BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

                   Istruzioni della Banca d'Italia
        riguardanti il trattamento degli scarti di emissione
(GU n.80 del 5-4-1995)

   L'art.  8  del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, ha chiarito
il  trattamento  fiscale  degli  scarti  di  emissione  (cioe'  delle
differenze  negative  tra  valori di emissione dei titoli di debito e
valori di rimborso), stabilendo  in  particolare  che  questi  devono
intendersi  ricompresi tra gli interessi di cui all'art. 56, comma 3,
del TUIR.
   Conseguentemente essi concorrono alla determinazione  del  reddito
imponibile secondo il criterio della competenza temporale.
   Sul  piano bilancistico, invece, la normativa vigente per gli enti
finanziari e per le societa' di intermediazione mobiliare  impone  di
registrare  pro  rata  temporis  soltanto  gli scarti di negoziazione
(cioe' le differenze tra costi di acquisto e valori di rimborso)  dei
titoli  di  proprieta'  immobilizzati  e  gli scarti di emissione dei
titoli emessi.
   In relazione a cio' e allo scopo  di  evitare  disomogeneita'  fra
trattamento  fiscale  e  trattamento  di bilancio, vengono di seguito
indicati  i  criteri  che  gli  operatori  devono  adottare  per   la
rilevazione  in  bilancio  degli  scarti  di  emissione dei titoli di
proprieta'.
1. Titoli non immobilizzati.
   Al portafoglio non immobilizzato  occorre  applicare  le  seguenti
regole:
     a)  gli  scarti  di  emissione  vanno rilevati pro rata temporis
nella voce "interessi attivi" del conto economico;
     b) l'importo maturato dei suddetti scarti deve essere portato  a
incremento  del  valore  dei  titoli iscritto nell'attivo dello stato
patrimoniale. La capitalizzazione  degli  scarti,  da  registrare  al
netto  delle  ritenute  fiscali  maturate, va operata anche quando il
valore di libro (incrementato degli scarti) dei titoli in portafoglio
superi i relativi prezzi di mercato: in tal caso  occorre  registrare
le corrispondenti svalutazioni;
     c)  il  risultato  della negoziazione deve essere depurato degli
scarti di emissione maturati  nel  periodo  di  possesso  dei  titoli
ceduti.
2. Titoli immobilizzati.
  Il  criterio di ripartizione temporale degli scarti di emissione si
sovrappone a quello riguardante  l'obbligo  di  registrare  pro  rata
temporis  gli  scarti  di  negoziazione  dei titoli immobilizzati. E'
dunque necessario coordinare i due meccanismi.
   Tale  coordinamento  puo'   essere   realizzato   partendo   dalla
considerazione  che  lo  scarto  di negoziazione (1) corrisponde alla
somma algebrica di due elementi:
     a) lo  scarto  di  emissione  non  ancora  maturato  al  momento
dell'acquisto;
     b)  lo  scarto di negoziazione in senso stretto e cioe' al netto
dello scarto di emissione di cui alla lettera a) (2).
   Secondo tale approccio, la distribuzione temporale dello scarto di
negoziazione lungo la vita residua del titolo puo' essere considerata
come  la  risultante  netta  di  due  piani  di   ammortamento,   uno
riguardante lo scarto di emissione, l'altro la differenza di cui alla
precedente lettera b) (3).
   Pertanto, lo scarto di emissione che matura annualmente sui titoli
immobilizzati   deve   continuare  a  figurare  nel  conto  economico
unitamente  alla  quota  di   competenza   temporale   dell'aggregato
anzidetto e non va quindi rilevato autonomamente.
   Analogamente  a quanto previsto per i titoli non immobilizzati, la
capitalizzazione dello scarto di negoziazione va effettuato al  netto
della ritenuta fiscale maturata sullo scarto di emissione.
3. Disposizione transitoria.
  La norma fiscale richiamata in premessa stabilisce fra l'altro che,
con  riferimento  ai titoli posseduti all'inizio del 1994, qualora in
passato siano stati adottati criteri di imputazione degli  scarti  di
emissione  diversi da quello della ripartizione pro rata temporis, lo
scarto gia' maturato concorre a formare il reddito  imponibile  dello
stesso 1994 per la parte riferibile all'intero periodo di possesso.
   In proposito, si fa presente che l'anzidetta componente reddituale
deve  essere  convenzionalmente  registrata  in conto economico nella
voce "altri proventi di gestione". Gli intermediari  devono  indicare
in modo specifico tale importo nella nota integrativa.
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   (1)  Lo  scarto  di  negoziazione va computato come differenza tra
costo di acquisto del titolo e valore  di  rimborso  al  netto  della
ritenuta  (non recuperabile da parte dell'acquirente) sullo scarto di
emissione maturato sino al momento dell'acquisto.
   (2) Nella  sostanza  l'aggregato  in  questione  corrisponde  allo
scarto   di  negoziazione  a  "valori  attuali",  vale  a  dire  alla
differenza tra il costo di acquisto del titolo ed il  suo  valore  di
rimborso  "attuale"  (pari  al valore di emissione incrementato dello
scarto di emissione maturato fino al momento dell'acquisto  al  netto
della corrispondente ritenuta).
   (3)  Gli  operatori  devono comunque procedere alla individuazione
delle due componenti reddituali, poiche' solo lo scarto di  emissione
e'  assoggettato al prelievo alla fonte e consente quindi lo scomputo
della ritenuta per competenza temporale.