MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle
   corrispondenti  retribuzioni  imponibili  per i lavoratori soci di
   societa' cooperative e di organismi di fatto.
(GU n.105 del 8-5-1995)

   Con decreto ministeriale 7  aprile  1995,  avente  decorrenza  dal
primo  periodo  di  paga  successivo  a  quello in corso alla data di
pubblicazione del presente  avviso,  ai  fini  dell'applicazione  dei
contributi   dovuti  per  l'assicurazione  invalidita',  vecchiaia  e
superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto
operanti nella provincia appresso indicata,  la  classe  iniziale  di
contribuzione  e la corrispondente retribuzione imponibile sono cosi'
determinate:
Provincia di Livorno:
   1. Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di  mezzi  meccanici  o
diversi  (portabagagli,  facchini  e pesatori mercati agro-alimentari
all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali  di  legge
(ad  eccezione  dei  facchini  operanti  nei  pubblici  macelli e nel
mercato ortofrutticolo del comune di Livorno)  facchini  degli  scali
ferroviari,  facchini  doganali, facchini generici, accompagnatori di
bestiame)  ed  attivita'  preliminari   e   complementari:   insacco,
pesatura,  legatura,  accatastamento e disaccatastamento, pressatura,
imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e  bagagli,
presa  e  consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza
incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli,
carta da macero, piume e materiali  vari,  mattazione  e  scuoiatura,
abbattimento  di  piante destinate alla trasformazione in cellulosa o
carta e simili con esclusione degli  appartenenti  alle  compagnie  e
gruppi  portuali  riconosciuti  come tali dall'autorita' marittima ai
sensi del codice della navigazione che non abbiano ancora attuato  la
trasformazione  prevista  dall'art.  4, comma 1, del decreto-legge n.
49/1995.
   2. Trasporto il cui esercizio  sia  effettuato  personalmente  dai
soci  sui  mezzi  dei  quali  i  soci  stessi  o  la loro cooperativa
risultino proprietari od affittuari:
     a) di persone:
     1) vetturini, barcaioli e simili;
     2) tassisti, autonoleggiatori e simili; motoscafisti e simili;
     b) di merci per conto terzi:
     1)  autotrasportatori,  autosollevatori,  carrellisti,  gruisti,
trattoristi  (non  agricoli),  escavatoristi  e  simili, ed attivita'
preliminari  e  complementari  (scavo,   riparazione   materiale   da
trasportare  compreso  il  montaggio  e  lo  smontaggio quando questo
richiede l'ausilio di gru, guardianaggio e simili);
     2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione  animale,
trasportatori   fluviali   e   simili   ed  attivita'  preliminari  e
complementari  (scavo  e  preparazione  materiale   da   trasportare,
guardianaggio e simili).
   3. Attivita' accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei
veicoli, pesatori, misuratori e simili:
    51a   classe   iniziale   di   contribuzione  con  corrispondente
retribuzione imponibile di L. 1.462.000 mensili.
   Attivita' varie: servizi di guardia a terra o a mare o  campestre,
polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide
turistiche  e  simili,  pulitori,  netturbini, spazzacamini e simili,
servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza):
    48a   classe   iniziale   di   contribuzione  con  corrispondente
retribuzione imponibile di L. 1.337.000 mensili.
   Facchini operanti nei pubblici macelli del comune di Livorno:
    56a  classe  iniziale   di   contribuzione   con   corrispondente
retribuzione imponibile di L. 1.680.000 mensili.
   Facchini   operanti  nel  mercato  ortofrutticolo  del  comune  di
Livorno:
    65a  classe  iniziale   di   contribuzione   con   corrispondente
retribuzione imponibile di L. 2.215.000 mensili.