Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.110 del 13-5-1995)
Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Auschem, con sede in Bergamo e unita' in Bergamo, Urgnano, Seriate (Bergamo), Gorla Minore (Varese), Castellanza (Varese), Milano, Cusano Milanino (Milano) Novara e Viguzzolo (Alessandria), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1994 al 3 settembre 1994. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 4 settembre 1994 al 2 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988, essendo la ditta in amministrazione controllata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Auschem, con sede in Bergamo e unita' in Bergamo, Urgnano (Bergamo), Seriate (Bergamo), Gorla Minore (Varese), Castellanza (Varese), Milano, Cusano Milanino (Milano), Novara e Viguzzolo (Alessandria), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 novembre 1994 al 3 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.