MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
(GU n.111 del 15-5-1995)

   Con  decreto  ministeriale  22  marzo  1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.  31,  e'  prorogata  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti dalla S.p.a. Pirelli
Servocavi, con sede in Milano e unita' in Paderno  Dugnano  (Milano),
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale per il periodo dal 14 aprile 1995 al 13 ottobre  1995,  con
pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' ulteriormente prorogata sino al 13 aprile 1996 e  comporta  pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80% del trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua  corresponsione
e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori gia'
interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della  legge  n.
56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso
in  base  a  tale  normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del
trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 22 marzo  1995,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma  5  del  decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Industrie C
avi Sud, Azienda Meca, dal 1 settembre 1993 Pirelli Cavi,  unita'  di
Giovinazzo,  contrada  Torre  del Tuono (Bari), la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale  per  il  periodo
dal  1  aprile  1995  al  30 settembre 1995, con pari riduzione della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente  art.
1  e'  ulteriormente  prorogata sino al 31 marzo 1996 e comporta pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il trattamento di  cui  sopra  e'  pari  all'80%  del  trattamento
straordinario  di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione
e' autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori  gia'
interessati  dalle  disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n.
56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso
in base a tale normativa, abbiano ancora  diritto  ad  usufruire  del
trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  22  marzo  1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.  31,  e'  prorogata  in
favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Industrie
Cavi Sud, Azienda Alfacavi TLC, dal 1  settembre  1993  Pirelli  Cavi
S.p.a.,   unita'   di   Airola  (Benevento),  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale  per  il  periodo
dall'11  gennaio  1995  al  10  luglio 1995, con pari riduzione della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente  art.
1  e' ulteriormente prorogata sino al 10 gennaio 1996 e comporta pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il trattamento di  cui  sopra  e'  pari  all'80%  del  trattamento
straordinario  di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione
e' autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori  gia'
interessati  dalle  disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n.
56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso
in base a tale normativa, abbiano ancora  diritto  ad  usufruire  del
trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  22  marzo  1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.  31,  e'  prorogata  in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa'
Italiana di Partecipazione, unita' di Milano, la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale per il periodo
dal 29 maggio 1995 al 28 novembre  1995,  con  pari  riduzione  della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' ulteriormente prorogata sino al 28 maggio 1996 e  comporta  pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80% del trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua  corresponsione
e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori gia'
interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della  legge  n.
56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso
in  base  a  tale  normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del
trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 22 marzo  1995,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma  5  del  decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata in
favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla  S.p.a.  Maserati
gia'  Officine  Alfieri  Maserati  S.r.l., con sede legale in Modena,
unita'  produttiva  in  Milano  Lambrate,   la   corresponsione   del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale per il periodo
dal 21 gennaio 1995 al 20  luglio  1995,  con  pari  riduzione  della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' ulteriormente prorogata sino al 20 gennaio 1996 e comporta  pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80% del trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua  corresponsione
e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori gia'
interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della  legge  n.
56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso
in  base  a  tale  normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del
trattamento di mobilita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 22 marzo  1995,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma  5  del  decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata in
favore dei lavoratori interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Pirelli
Informatica,  unita'  di  Milano,  la  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22  aprile
1995  al  21  ottobre  1995,  con  pari  riduzione  della  durata del
trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente  art.
1  e'  ulteriormente prorogata sino al 21 aprile 1996 e comporta pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il trattamento di  cui  sopra  e'  pari  all'80%  del  trattamento
straordinario  di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione
e' autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori  gia'
interessati  dalle  disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n.
56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso
in base a tale normativa, abbiano ancora  diritto  ad  usufruire  del
trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  22  marzo  1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.  31,  e'  prorogata  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti dalla S.p.a. Pirelli
Cavi,  unita'  di   Milano,   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di integrazione salariale per il periodo dal 28 aprile
1995 al  27  ottobre  1995,  con  pari  riduzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' ulteriormente prorogata sino al 27 aprile 1996 e  comporta  pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80% del trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua  corresponsione
e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori gia'
interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della  legge  n.
56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso
in  base  a  tale  normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del
trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 22 marzo  1995,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma  5  del  decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla Servizi  Aziendali
Pirelli Societa' Consortile p.a., unita' di Milano, la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  per  il
periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio  1996,  con  pari  riduzione
della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' ulteriormente prorogata sino al 17 luglio 1996 e  comporta  pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80% del trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua  corresponsione
e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori gia'
interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della  legge  n.
56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso
in  base  a  tale  normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del
trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 22 marzo  1995,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma  5  del  decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata in
favore dei lavoratori interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Pirelli
Cavi,  unita'  di  Livorno  Ferraris (Vicenza), la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale  per  il  periodo
dal 3 maggio 1995 al 2 novembre 1995, con pari riduzione della durata
del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' ulteriormente prorogata sino al 2 maggio 1996  e  comporta  pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80% del trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua  corresponsione
e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori gia'
interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della  legge  n.
56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso
in  base  a  tale  normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del
trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  22  marzo  1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.  31,  e'  prorogata  in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa'
Pneumatici Pirelli,  unita'  di  Villafranca  Tirrena  (Messina),  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per il periodo dal 7 dicembre 1994 al 6  giugno  1995,  con
pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' ulteriormente prorogata sino al 6 dicembre 1995 e comporta  pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80% del trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua  corresponsione
e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori gia'
interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della  legge  n.
56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso
in  base  a  tale  normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del
trattamento di mobilita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 4 marzo 1995 e'  approvato  il  programma
per  crisi  aziendale,  relativo  al periodo dal 1 ottobre 1992 al 31
marzo 1993, della ditta S.r.l. Idealpast unita'  mensa  c/o  Borletti
Climatizzazione  appaltatrice  di  mensa  aziendale  presso l'azienda
summenzionata con sede in Avellino e unita' di Avellino.
   Parere comitato tecnico: seduta del 31 gennaio 1995.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale in  favore  dei  lavoratori  dipendenti
interessati  addetti  alla  unita'  di mensa aziendale sottoindicata,
limitatamente alle giornate in cui vi  e'  stato  l'intervento  della
Cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso la
societa'  appaltante  S.r.l.  Idealpast  unita'  mensa  c/o  Borletti
Climatizzazione,  con  sede  in Avellino e unita' di Avellino, per il
periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza
1 ottobre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 marzo 1995 e' approvata la modifica del
programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal  14
gennaio  1994  al  13  luglio 1994, della ditta S.p.a. Ferroleghe con
sede in Milano e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta  con  decreto
ministeriale  del  6 ottobre 1993 con effetto dal 14 gennaio 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Ferroleghe con sede in Milano e unita' di Carrara Avenza (Massa), per
il periodo dal 14 gennaio 1994 al 13 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 12 gennaio 1994 con decorrenza 14
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 marzo 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995,  della
ditta   SAM   -  Societa'  agricola  molisana,  con  sede  in  Boiano
(Campobasso) e unita' di Boiano (Campobasso).
   Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta SAM - Societa' agricola molisana,
con  sede in Boiano (Campobasso) e unita' di Boiano (Campobasso), per
il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 31 gennaio 1994 con  decorrenza  3
gennaio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 gennaio 1994,
in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta SAM -
Societa' agricola molisana, con sede in Boiano (Campobasso) e  unita'
di  Boiano  (Campobasso),  per  il  periodo dal 1 settembre 1994 al 2
gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1994 con  decorrenza  3
luglio 1994.
   Articolo 7, comma 1, legge 236/93.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  4 marzo 1995 e' approvato il programma
per crisi aziendale, relativo al periodo dal  1  aprile  1993  al  31
marzo 1994, della ditta S.p.a. Angelo del Priore, con sede in Salerno
e unita' di Salerno.
   Parere comitato tecnico del 2 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Angelo del Priore, con sede in  Salerno
e unita' di Salerno, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre
1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza
1 aprile 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente Vnormativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 marzo 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 2 agosto 1993 al 1  agosto  1994,  della
ditta  S.p.a.  Fabbrica  milanese  conduttori,  con  sede in Milano e
unita' di Vignate (Milano).
   Parere comitato tecnico del 24 novembre 1994: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale,  con  effetto
dal  1  agosto  1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti
dalla ditta S.p.a. Fabbrica milanese conduttori, con sede in Milano e
unita' di Vignate (Milano), per il periodo dal 2  agosto  1993  al  1
febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 2
agosto 1993.
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, gia' disposta con effetto dal 1 agosto 1993,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Fabbrica  milanese conduttori, con sede in Milano e unita' di Vignate
(Milano), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza  2
febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 marzo 1995:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dall'8  febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Fimi -  Gruppo  Philips,  con  sede  in
Saronno  (Varese) e unita' di Saronno (Varese), per il periodo dall'8
agosto 1994 al 7 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 8
agosto 1994.
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con
effetto dal 1 gennaio 1993, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. Acciaierie e Ferriere di Piombino, con
sede  in Piombino (Livorno) e unita' di Piombino (Livorno) e Sesto S.
Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1994  al  31  dicembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza
1 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Socimi  societa'  costruzioni  industriali
Milano,  con  sede in Milano e unita' di Binasco (Milano) e Chilivani
(Sassari),   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dall'11  maggio 1994 al 6
novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1994 con decorrenza
11 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con sede in
Trieste e unita' di Trieste, e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 1 gennaio
1995 al 30 giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente  art.
1 e' prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 marzo 1995  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla I.T.V., con sede in Somma Lombardo (Varese) e unita'
di  Somma  Lombardo  (Varese),  e'  autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 marzo 1994
all'11 settembre 1994.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' prorogata dal 12 settembre 1994 all'11 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Montepilli, con sede in Gerenzano (Varese)  e
unita'  di  Gerenzano  (Varese), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di  integrazione  salariale  dall'8  luglio
1994 al 7 gennaio 1995.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' prorogata dall'8 gennaio 1995 al 1 luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla ditta Impresa Costruzioni Concari cav. lav.  Pietro,
con   sede  in  Parma  e  unita'  di  Parma  (diversi  cantieri),  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' prorogata dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Navalsimpel, con sede in Milano e  unita'  di
Milano,    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  13  maggio  1994  al  12
novembre 1994.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' prorogata dal 13 novembre 1994 al 12 maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Lanificio di Occhieppo, con sede in Occhieppo
Superiore (Vicenza) e unita' di  Occhieppo  Superiore  (Vicenza),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 19 luglio 1994 al 18 gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente  art.
1 e' prorogata dal 19 gennaio 1995 al 18 luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 marzo 1995  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  OCM  Valma, con sede in Rovagnate (Como) e
unita' di Napoli e Rovagnate (Como), e' autorizzata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  dall'11
aprile 1994 al 13 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Valentini International, con sede in Montalto
Uffugo  (Cosenza)  e  unita'  di  Montalto   Uffugo   (Cosenza),   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 23 aprile 1994 al 22 ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente  art.
1 e' prorogata dal 23 ottobre 1994 al 22 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 marzo 1995  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Costruzioni metalliche Settala, con sede in
Caleppio  di  Settala  (Milano)  e  unita'  di  Caleppio  di  Settala
(Milano),    e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  1  maggio  1994  al  31
ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 marzo 1995  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Allestimenti Signani, con sede in La Spezia e
unita' di Albiano Magra (Massa), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 12 dicembre
1994 all'11 giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente  art.
1 e' prorogata dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Farm Invest 84, con sede in Roma e unita'  di
Roma  e  Stimigliano  (Rieti),  e'  autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  27  maggio
1993 al 30 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 marzo 1995  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  I.P.E.R. Italiana Perforazione e Ricerche,
con sede in Prezzate di Mapello (Bergamo) e  unita'  di  Prezzate  di
Mapello  (Bergamo),  e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  14  giugno  1994  al  13
dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 marzo 1995  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Gama, con sede in Milano e unita' di Albiate
(Milano) e Pasturo  (Como),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 18 gennaio
1994 al 17 luglio 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
15794 del 6 settembre 1994.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' prorogata dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Zamponi, con sede in Sesto Ulteriano (Milano)
e  unita'  di   Sesto   Ulteriano   (Milano),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente  art.
1 e' prorogata dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 marzo 1995  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Effemme,  con  sede in S. Giorgio in Bosco
(Padova) e unita' di S. Giorgio in Bosco (Padova), e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 1 giugno 1994 al 31 dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. OCM Valma, con sede  in  Rovagnate  (Como)  e
unita' di Napoli e Rovagnate (Como), e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 giugno
1994 al 10 ottobre 1994.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' prorogata dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 marzo 1995  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Carrozzeria industriale Pero Carri, con sede
in Pero (Milano)  e  unita'  di  Pero  (Milano),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 30 luglio 1992 al 29 gennaio 1993.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente  art.
1 e' prorogata dal 30 gennaio 1993 al 29 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 marzo 1995  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. E.BAS., con sede in Castelmella (Brescia) e
unita' di Castelmella (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1994
al 25 settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Cantore & C., con sede in Torino e unita'  di
Rosta  (Torino),  e'  autorizzata  la  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  30  aprile  1994  al  29
ottobre 1994.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' prorogata dal 30 ottobre 1994 al 29 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Giorgioni di A. Giorgioni & C., con  sede  in
Torino  e  unita'  di  Torino,  e'  autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  19  luglio
1994 al 18 gennaio 1995.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' prorogata dal 19 gennaio 1995 al 18 luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Sicon Societa' Italiana Contenitori, con sede
in Torino e unita' di Borgaro Torinese (Torino) e  Mappano  (Torino),
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 18 agosto 1994 al 17 febbraio 1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente  art.
1 e' prorogata dal 18 febbraio 1995 al 17 agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 marzo 1995  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Tecnofilter,  con  sede in None (Torino) e
unita'  di  None  (Torino),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dall'11 marzo
1994 al 10 settembre 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente  art.
1 e' prorogata dall'11 settembre 1994 al 10 marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  F.I.L.I.M.,  con  sede  in  Nova  Milanese
(Milano)  e  unita'  di  Nova  Milanese  (Milano),  e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 6 maggio 1994 al 5 novembre 1994.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' prorogata dal 6 novembre 1994 al 5 maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. F.lli  Lorioli,  con  sede  in  Cernusco  sul
Naviglio  (Milano) e unita' di Cernusco sul Naviglio (Milano) e Roma,
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' prorogata dal 23 novembre 1994 al 22 maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Tecnoproduct  Italia,  con  sede  in  Caronno
Pertusella  (Varese)  e  unita'  di  Caronno  Pertusella (Varese), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' prorogata dal 17 novembre 1994 al 16 maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla Brianza Arreda S.p.a. gia' Merati S.p.a.,  con  sede
in  Branzi  (Bergamo) e unita' di Muggio' (Milano), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 18 giugno 1994 al 17 dicembre 1994.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' prorogata dal 18 dicembre 1994 al 17 giugno 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Simec  Strutture,  con  sede  in  Aicurzio
(Milano)   e   unita'   di   Aicurzio  (Milano),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 13 maggio 1994 al 12 novembre 1994.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' prorogata dal 13 novembre 1994 al 12 maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Nuova Kappa, con sede in  Roma  e  unita'  di
Soncino  (Cremona),  e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  25  giugno  1994  al  24
dicembre 1994.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' prorogata dal 25 dicembre 1994 al 24 giugno 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8  marzo 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  Casillo  Silos,  con  sede  in  S.  Giuseppe
Vesuviano  (Napoli)  e  unita'  di Castellammare di Stabia (Napoli) e
Livorno,   e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  7 dicembre 1994 al 6
giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente  art.
1 e' prorogata dal 7 giugno 1995 al 6 dicembre 1995.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.