Modificazione al decreto ministeriale 21 dicembre 1992, concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi a mezzo dello scontrino o della ricevuta fiscale.(GU n.110 del 13-5-1995)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, tra l'altro, stabilisce la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se non e' richiesta dal cliente, per le attivita' di commercio al minuto ed attivita' assimilate; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1 gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente; Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che delega il Ministro delle finanze a stabilire, con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei predetti corrispettivi nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitivita' e di scarsa rilevanza fiscale; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992, che ha stabilito l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale per determinate categorie di contribuenti ed operazioni, nonche' il proprio decreto 4 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1993, che ha modificato il punto n. 14) dell'art. 1 del predetto decreto 21 dicembre 1992 ed ha aggiunto il punto n. 22) allo stesso art. 1 del decreto medesimo e i successivi propri decreti 17 marzo 1994 e 29 luglio 1994, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994 e n. 185 del 9 agosto 1994, che hanno modificato il punto 4) dell'art. 1 del predetto decreto 21 dicembre 1992; Considerata l'oggettiva difficolta' di adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sia riguardo al rilascio che alla conservazione del documento fiscale per le prestazioni di servizi rese dai gestori degli stabilimenti balneari strettamente attinenti alla loro specifica attivita'; Ritenuta, pertanto, la necessita' di integrare l'elenco delle operazioni di cui ai citati decreti 21 dicembre 1992, 4 agosto 1993, 17 marzo 1994 e 29 luglio 1994 con le prestazioni di servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari con esclusione di ogni attivita' collaterale non connessa, ivi compresa quella di somministrazione di alimenti e bevande; Visto il parere espresso dalle commissioni parlamentari in data 8 e 16 marzo 1995; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992, e' aggiunto il punto 23): "23) prestazioni di servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attivita' non connessa". 2. Il presente decreto ha effetto dal 15 maggio 1995 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 1995 Il Ministro: FANTOZZI