Art. 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Decreti ministeriali d'attuazione.(GU n.107 del 10-5-1995)
Vigente al: 10-5-1995
Alle sedi periferiche INPDAP A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP Alla direzione generale dei servizi periferici del Tesoro Alle prefetture della Repubblica Alla regione Valle d'Aosta Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Ai provveditorati agli studi Alle corti di appello Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro Al Ministero del Tesoro - Gabinetto del Ministro Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro Al Ministero della sanita' - Gabinetto del Ministro Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alle sezioni regionali della Corte dei conti Ai comitati regionali di controllo Alla ragioneria generale dello Stato All'Istituto nazionale della previdenza sociale L'art. 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede, a decorrere dal 1 gennaio 1995, una deroga al blocco dei pensionamenti anticipati disposto dal comma uno dello stesso articolo, nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che, al 31 dicembre 1993, potevano far valere 35 anni di anzianita' contributiva; tale norma ha demandato, altresi', ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, la fissazione dei criteri in base ai quali i lavoratori interessati possono accedere ai trattamenti pensionistici anticipati, compatibilmente con l'onere massimo di lire 500 miliardi per l'anno 1995. Si puo' ora sciogliere la riserva che al riguardo era stata posta nella circolare di questo Istituto 7 febbraio 1995, n. 13, dato che la Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1995, n. 89, pubblica i decreti ministeriali del 15 e 16 marzo 1995, che hanno fissato i predetti criteri. Con il decreto del 15 marzo e' stato assicurato l'accesso al pensionamento anticipato, a decorrere dal 1 gennaio 1995, a coloro che, in possesso al 31 dicembre 1993 di un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni, risultino cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994; si e' inteso cosi' risolvere prioritariamente la situazione di quei soggetti che da tale data erano rimasti senza retribuzione ne' pensione. In relazione a questa fattispecie va sottolineato che: a) la circostanza che i destinatari della norma siano cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994 deve essere attestata dall'ente datore di lavoro e deve risultare dalla documentazione agli atti delle gestioni previdenziali o, in mancanza, da apposita dichiarazione di responsabilita' resa dagli interessati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; b) la relativa domanda di pensione - che puo' essere prodotta da tutti i soggetti interessati che si trovino nelle condizioni richieste - ove non sia stata gia' presentata a questo Istituto, deve essere perentoriamente inoltrata all'Istituto medesimo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'anzidetto decreto, e cioe' entro il 15 maggio 1995. Con il successivo decreto del 16 marzo, stante l'esigenza di contenere l'onere finanziario entro il limite di lire 500 miliardi per l'anno 1995, si e' provveduto a regolamentare ulteriori casi di pensionamento anticipato, consentendone l'accesso, con decorrenza 1 giugno 1995, a coloro che alla data del 31 dicembre 1993 avevano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a 36 anni; anche in tale fattispecie, possono presentare la domanda di pensione tutti i dipendenti che rivestono l'anzidetto requisito. Per i restanti soggetti comunque contemplati dall'art. 13, comma 10, in oggetto, che possano far valere anzianita' contributive meno elevate, e' stato preannunciato un ultimo intervento normativo. Si ribadisce, infine, che i limiti di servizio fissati dai decreti in questione, devono essere pienamente raggiunti, senza arrotondamento, e che le date del 1 gennaio e 1 giugno 1995, ivi indicate, vanno intese quali date fisse per la decorrenza della pensione. Il presidente: SEPPIA