MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.110 del 13-5-1995)

   Con  decreto  ministeriale 22 marzo 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Auschem, con sede  in  Bergamo  e  unita'  in
Bergamo,   Urgnano,   Seriate   (Bergamo),   Gorla  Minore  (Varese),
Castellanza (Varese),  Milano,  Cusano  Milanino  (Milano)  Novara  e
Viguzzolo   (Alessandria),   e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo  1994
al 3 settembre 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento  e' prorogata dal 4 settembre
1994 al 2 novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988, essendo la ditta in amministrazione controllata.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 22 marzo 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Auschem, con sede  in  Bergamo  e  unita'  in
Bergamo, Urgnano (Bergamo), Seriate (Bergamo), Gorla Minore (Varese),
Castellanza  (Varese),  Milano,  Cusano  Milanino  (Milano), Novara e
Viguzzolo  (Alessandria),  e'  autorizzata  la   corresponsione   del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 3 novembre
1994 al 3 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988, citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.