Assunzione presso la societa' Iniziative Sardegna - INSAR S.p.a., dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici dei lavori di costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto.(GU n.90 del 18-4-1995)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25, recante disposizioni per la costituzione della societa' INSAR, finalizzata al reimpiego dei lavoratori in Sardegna; Visto il comma 9 dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che, sostituendo l'art. 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 460, dispone che l'INSAR e' autorizzata ad assumere i lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilita'; Vista la deliberazione del CIPI in data 7 giugno 1993, contenente l'indicazione dei criteri e del numero dei lavoratori impegnati nella costruzione della centrale ENEL di Fiumesanto che possono essere assunti dalla societa' Iniziative Sardegna - INSAR S.p.a.; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, con il quale viene soppresso il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI; Visto il comma 5 del surrichiamato art. 7 della legge n. 236/1993, che prevede, per le finalita' della legge, l'autorizzazione alla spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995; Visto il precedente decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 16 aprile 1994 relativo al contingente di lavoratori per l'anno 1994; Vista la documentazione trasmessa dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari; Considerato che i primi licenziamenti sono avvenuti a decorrere dal 1 gennaio 1995 e che successivamente sono previsti licenziamenti per cinquecentoventi unita', nell'anno 1995; Vista la nota n. 2439 del 22 febbraio 1990 della Direzione generale per l'impiego; Decreta: In applicazione dell'art. 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, sono fissati i criteri ed i contingenti appresso specificati: a) l'INSAR procedera' all'assunzione dei contingenti di lavoratori impegnati nella costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo), con esclusione dei lavoratori residenti fuori della regione. Tra i lavoratori residenti nell'ambito regionale sara' data la precedenza ai lavoratori non aventi la qualifica di trasfertisti. Sono, altresi', esclusi i lavoratori che risultino rioccupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero presentino i requisiti per ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia. L'assunzione dei lavoratori avverra' mediante passaggio diretto ed immediato ovvero mediante richiesta nominativa della lista di cui all'art. 6 della legge n. 223/1991 per i lavoratori gia' licenziati; b) il contingente massimo di lavoratori da assumere e' temporaneamente determinato in quattrocentocinquanta unita' licenziati entro il 31 dicembre 1995. L'INSAR provvedera' a comunicare l'avvenuta assunzione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari che, successivamente, informera' il Ministero del lavoro e le sezioni circoscrizionali per l'impiego, nonche' le sedi I.N.P.S., territorialmente competenti per gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme in vigore. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 aprile 1995 Il Ministro: TREU