ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 3 maggio 1995, n. 24 

  Art.  13,  comma  10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Decreti
ministeriali d'attuazione.
(GU n.107 del 10-5-1995)
 
 Vigente al: 10-5-1995  
 

                                   Alle sedi periferiche INPDAP
                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto alle casse pensioni INPDAP
                                  Alla direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Ai  commissari  di  Governo   delle
                                  regioni  e  delle province autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro
                                  Alle ragionerie provinciali dello
                                    Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  -  Dipartimento  per   la
                                  funzione pubblica
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                  previdenza sociale - Gabinetto  del
                                  Ministro
                                  Al Ministero del Tesoro - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Al  Ministero   della   sanita'   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle  sezioni regionali della Corte
                                  dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla  ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
  L'art. 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede,
a  decorrere  dal  1  gennaio  1995,  una  deroga   al   blocco   dei
pensionamenti   anticipati   disposto  dal  comma  uno  dello  stesso
articolo, nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e  pubblici
che,  al  31 dicembre 1993, potevano far valere 35 anni di anzianita'
contributiva; tale norma  ha  demandato,  altresi',  ad  un  apposito
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, la  fissazione  dei  criteri  in
base   ai   quali   i  lavoratori  interessati  possono  accedere  ai
trattamenti pensionistici  anticipati,  compatibilmente  con  l'onere
massimo di lire 500 miliardi per l'anno 1995.
  Si  puo'  ora sciogliere la riserva che al riguardo era stata posta
nella circolare di questo Istituto 7 febbraio 1995, n. 13,  dato  che
la  Gazzetta  Ufficiale del 15 aprile 1995, n. 89, pubblica i decreti
ministeriali del 15 e 16 marzo 1995, che  hanno  fissato  i  predetti
criteri.
  Con  il  decreto  del  15  marzo  e'  stato assicurato l'accesso al
pensionamento anticipato, a decorrere dal 1 gennaio  1995,  a  coloro
che,  in  possesso  al 31 dicembre 1993 di un'anzianita' contributiva
non inferiore a 35 anni, risultino cessati dal servizio entro  il  31
dicembre  1994;  si  e'  inteso  cosi'  risolvere prioritariamente la
situazione di quei soggetti che da  tale  data  erano  rimasti  senza
retribuzione ne' pensione.
  In relazione a questa fattispecie va sottolineato che:
    a) la circostanza che i destinatari della norma siano cessati dal
servizio  entro  il  31 dicembre 1994 deve essere attestata dall'ente
datore di lavoro e deve  risultare  dalla  documentazione  agli  atti
delle   gestioni   previdenziali   o,   in   mancanza,   da  apposita
dichiarazione di responsabilita'  resa  dagli  interessati  ai  sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
    b)  la relativa domanda di pensione - che puo' essere prodotta da
tutti  i  soggetti  interessati  che  si  trovino  nelle   condizioni
richieste - ove non sia stata gia' presentata a questo Istituto, deve
essere  perentoriamente  inoltrata all'Istituto medesimo entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione dell'anzidetto  decreto,  e  cioe'
entro il 15 maggio 1995.
  Con  il  successivo  decreto  del  16  marzo,  stante l'esigenza di
contenere l'onere finanziario entro il limite di  lire  500  miliardi
per  l'anno  1995, si e' provveduto a regolamentare ulteriori casi di
pensionamento anticipato, consentendone l'accesso, con  decorrenza  1
giugno  1995,  a  coloro  che  alla data del 31 dicembre 1993 avevano
maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a 36 anni; anche
in tale fattispecie, possono presentare la domanda di pensione  tutti
i dipendenti che rivestono l'anzidetto requisito.
  Per  i  restanti  soggetti comunque contemplati dall'art. 13, comma
10, in oggetto, che possano far valere anzianita'  contributive  meno
elevate, e' stato preannunciato un ultimo intervento normativo.
  Si  ribadisce, infine, che i limiti di servizio fissati dai decreti
in   questione,   devono   essere   pienamente    raggiunti,    senza
arrotondamento,  e  che  le  date  del 1 gennaio e 1 giugno 1995, ivi
indicate, vanno intese quali  date  fisse  per  la  decorrenza  della
pensione.
                                                Il presidente: SEPPIA