensioni dell'INPDAP
Alla direzione generale dei servizi
periferici del tesoro
Alle prefetture della Repubblica
Alla regione Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo delle
regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano
Ai provveditorati agli studi
Alle corti di appello
Alle direzioni provinciali del
tesoro
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
e.p.c.:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento per la funzione
pubblica
Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Gabinetto del
Ministro
Al Ministero dell'interno -
Gabinetto del Ministro
Al Ministero della sanita' -
Gabinetto del Ministro
Alla Corte dei Conti - Segretario
generale
Alle sezioni regionali della Corte
dei conti
Ai comitati regionali di controllo
Alla ragioneria generale dello
Stato
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale
Con circolare n. 13 del 7 febbraio 1995 (pubblicata nella G.U. -
Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1995) sono stati forniti
elementi interpretativi alle disposizioni del capitolo II della legge
in oggetto concernenti la materia previdenziale, con particolare
riguardo all'art. 13 che reca norme in merito ai pensionamenti di
anzianita'.
Peraltro, con la suddetta circolare era stata fatta riserva di
fornire eventuali ulteriori precisazioni circa la decorrenza delle
pensioni escluse dal blocco previsto dalla legge n. 724 ove, a
seguito di un piu' approfondito esame, fosse emerso un diverso
orientamento.
Al riguardo, si fa presente che l'Ufficio legislativo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, con nota n. 10976/95/7528 del 10 marzo 1995, ha indicato
alcuni criteri di attuazione del citato art. 13 al fine di assicurare
da parte delle Amministrazioni pubbliche una uniformita' di
comportamenti.
In particolare, e' stato chiarito - per quanto attiene alla
fattispecie derogatoria alla sospensione dei pensionamenti anticipati
a favore dei lavoratori con anzianita' contributiva non inferiore a
quaranta anni, ovvero con quella massima prevista dall'ordinamento di
appartenenza - che i relativi trattamenti pensionistici devono essere
assimilati, sin dalla loro introduzione, a quelli spettanti per
raggiunti limiti di eta', con la conseguenza che i dipendenti cessati
dal servizio con le anzianita' sopra descritte possono conseguire
immediatamente il trattamento di quiescenza.
E' stato altresi' chiarito, in relazione al regime transitorio
introdotto dal comma 5 del menzionato art. 13, che i riferimenti
temporali ivi indicati devono intendersi quali date fisse per la
decorrenza della pensione. Ove sia stata esercitata la facolta' di
revoca sancita dal successivo comma 8, e procrastinandosi in tal caso
il pensionamento oltre le decorrenze specificate dal richiamato comma
5, si rendera' applicabile, nei confronti degli interessati,
l'emananda disciplina di riordino del sistema previdenziale.
Con la indicata nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e' stato inoltre precisato che non va considerata revoca la
manifestazione di volonta' diretta a far slittare la data di
collocamento a riposo per farla coincidere con le nuove decorrenze di
cui al comma 5, onde evitare soluzione di continuita' con
l'erogazione del trattamento pensionistico; tale interpretazione
consente ora di affermare che non vi sono limiti temporali per la
presentazione di domande che indichino la nuova data di collocamento
a riposo.
La circolare n. 13, con le sole eccezioni per le direttive inter-
pretative sopra illustrate, resta pertanto confermata; si impongono
peraltro alcune precisazioni che attengono alle modalita' operative
di applicazione della disciplina in esame.
1 - Calcolo delle pensioni dirette decorrenti dal 2 gennaio 1995
Le norme che qui assumono rilievo sono contenute negli articoli
15, comma 3, e 17, comma 1, della legge n. 724 del 1994 e concernono
i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 2 gennaio 1995
(ultimo giorno di servizio 1 gennaio 1995).
L'art. 15, comma 3, stabilisce che "...con decorrenza dal 1
gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, ... la pensione
spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi
assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, ovvero l'indennita' di contingenza, ovvero l'assegno per il
costo della vita spettante ".
Giova, a riguardo, rammentare che, ai sensi dell'art. 11, comma
1, della legge n. 274 del 1991, l'onere di riscatto e di
ricongiunzione viene gia' determinato sulla base della retribuzione
annua contributiva e comprensiva dell'indennita' integrativa
speciale.
In base all'art. 17, comma 1, "con effetto dal 1 gennaio 1995 le
disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della
determinazione della pensione dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al due per cento, sono
estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi
dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive o di
servizio maturate a decorrere da tale data."
Con riferimento ai suddetti trattamenti pensionistici le
innovazioni recate dalle citate disposizioni si sostanziano:
- nella determinazione della pensione spettante sulla base delle
retribuzioni annue contributive comprensive dell'indennita'
integrativa speciale o dell'indennita' di contingenza ovvero
dell'assegno per il costo della vita;
- nella valutazione della nuova aliquota pensionistica del due per
cento all'anno per i servizi maturati dal 1 gennaio 1995.
In relazione al primo punto, tenuto conto delle disposizioni di
cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
concernenti le modalita' di calcolo della pensione diretta annua
lorda, si precisa che la retribuzione annua contributiva da prendere
in considerazione sara' quella alla data di cessazione per quanto
riguarda la quota prevista dalla lettera a) dell'art. 13, e quella
media del periodo di riferimento per la quota prevista dalla lettera
b) del medesimo art. 13.
Per la determinazione della retribuzione annua contributiva media
valgono le istruzioni contenute nella circolare n. 1 del 14 gennaio
1994, sostituendo alle retribuzioni pensionabili le corrispondenti
retribuzioni annue contributive, come gia' specificato nella
circolare n. 13 del 7 febbraio 1995.
In relazione al secondo punto, si osserva innanzitutto che nulla
e' innovato per quanto concerne l'aliquota pensionistica di cui
all'allegato A della legge n. 965 del 1965 in corrispondenza del
servizio goduto alla data del 31 dicembre 1992, utilizzata per la
determinazione della quota di pensione prevista dalla lettera a) del
richiamato articolo 13 del decreto legislativo n. 503 del 1992.
Invece, l'aliquota pensionistica relativa al servizio totale -
utilizzata ai fini del calcolo della quota di cui alla lettera b)
dello stesso articolo 13, previa detrazione dell'aliquota
corrispondente al servizio al 31 dicembre 1992 - sara' determinata
sommando all'aliquota prevista dall'allegato A della legge n. 965/65,
in corrispondenza del servizio utile al 31 dicembre 1994, quella del
due per cento all'anno per i servizi successivi a quest'ultima data,
calcolata secondo le istruzioni gia' fornite con la richiamata
circolare n. 13/1995.
Si rammenta che il servizio utile ai fini della misura della
pensione, maturato dal 1 gennaio 1995, dovra' essere determinato come
differenza tra i servizi utili alla data di cessazione ed al 31
dicembre 1994.
La normativa sopra illustrata trova applicazione anche nel caso
di conferimento di pensione di privilegio, la cui disciplina, per il
resto, e' rimasta invariata.
E' appena il caso di avvertire che per la Cassa per le pensioni
in favore degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e
coadiutori il riferimento all'allegato A della legge n. 965/65 deve
essere sostituito con l'allegato A della legge n. 16 del 1986, mentre
l'arrotondamento e' ad anni interi.
Si ritiene opportuno a questo punto fornire un esempio di
calcolo:
Rc = 38.910.000
Rcm = 36.752.860
Servizio utile ai fini del Servizio utile ai fini della
diritto misura
31.12.92 26a 9m 14g 26a 9m
31.12.94 28a 9m 14g 28a 9m
cessazione 32a 4m 32a 4m
(31.7.98)
Il servizio utile ai fini della misura dal 1 gennaio 1995 e' pari a
3a 7m (32a 4m - 28a 9m)
Pd = 38.910.000 x 0,59091 + 36.752.860 (0,71308 - 0,59091) =
27.482.405 arr. = 27.482.500
dove
0,71308 (aliquota pensionistica relativa al servizio totale) e' il
risultato della somma tra 0,64141 corrispondente all'aliquota
relativa al servizio al 31.12.94, (pari a 28a 9m), e 0,07167
corrispondente al 2 per cento per 3a 7m (periodo dal 1 gennaio 1995
al 31 luglio 1998).
E' del tutto evidente che, per effetto del comma 5 dell'art. 15
della legge n. 724 del 1994, il trattamento di pensione relativo a
cessazioni dal 1 gennaio 1995 sara' costituito dall'unico importo
della pensione spettante alla quale non si aggiunge piu' l'indennita'
integrativa speciale.
2 - Retribuzione annua contributiva media eccedente prefissati limiti
L'art. 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992 prevede
l'applicazione di aliquote pensionistiche decrescenti in relazione al
superamento di determinati limiti della retribuzione media presa a
base per il calcolo della pensione.
Detta norma, come gia' illustrato nelle circolari n. 16 del 23
luglio 1993 e n. 1 del 14 gennaio 1994, si applica con gradualita'
nei confronti degli iscritti alle gestioni pensionistiche
dell'I.N.P.D.A.P., a far tempo dal 1 gennaio 1993.
Occorre adesso aggiornare per l'anno 1995 le indicazioni fornite
con la citata circolare n. 1 circa il limite di retribuzione rispetto
al quale deve essere confrontata, per le pensioni con decorrenza dal
2 gennaio 1995, non piu' la retribuzione pensionabile media bensi'
quella annua contributiva media.
Tenendo presente che il nuovo tetto pensionabile valido
nell'ordinamento I.N.P.S. e' di lire 57.578.000, per l'anno in corso
tale limite risulta di lire 109.398.200 (pari a 57.578.000 aumentato
del novanta per cento); conseguentemente, il valore della costante
utilizzata nella espressione (7) indicata nella circolare n. 1 per i
casi di cui trattasi, e' uguale, per il 1995, a 30.084.505.
Le disposizioni contenute negli articoli 15, comma 3 e 17, comma
1, esaminate nel precedente paragrafo, sono efficaci anche nella
presente fattispecie, in ordine ai trattamenti pensionistici
decorrenti dal 2 gennaio 1995.
3 - Importo minimo della pensione
Per l'anno 1994, come e' noto, l'importo minimo della pensione,
previsto dall'art. 26 della legge n. 177 del 1976, e' pari a lire
751.700 annue lorde, cui va sommata, se spettante, l'indennita'
integrativa speciale corrisposta ai pensionati, eventualmente
valutata in quarantesimi a seconda della causa della cessazione.
Per le pensioni con decorrenza dal 2 gennaio 1995, ai sensi
dell'art. 15, comma 3, della legge n. 724, il trattamento
pensionistico viene calcolato come unico importo sulla base delle
retribuzioni annue contributive mentre e' venuta meno, in virtu' del
successivo comma 5 dello stesso art. 15, l'indennita' integrativa
speciale come assegno accessorio della pensione.
Pertanto, l'ammontare annuo del trattamento di quiescenza,
determinato con il procedimento descritto al paragrafo 1, dovra' ora
essere confrontato con l'importo minimo di pensione, che per l'anno
1995 continua ad essere pari a lire 751.700 annue lorde.
4 - Casi di riduzione dell'importo della pensione diretta annua lorda
Giova rammentare che nelle ipotesi di cessazioni anticipate che
diano luogo a pensione di anzianita', l'importo del trattamento
pensionistico puo' essere soggetto a riduzione in base alla
disciplina vigente alla data di decorrenza della pensione stessa.
Le norme che attualmente regolano la materia sono contenute negli
articoli 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. e
13, comma 6, della legge n. 724 in esame.
Con circolare 18 febbraio 1994, n. 4 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994) sono stati
forniti gli opportuni chiarimenti circa le citate disposizioni della
legge n. 537 del 1993; qui bastera' ricordare che, ai sensi del
menzionato comma 18, le riduzioni previste non si estendono ai
dipendenti la cui domanda di pensionamento anticipato sia stata
accolta prima del 15 ottobre 1993.
In base poi al disposto dell'art. 13, comma 6, della legge n.
724, nei casi di pensione di anzianita' a seguito di domanda di
cessazione anticipata accolta entro il 28 settembre 1994, come pure
per le eccezioni indicate nei commi 3 e 4 dello stesso art. 13, si
continuera' ad applicare la riduzione prevista dalla legge n. 537 del
1993, se piu' favorevole rispetto alla emananda normativa che sara'
in vigore alla data di decorrenza della pensione.
In tutti gli altri casi, invece, si dovra' applicare la riduzione
che sara' stabilita dalle disposizioni che risulteranno vigenti alla
data di decorrenza della pensione.
Poiche', come e' noto, gli enti datori di lavoro trasmettono per
tempo alle Direzioni provinciali del tesoro la documentazione
relativa al trattamento provvisorio di pensione, e' evidente che gli
stessi enti applicheranno le riduzioni previste dalla normativa in
essere alla data di trasmissione alla Direzione provinciale del
tesoro del modello 755.
Sara' cura degli stessi enti, anche al fine di evitare possibili
situazioni debitorie a carico del pensionato, provvedere al
tempestivo invio della ulteriore documentazione necessaria per la
riliquidazione del trattamento provvisorio alla Direzione provinciale
del tesoro, in presenza di diversa normativa alla data di decorrenza
dell'acconto.
5 - Pensioni indirette e di riversibilita'
La nuova disciplina relativa al calcolo della pensione diretta ha
riflessi anche sulla determinazione delle pensioni indirette e di
riversibilita'.
Ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge in esame "la pensione
di cui al comma 3 e' reversibile, con riferimento alle categorie di
superstiti aventi diritto, in base all'aliquota in vigore nel regime
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti."
La nuova normativa riguarda quindi:
- le pensioni indirette decorrenti dal 2 gennaio 1995;
- le pensioni di riversibilita' relative a trattamenti diretti i
quali abbiano avuto decorrenza dal 2 gennaio 1995; nulla e' innovato
per le pensioni di riversibilita' il cui dante causa sia cessato dal
servizio entro il 31 dicembre 1994 (ultimo giorno lavorativo).
Nei casi riguardanti dalla legge n. 724 la pensione indiretta o
di riversibilita' verra' determinata sulla base della pensione
diretta con l'applicazione delle seguenti aliquote di riversibilita':
- coniuge: senza prole, 60 per cento; con un orfano, 80 per cento;
con due o piu' orfani, 100 per cento;
- orfani soli: un orfano, 60 per cento; due orfani, 80 per cento; tre
o piu' orfani, 100 per cento;
- genitori: per ogni genitore, 15 per cento;
- collaterali: per ogni fratello o sorella, 15 per cento fino al
massimo del 100 per cento.
E' opportuno sottolineare che, nei casi di pensione indiretta o
di riversibilita' calcolata secondo la nuova disciplina,
a) non trova piu' applicazione l'art. 4 della legge 5 febbraio
1968, n. 85, e viene pertanto meno l'importo costante della pensione
diretta che si riversera' nella misura fissa prevista.
b) non viene corrisposta l'indennita' integrativa speciale
(comma 5 dell'art. 15 prima menzionato).
Rimangono, ovviamente, ferme le norme concernenti la
riversibilita' per i casi che danno luogo a pensioni di privilegio.
6 - Decorrenza delle pensioni di anzianita': precisazioni.
Con la circolare n. 13 del 7 febbraio 1995, al punto 2, sono
stati forniti chiarimenti circa la disposizione recata dell'articolo
13, comma 5, della legge n. 724 ed il regime transitorio ivi
previsto.
In proposito sono sorte talune perplessita' in relazione al
servizio maturato al 28 settembre 1994, necessario per accedere al
trattamento di quiescenza anticipato alle date stabilite. Al riguardo
va chiarito che i limiti di servizio prescritti dalla norma stessa
alle lettere a) e b) - 37 e 31 anni - devono essere pienamente
raggiunti, senza possibilita' di alcun arrotondamento, trattandosi di
anzianita' prescritte per l'accesso alla pensione anticipata e non
per il conseguimento del diritto a pensione.
Va aggiunto che la decorrenza del 1 gennaio 1997, prevista alla
lettera c) della disposizione in esame, e' riservata a tutti coloro
che non rientrano nelle ipotesi precedentemente contemplate dal
medesimo comma 5.
7 - Coefficienti di rivalutazione
Il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 503 del 1992
stabilisce che le retribuzioni da prendere a base per il calcolo
delle pensioni devono essere rivalutate in misura corrispondente alla
variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati, calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare cui le
retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza della
pensione; ai fini dell'adeguamento delle predette retribuzioni viene
inoltre riconosciuto l'aumento di un punto percentuale per ogni anno
solare preso in considerazione.
Si rammenta che detta rivalutazione riguarda le retribuzioni da
prendere a riferimento per determinare la quota di pensione prevista
dalla lettera b) dell'art. 13 del menzionato decreto legislativo n.
503/1992.
Per comodita' di utilizzazione si riportano di seguito i
coefficienti di rivalutazione per gli anni che qui interessano:
Anno 1993 coeff. 104,2
" 1994 " 108,3
8 - Residuo debito per contratto di cessione del quinto dello
stipendio. Recupero in sede di pensione.
E' frequente il caso di iscritti, titolari di contratto di
cessione del quinto dello stipendio stipulato con l'INPDAP e non
estinto in attivita' di servizio, che all'atto della cessazione non
indicano sulla domanda di liquidazione della pensione le modalita'
prescelte per il pagamento del residuo debito; in conformita' alle
vigenti disposizioni, cio' puo' dar luogo, nelle fattispecie
previste, all'applicazione di una quota vitalizia passiva annua sul
trattamento di quiescenza.
In tale situazione, sono sorte numerose controversie in quanto
gli interessati, magari a distanza di qualche anno dalla emissione
del decreto di pensione, hanno invocato l'annullamento della predetta
quota vitalizia passiva, nel convincimento di aver esaurito il debito
a loro carico mediante la trattenuta operata dalla Direzione
provinciale del tesoro sull'acconto di pensione.
Al fine di ovviare a siffatti inconvenienti e nell'intento di
dare favorevole accoglimento alle aspettative degli iscritti, si
consente che, con effetto dal 1 gennaio 1995, il recupero del residuo
debito derivante da contratto di cessione del quinto dello stipendio,
vigente all'atto della cessazione dal servizio, avvenga
prioritariamente per l'intera soluzione con ritenuta sulle prime rate
di pensione, salvo volonta' contraria degli interessati.
9 - Calcolo del trattamento provvisorio di pensione - uso del modello
S.C. 755/5/2.
In relazione alle descritte modifiche normative introdotte dalla
legge n. 724 del 1994, e' stato predisposto, in sostituzione del
precedente, l'unito modello S.C. 755/5/2, per la determinazione del
trattamento provvisorio di pensione.
Si rileva che la struttura ed il procedimento di calcolo,
illustrati nella circolare n. 1 del 1994, rimangono sostanzialmente
fondati sulle due distinte quote di pensione: la prima, relativa agli
anni e mesi di servizio maturati a tutto il 31 dicembre 1992; la
seconda, corrispondente alle anzianita' contributive acquisite a
decorrere dal 1 gennaio 1993 e con il nuovo rendimento annuo del due
per cento per i servizi maturati dal 1 gennaio 1995.
Viene di seguito riprodotto il nuovo modello S.M. 755/5/2,
corredato delle relative note illustrative; si uniscono altresi', in
calce, degli esempi utili in alcune fattispecie di trattamenti di
quiescenza
La presente circolare viene diramata d'intesa con la Direzione
Generale dei Servizi periferici del Ministero del tesoro.
Il presidente: SEPPIA
----> vedere Modelli da pag. 17 a pag. 37 del S.O. <----