MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
                      di integrazione salariale
(GU n.90 del 18-4-1995)

   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Rieti, per i quali e' stato
stipulato   un   contratto   di   solidarieta'  che  stabilisce,  per
ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da
quaranta  ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantaquattro unita', su
un organico complessivo di settantaquattro unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.I.T.E.,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Rhibo
Ruggero  Hilbe,  con  sede in Pianoro (Bologna), unita' di Radicofani
(Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro  da  quaranta  ore  settimanali  a   venticinque   ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
trentotto  unita',  di  cui  una  da  trenta  a  diciotto  ore  medie
settimanali ed uno addetto alla portineria da quarantotto a trentatre
ore  medie  settimanali,  su  un  organico  complessivo di trentanove
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.   Rhibo   Ruggero   Hilbe,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 13 ottobre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Zani
Cirano,  con  sede  in  Barberino  Val  d'Elsa  (Firenze) e unita' di
Barberino Val d'Elsa (Firenze), per i quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
venti ore medie settimanali nei confronti di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a centoquindici unita', su un organico complessivo di
centoventisei unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Zani Cirano, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 1 luglio 1994 al 26 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Arredamenti  Aventino, con sede in Roma, sede legale e unita' locali,
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario
di  lavoro  da  quaranta  ore  settimanali  a  ventotto   ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
ventotto unita', di cui quattro unita' da ventiquattro a diciassette,
una unita' da ventotto a venti, una unita' da venti a quindici  tutte
ore medie settimanali, con esclusione dei lavoratori in c.f.l., su un
organico complessivo di sessantatre unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Arredamenti   Aventino,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  24  febbraio  1995   e'   autorizzata,
limitatamente  al periodo dal 1 novembre 1993 al 19 febbraio 1994, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Armando  Curcio Editore, con sede in Roma,
unita' di Roma e Monterotondo Scalo (Roma),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore   settimanali   a
venticinque  ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo
di lavoratori pari a sessantuno unita', su un organico complessivo di
settantadue unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Armando  Curcio  Editore,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 22 novembre 1993 al 25 luglio 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Tecnologistica,  con  sede  in Milano, unita' di Carmagnola (Torino),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da quaranta
ore settimanali a venti ore medie settimanali  nei  confronti  di  un
numero  massimo  di lavoratori pari a quaranta unita', su un organico
complessivo di novantanove unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnologistica, a corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 23 novembre 1993 al 22 novembre 1994,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Creazioni
Vera,  con  sede  in  Montevarchi  (Arezzo),  unita'  di  Montevarchi
(Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,   la   riduzione   massima
dell'orario  di  lavoro  da quaranta ore settimanali a 6,40 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
trentanove unita', su un organico complessivo di quaranta unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  Creazioni  Vera,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre  1994,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Alpi
unita'  mensa  presso  Marzotto  (divisione  Lebole moda) con sede in
Valdagno (Vicenza), unita' di Arezzo e Rassina (Arezzo), per i  quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da
quaranta  ore  settimanali  a  ventisei  ore  medie  settimanali  nei
confronti di un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  diciannove
unita',  di  cui:  una  part-time  da trentacinque a ventiquattro ore
medie  settimanali,  sei  part-time  da  trenta  a  16,14  ore  medie
settimanali, due part-time da venti a 13,17 ore medie settimanali, su
un organico complessivo di trentacinque unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Alpi unita' mensa presso Marzotto
(divisione Lebole  moda),  a  corrispondere  i  particolari  benefici
previsti  dai  commi  2  e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Il
Nuovo Castoro, con sede in Roma, unita' di Roma, per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore
settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  ventidue  unita',  su  un  organico
complessivo di trentuno unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il Nuovo Castoro, a  corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova
Tintoria  Edilio,  con  sede  in  Montecatini  (Pistoia),  unita'  di
Bientina  (Pisa),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da quaranta ore  settimanali  a  trenta
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a  trenta  unita',  su  un  organico  complessivo  di
quarantuno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Nuova  Tintoria  Edilio,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Villi,
con  sede in Arezzo, unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato
un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
venti  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a cinquanta unita', su  un  organico  complessivo  di
ottantanove unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Villi,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  4  aprile  1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Buschese, con sede in Roma, unita' di Cecchina d'Ariccia (Roma),  per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro  da quaranta ore settimanali a 24,60 ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a  tredici  unita',
su un organico complessivo di diciannove unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Buschese,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Toscana Tubi, con sede in Livorno, unita' di Santa Luce (Pisa), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per dodici mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da
quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a dodici unita', su un
organico complessivo di diciotto unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Toscana Tubi,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Unicoop, con sede in Castelnuovo Val  di  Cecina  (Pisa),  unita'  di
Capannoli   (Pisa),   Montaione   (Pisa),   Gambassi   Terme  (Pisa),
Castelnuovo Val di Cecina  (Pisa),  S.  Dalmazio  (Pisa),  Saline  di
Volterra  (Pisa),  Sasso  Pisano (Pisa), Larderello (Pisa), Pomarance
(Pisa), Terricciola (Pisa), Casciana Terme (Pisa),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da  trentotto
ore  settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di
un numero massimo di lavoratori pari a cinquanta unita', di cui  otto
lavoratori  part-time da diciannove a 6,30 ore medie settimanali e un
lavoratore part-time da ventuno a 7,10 ore medie settimanali,  su  un
organico complessivo di sessantuno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c. a r.l. Unicoop, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  4  aprile  1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rat,
con sede in Prato (Firenze), unita' di Prato (Firenze), per  i  quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro  da  quaranta
ore  settimanali  a  venti  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a undici  unita',  su  un  organico
complessivo di diciannove unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rat, a corrispondere i particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 22 febbraio 1994 al 21 febbraio 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
International  Plastics  Italiana,  con  sede in Scarperia (Firenze),
unita' di Scarperia e S. Agata M. (Firenze), per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventidue
mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore
settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari a centottantatre unita', su un organico
complessivo di duecentosette unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Plastics Italiana, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Giovanni  Apa,  con sede in Torre del Greco (Napoli), unita' di Torre
del Greco (Napoli), per i quali e' stato stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
quattordici unita', su un organico complessivo di ventidue unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Giovanni Apa, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Roxline,  con  sede in Arezzo, unita' di Arezzo, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali a quattordici ore medie settimanali nei confronti  di  un
numero massimo di lavoratori pari a diciannove unita', su un organico
complessivo di venti unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.r.l.  Roxline,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  aprile  1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hatu'
Ico, con sede in Casalecchio di  Reno  (Bologna),  unita'  di  Ascoli
Piceno,  per  i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,   la   riduzione   massima
dell'orario  di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
centosessantadue    unita',    su    un   organico   complessivo   di
centosessantanove unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Hatu'  Ico,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 5 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siac,
con sede in Pescara, unita' di Bussi (Pescara), per i quali e'  stato
stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi,
la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro   da   quaranta   ore
settimanali  a  ventotto  ore  medie  settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari  a  novantaquattro  unita',  su  un
organico complessivo di centodiciannove unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Siac,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Menichetti confezioni, con sede in Gubbio (Perugia), unita' di Gubbio
(Perugia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da quaranta  ore  settimanali  a  ventisei  ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari a cinquantotto unita', su un organico complessivo di sessantatre
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla   S.r.l.   Menichetti   confezioni,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Fimeco,  con  sede in Ascoli Piceno, unita' di Controguerra (Teramo),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  diciotto  mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei
confronti di un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  diciannove
unita', su un organico complessivo di ventitre unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.  Fimeco,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  3
Jeans,   con   sede  in  Umbertide  (Perugia),  unita'  di  Umbertide
(Perugia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che stabilisce, per ventitre mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
trentasei unita', su un organico complessivo di trentasei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  3  Jeans,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.