MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 marzo 1995 

  Modificazioni ai decreti ministeriali 22 dicembre 1994  concernenti
la  misura  della  commissione onnicomprensiva da riconoscersi per il
1995 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle  operazioni
di  credito  agevolato per il settore fondiario-edilizio e per quello
turistico-alberghiero.
(GU n.80 del 5-4-1995)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  recettivita'  alberghiera  e
turistica;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 381286 del 22 dicembre 1994, con il
quale e' stata  fissata  nella  misura  dell'1,35%  la  maggiorazione
forfettaria  da  riconoscere  nell'anno 1995 agli istituti di credito
per gli oneri connessi alle operazioni di credito  agevolato  per  il
settore   turistico-alberghiero  di  cui  alla  menzionata  legge  n.
326/1968, effettuate con provvista non obbligazionaria;
  Visto il proprio decreto n. 371000 del 22  dicembre  1994,  con  il
quale   la   commissione   onnicomprensiva,  stabilita  nella  misura
dell'1,25% per l'anno 1995 a favore  degli  enti  creditizi  per  gli
oneri  connessi  alle  operazioni di credito agevolato per il settore
fondiario-edilizio, viene riconosciuta anche alle banche che  operano
con   provvista  obbligazionaria  ai  sensi  della  stessa  legge  n.
326/1968;
  Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,  recante  il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  Vista  la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed
il  risparmio  del  3  marzo  1994  nonche'   il   relativo   decreto
ministeriale di attuazione del 21 dicembre 1994;
  Considerato  che  l'ampliamento  degli  strumenti di raccolta ed il
processo di despecializzazione, operativa e  temporale,  indotto  dal
predetto  decreto legislativo n. 385/1993, rendono meno significativo
ed  utilizzabile  il  rendimento   delle   obbligazioni,   non   piu'
rappresentativo del costo della provvista bancaria;
  Considerata,  pertanto,  l'opportunita'  di  stabilire nella misura
dell'1,35% la maggiorazione forfettaria per tutte  le  operazioni  di
credito  agevolato  effettuate nel settore turistico e alberghiero ai
sensi della citata legge n. 326/1968;
                              Decreta:
  A modifica di quanto previsto dai decreti ministeriali n. 381286  e
n.  371000  del  22  dicembre  1994  specificati  nelle  premesse, la
maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli  istituti  di  credito
per  gli  oneri  connessi alle operazioni di credito agevolato di cui
alla legge 12 marzo 1968, n. 326, e' fissata per  l'anno  1995  nella
misura dell'1,35%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 marzo 1995
                                                    Il Ministro: DINI