Modificazioni al regolamento per la disciplina della diffusione sulla stampa e sulla radiotelevisione di propaganda elettorale per l'elezione dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali nonche' per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, fissate per il 23 aprile 1995.(GU n.77 del 1-4-1995)
IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visto il proprio provvedimento in data 22 marzo 1995 recante modifiche al regolamento per la disciplina della diffusione sulla stampa e sulla radiotelevisione di propaganda elettorale per l'elezione dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali nonche' per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, fissate per il 23 aprile 1995; Preso atto che e' stato successivamente precisato che le elezioni amministrative del 23 aprile 1995 non interessano comuni e province della regione Trentino-Alto Adige e della regione Valle d'Aosta; Ritenuta l'opportunita' di dare atto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, ed ai fini dell'applicazione dei propri provvedimenti 14 marzo 1995 e 22 marzo 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente in data 17 marzo 1995 ed in data 22 marzo 1995; Dispone: Le disposizioni recate dal provvedimento 14 marzo 1995 e dal provvedimento 22 marzo 1995, per la disciplina della diffusione sulla stampa e sulla radiotelevisione di propaganda elettorale per l'elezione dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali nonche' per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, fissate per il 23 aprile 1995, non trovano applicazione per la stampa quotidiana e periodica e per le emittenti radiofoniche e televisive il cui ambito di diffusione sia esclusivamente circoscritto alla regione Trentino-Alto Adige ovvero alla regione Valle d'Aosta. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 1995 Il Garante: SANTANIELLO