Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.(GU n.75 del 30-3-1995)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Pier Giuseppe Defilippi presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Vista l'intesa raggiunta dalla Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 1995 di accogliere l'istanza; Sentito il parere dell'Ordine degli psicologi secondo cui nulla osta al riconoscimento del titolo di psicologo in quanto la formazione dello psicologo in Belgio e' simile a quella dello psicologo in Italia e pertanto non vanno applicate le misure compensative previste dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 115/1992; Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento in quanto il caso e' previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Il titolo di laurea in psicologia di Pier Giuseppe Defilippi, cittadino italiano, nato a Barone (Italia) il 29 marzo 1943, rilasciato dall'Universita' cattolica di Louvain (Belgio), e' riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia. Roma, 22 marzo 1995 Il direttore generale: ROVELLO