Modificazioni alla deliberazione 21 aprile 1994 concernente la procedura per l'iscrizione delle imprese che intendono svolgere attivita' di smaltimento dei rifiuti.(GU n.82 del 7-4-1995)
IL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanita', dell'interno, concernente il regolamento delle modalita' organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, cosi' come modificato ed integrato con decreto 26 luglio 1993, n. 392; Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, concernente la presentazione delle domande d'iscrizione all'albo; Visti, altresi', gli articoli 11 e 12 dello stesso decreto 21 giugno 1991, n. 324, riguardante i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'albo; Visto l'art. 7 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, concernente le attribuzioni del Comitato nazionale dell'albo; Vista la propria deliberazione del 21 aprile riguardante le procedure per l'iscrizione delle imprese che intendono svolgere attivita' di smaltimento dei rifiuti; Ravvisata l'opportunita' di modificare la citata deliberazione 21 aprile 1994, al fine di semplificare le procedure di iscrizione; Delibera: Art. 1. L'art. 1 della deliberazione 21 aprile 1994 riguardante le procedure per l'iscrizione delle imprese che intendono svolgere attivita' di smaltimento dei rifiuti e' cosi' modificato: Per l'iscrizione all'albo delle imprese non autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 alla data di effettiva operativita' dell'albo, che intendono svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, punti da 5 a 15, del decreto 21 giugno 1991, n. 324, cosi' come modificato con decreto 26 luglio 1993, n. 392, viene adottata la seguente procedura: 1) presentazione della domanda d'iscrizione cosi' come previsto dall'art. 10 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, allegando la descrizione dell'attrezzatura tecnica necessaria alla gestione dell'impianto nonche' l'attestazione di idonea capacita' finanziaria, pari ad almeno un'annualita' del costo di gestione, con le modalita' previste dall'art. 12 del citato decreto n. 324/1991; 2) iscrizione all'albo in via provvisoria; 3) acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; 4) iscrizione all'albo in via definitiva. Roma, 9 marzo 1995 Il presidente: AMOROSO