MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 marzo 1995 

  Ammissione al trattamento pensionistico anticipato  dei  lavoratori
in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 36 anni
di contribuzione.
(GU n.89 del 15-4-1995)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che
dispone, nei confronti dei lavoratori dipendenti privati  e  pubblici
nonche'  dei  lavoratori autonomi, a decorrere dal 1 gennaio 1995, la
sospensione, fino  al  30  giugno  1995,  dell'applicazione  di  ogni
disciplina   normativa   concernente   i   trattamenti  pensionistici
anticipati, rispetto  all'eta'  stabilita  per  il  pensionamento  di
vecchiaia,  o  per  il  collocamento  a  riposo d'ufficio, in base ai
singoli ordinamenti;
  Visto l'art. 13, comma 10, della citata legge, che prevede,  per  i
lavoratori  dipendenti privati e pubblici, in possesso, alla data del
31  dicembre  1993,   del   requisito   di   trentacinque   anni   di
contribuzione, la possibilita' di conseguire, a partire dal 1 gennaio
1995,  i  trattamenti  pensionistici  anticipati, previsti al comma 1
dello stesso articolo, compatibilmente con il limite massimo di onere
pari a lire 500 miliardi per l'anno 1995 e secondo criteri  stabiliti
con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro;
  Atteso che i suddetti criteri devono quindi contemperare l'esigenza
di assicurare, a partire dal  1  gennaio  1995,  la  possibilita'  di
accesso   al  trattamento  pensionistico  anticipato  con  quella  di
contenere nel limite sopraindicato, riferito a tutto l'anno 1995,  il
connesso onere finanziario;
  Considerato  che  la limitatezza delle disponibilita' finanziarie a
fronte  dell'elevato  numero   dei   lavoratori   considerati   dalla
disposizione  induce  ad  individuare criteri che, pur finalizzati ad
assicurare il piu' ampio accesso  al  pensionamento  in  aderenza  al
requisito di anzianita' contributiva e di servizio definito in via di
principio  dalla  legge, non possono prescindere dal riferimento alla
maggiore anzianita' funzionale ad  operare  la  necessaria  selezione
all'accesso al pensionamento;
  Considerato  che  con  separato  decreto  interministeriale  si  e'
provveduto a disciplinare l'accesso al pensionamento ai soggetti  che
alla  data  del  31  dicembre  1994  risultavano  per qualsiasi causa
cessati dal servizio onde consentire per essi il pensionamento in via
prioritaria;
                              Decreta:
  Possono conseguire il pensionamento anticipato, con decorrenza  dal
1  giugno 1995, i soggetti che alla data del 31 dicembre 1993 abbiano
maturato un'anzianita' contributiva o di servizio pari o superiore  a
36 anni.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 marzo 1995
                                          Il Ministro del lavoro
                                        e della previdenza sociale
                                                    TREU
 p. Il Ministro del tesoro
        GIARDA
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1995
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 58