MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 aprile 1995 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a
centottantacinque giorni.
(GU n.84 del 10-4-1995)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
  Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994,
n. 726, di approvazione del bilancio di previsione  dello  Stato  per
l'anno  finanziario  1995,  che  fissa  in miliardi 138.600 l'importo
massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al
netto di quelli da rimborsare;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993,
n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30  marzo  1995
e' pari a 27.172 miliardi;
                              Decreta:
  Per  il 14 aprile 1995 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
centottantacinque  giorni  con  scadenza  il  16 ottobre 1995 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1995.
  In relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 16 puo' essere  presentata  per  un  importo  pari  a  3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di  5 centesimi sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le richieste di acquisto dovranno  essere  consegnate  a  cura  del
mittente   direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito  presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia,  via  Nazionale  91,
Roma,  entro  e  non  oltre  le ore 12 del giorno 11 aprile 1995, con
l'osservanza delle modalita' stabilite  negli  articoli  8  e  9  del
citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 7 aprile 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO