MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 1995 

  Modificazione al decreto ministeriale 21 dicembre 1992, concernente
l'esonero dall'obbligo di certificazione dei  corrispettivi  a  mezzo
dello scontrino o della ricevuta fiscale.
(GU n.110 del 13-5-1995)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 22, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, che, tra l'altro, stabilisce la
non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se non e' richiesta
dal cliente, per le attivita' di commercio  al  minuto  ed  attivita'
assimilate;
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
ha   istituito,  dal  1  gennaio  1993,  l'obbligo  generalizzato  di
certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi
delle cessioni di beni e delle prestazioni di  servizi  di  cui  agli
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  per  le  quali non e'
obbligatoria  l'emissione  della  fattura  se  non  a  richiesta  del
cliente;
  Visto  il  comma  3 del sopra citato art. 12 che delega il Ministro
delle  finanze  a  stabilire,  con  proprio   decreto,   sentite   le
commissioni   parlamentari   competenti,  l'esonero  dall'obbligo  di
certificazione  dei   predetti   corrispettivi   nei   confronti   di
determinate  categorie di contribuenti o per determinate categorie di
prestazioni aventi carattere di ripetitivita' e di  scarsa  rilevanza
fiscale;
  Visto  il  proprio  decreto  21  dicembre  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22  dicembre  1992,  che  ha  stabilito
l'esonero   dall'obbligo  di  rilascio  della  ricevuta  fiscale  per
determinate categorie  di  contribuenti  ed  operazioni,  nonche'  il
proprio decreto 4 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
187  dell'11 agosto 1993, che ha modificato il punto n. 14) dell'art.
1 del predetto decreto 21 dicembre 1992 ed ha aggiunto  il  punto  n.
22)  allo  stesso  art.  1 del decreto medesimo e i successivi propri
decreti 17 marzo 1994 e 29 luglio  1994,  pubblicati  rispettivamente
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  77  del  2 aprile 1994 e n. 185 del 9
agosto 1994, che  hanno  modificato  il  punto  4)  dell'art.  1  del
predetto decreto 21 dicembre 1992;
  Considerata  l'oggettiva  difficolta'  di  adempimento dell'obbligo
previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
sia riguardo al rilascio che alla conservazione del documento fiscale
per le prestazioni di servizi rese  dai  gestori  degli  stabilimenti
balneari strettamente attinenti alla loro specifica attivita';
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita'  di  integrare  l'elenco delle
operazioni di cui ai citati decreti 21 dicembre 1992, 4 agosto  1993,
17 marzo 1994 e 29 luglio 1994 con le prestazioni di servizi rese dai
gestori  di  stabilimenti  balneari  con esclusione di ogni attivita'
collaterale non connessa, ivi compresa quella di somministrazione  di
alimenti e bevande;
  Visto il parere espresso dalle commissioni parlamentari in data 8 e
16 marzo 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  1  del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  300  del  22  dicembre
1992, e' aggiunto il punto 23):
   "23)  prestazioni  di  servizi  rese  dai  gestori di stabilimenti
balneari, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande  ed  ogni
altra attivita' non connessa".
  2.  Il  presente  decreto  ha  effetto  dal  15 maggio 1995 e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 10 maggio 1995
                                                Il Ministro: FANTOZZI