Entrata in vigore della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, firmata a Ginevra il 10 ottobre 1980.(GU n.92 del 20-4-1995)
A seguito dell'emanazione della legge 14 dicembre 1994, n. 715, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 1994 che ha autorizzato la ratifica italiana, si e' provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, firmata a Ginevra il 10 ottobre 1980, in data 10 gennaio 1995. Ai sensi dell'art. 5, paragrafi 2 e 4, la convenzione ed i protocolli entreranno in vigore in data 20 luglio 1995 nei rapporti tra Italia e Australia, Austria, Benin (protocolli I e III), Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Croazia, Cuba, Danimarca, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Guatemala, India, Irlanda, Jugoslavia, Laos, Lettonia, Liechtenstein, Messico, Mongolia, Niger, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Ucraina, Ungheria, Uruguay.