Modalita' per la definizione agevolata delle pendenze in materia di tasse automobilistiche.(GU n.106 del 9-5-1995)
Il MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 43 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale al comma 1 prevede la possibilita' di assolvere, nelle misure ivi previste, le tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali e regionali, e l'abbonamento all'autoradio che dovevano essere corrisposti entro il 31 dicembre 1994, anche se non sia stato ancora notificato processo verbale e qualunque sia lo stato della procedura di recupero, anche se nella fase coattiva; Visto il comma 4 dello stesso articolo, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire con proprio decreto le modalita' per il pagamento delle tasse suindicate nonche' le modalita' e il termine entro il quale si deve provvedere a chiedere l'annotazione nei pubblici registri delle formalita' omesse; Decreta: Le tasse da corrispondersi a norma dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, devono essere versate sul conto corrente postale n. 32082000 intestato a "ACI - Tasse automobilistiche - Definizione pendenze - Roma", utilizzando gli appositi moduli a disposizione presso gli uffici postali ed indicando negli appositi spazi: a) l'importo totale arrotondato alle cento lire superiori; b) il nome e cognome, ragione o denominazione sociale e la residenza dell'intestatario del veicolo; c) il codice fiscale o la partita IVA; d) la targa del veicolo; e) il tipo di veicolo (autoveicolo, motoveicolo, rimorchio, autoscafo); f) l'importo relativo a ciascun anno per il quale il versamento viene effettuato; g) la data di presentazione delle richieste di annotazione nei pubblici registri delle prescritte formalita'. L'annotazione delle formalita' omesse deve essere chiesta entro il 30 giugno 1995, con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni. Roma, 3 maggio 1995 Il Ministro: FANTOZZI