MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Entrata   in   vigore   della  convenzione  sulla  proibizione  o  la
limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono  essere
considerate  dannose  o aventi effetti indiscriminati, con protocolli
annessi, firmata a Ginevra il 10 ottobre 1980.
(GU n.92 del 20-4-1995)

   A seguito dell'emanazione della legge 14 dicembre  1994,  n.  715,
pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301
del 27 dicembre 1994 che ha autorizzato la ratifica italiana,  si  e'
provveduto  a  depositare  lo  strumento  di  ratifica italiano della
convenzione sulla proibizione o la  limitazione  dell'uso  di  alcune
armi  convenzionali  che  possono essere considerate dannose o aventi
effetti indiscriminati, con protocolli annessi, firmata a Ginevra  il
10 ottobre 1980, in data 10 gennaio 1995.
   Ai  sensi  dell'art.  5,  paragrafi  2  e  4,  la convenzione ed i
protocolli entreranno in vigore in data 20 luglio 1995  nei  rapporti
tra  Italia  e Australia, Austria, Benin (protocolli I e III), Bosnia
Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Croazia, Cuba,  Danimarca,
Federazione  Russa,  Finlandia,  Francia, Germania, Giappone, Grecia,
Guatemala, India, Irlanda, Jugoslavia, Laos, Lettonia, Liechtenstein,
Messico, Mongolia,  Niger,  Norvegia,  Nuova  Zelanda,  Paesi  Bassi,
Pakistan,  Polonia,  Repubblica  Ceca,  Repubblica  Slovacca, Spagna,
Svezia, Svizzera, Tunisia, Ucraina, Ungheria, Uruguay.