Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Scavigna".(GU n.107 del 10-5-1995)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda, presentata dalla Confederazione italiana agricoltori, intesa ad ottenere la modificazione dell'art. 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Scavigna", approvato con decreto ministeriale 17 ottobre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994); Considerato che la modificazione richiesta riguarda la composizione ampelografica del vino a denominazione di origine "Scavigna" tipologie rosso e rosato, che prevede l'utilizzazione dei vitigni: "Gaglioppo" fino al 50%, "Nerello Cappuccio" fino al 30% e "Aglianico" fino al 20%, e la possibilita' che alla stessa composizione possano concorrere altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino ad un massimo del 40%; Considerato che il vitigno "Aglianico" non risulta essere autorizzato ne' raccomandato per la provincia di Catanzaro; Considerato che il vitigno "Aglianico" e' oggetto di una sperimentazione regionale al fine di ottenere l'iscrizione tra i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia predetta; Ritenuto, pertanto, necessaria la modificazione della composizione ampelografica mediante la soppressione dell'indicazione del vitigno "Aglianico" e il conseguente aumento, fino ad un massimo del 60%, per il vitigno "Gaglioppo" e fino ad un massimo del 40%, per il vitigno "Nerello Cappuccio", lasciando inalterata la possibilita' che a detta composizione ampelografica possano concorrere, fino ad un massimo del 40%, i vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro; Ha espresso parere favorevole all'accoglimento della modifica predetta, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la formulazione della parte dell'art. 2 che riguarda la base ampelografica del vino a denominazione di origine controllata "Scavigna" rosso e rosato, nel testo di cui appresso, che e' da intendersi sostitutivo di quello corrispondente riportato nel predetto art. 2 del disciplinare omonimo approvato con il sopracitato decreto ministeriale 17 ottobre 1994. ------------ Proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Scavigna" rosso e rosato Art. 2. (Omissis). "Scavigna" rosso e rosato: Gaglioppo, fino al 60%; Nerello Cappuccio, fino al 40%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino ad un massimo del 40%.