MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.115 del 19-5-1995)

   Con decreto ministeriale 16 marzo 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 25 luglio 1994 al 24 luglio 1995, della ditta
S.p.a. Sicit, con sede in Roma e unita' di Ponte Messa  di  Pennabili
(Pesaro).
   Parere comitato tecnico del 28 ottobre 1995, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sicit, con sede in Roma  e
unita'  di  Ponte  Messa di Pennabili (Pesaro), per il periodo dal 25
luglio 1994 al 24 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1994  con  decorrenza  25
luglio 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16254/34 del 7 dicembre 1994;
    2) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, della ditta
S.p.a. Sebi, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 28 ottobre 1994, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sebi, con sede in Napoli e
unita' di Napoli, per il periodo dal 27 giugno 1994  al  26  dicembre
1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 29 giugno 1994 con decorrenza 27
giugno 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16254/37 del 7 dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 marzo 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 novembre 1993 al 31 ottobre 1994,  della  ditta  S.p.a.
Borma, con sede in Milano e unita' di Livorno.
   Parere comitato tecnico del 19 maggio 1994, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione di sopra e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale
del  20  giugno  1994  con effetto dal 1 novembre 1993, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Borma, con  sede
in  Milano e unita' di Livorno, per il periodo dal 17 ottobre 1994 al
31 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1994 con decorrenza 17
ottobre 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto  ministeriale  del  9  febbraio  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
9  febbraio  1995  con  effetto  dal  2  marzo  1994,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Decalift,  con
sede  in  Benevento  e  unita'  presso cantiere di Montalto di Castro
(Viterbo), per il periodo dal 2 settembre 1994 al 1 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1994  con  decorrenza  2
settembre 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  9 febbraio 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
9 febbraio  1995  con  effetto  dal  3  marzo  1994,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l. I.M.A.L., con
sede in Montalto di Castro (Viterbo)  e  unita'  presso  cantiere  di
Montalto  di Castro (Viterbo), per il periodo dal 3 settembre 1994 al
2 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1994  con  decorrenza  3
settembre 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto ministeriale del 9 febbraio
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno  1994,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat
Auto,  con  sede  in  Torino  e  unita'  nazionali  con esclusione di
Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 28 dicembre 1994 al 27
giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1995 con decorrenza  28
dicembre 1994;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del 25 febbraio 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25 febbraio 1995 con effetto  dal  12  luglio  1993,  in  favore  dei
lavoratori   interessati,   dipendenti   dalla  ditta  S.p.a.  T.V.R.
Tecnologie Vetroresina, con sede in Roma, unita' di Pontinia (Latina)
e uffici di Roma, per il periodo dal 12 gennaio  1994  all'11  luglio
1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 12
gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale  del  25  febbraio  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25  febbraio  1995  con  effetto  dal 15 novembre 1993, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a  r.l.  Latterie
cooperative  riunite  (in  liquidazione), con sede in Reggio Emilia e
unita' di Reggio Emilia, per il periodo dal  15  maggio  1994  al  14
novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 15
maggio 1994;
    7)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30  giugno  1994,  della  ditta  S.p.a.
Diatekno,  con  sede  in  Mirandola  (Modena)  e  unita' di Mirandola
(Modena).
   Parere comitato tecnico del 6 luglio 1994, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Diatekno,  con  sede  in  Mirandola
(Modena) e unita' di Mirandola (Modena), per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza  1
gennaio 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 15532 del 15 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 27 settembre 1993  al  26  settembre  1994,  della  ditta
S.p.a. Mistel, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma).
   Parere comitato tecnico del 27 luglio 1994, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  1  ottobre  1994  con effetto dal 27 settembre 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Mistel, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il
periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 27
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 marzo 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  31  gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della ditta S.r.l.
Vitali & C., con sede in Lucca e unita' di Lucca.
   Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Vitali & C., con sede in Lucca e unita'
di Lucca, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 31
gennaio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  gia'  disposta  con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l.  Vitali  &
C., con sede in Lucca e unita' di Lucca, per il periodo dal 31 luglio
1994 al 30 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 1 agosto 1994 con decorrenza 31
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 marzo 1995:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale  del  19  dicembre  1994,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del
19 dicembre 1994 con  effetto  dal  21  marzo  1994,  in  favore  dei
lavoratori   interessati,   dipendenti   dalla  ditta  S.r.l.  CEM  -
Costruzioni elettromeccaniche meridionali,  con  sede  in  S.  Prisco
(Caserta)  e  unita'  di  S.  Prisco (Caserta), per il periodo dal 21
settembre 1994 al 20 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1994 con decorrenza  21
settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  4  luglio  1994  al  3  luglio 1995, della ditta S.a.s.
Italinox, con sede in Sorrento (Napoli) e unita' di Castellammare  di
Stabia (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.a.s. Italinox, con sede in Sorrento (Napoli)
e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per il  periodo  dal  4
luglio 1994 al 3 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 luglio 1994 con decorrenza 4
luglio 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale gia' disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.a.s. Italinox, con
sede in  Sorrento  (Napoli)  e  unita'  di  Castellammare  di  Stabia
(Napoli), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 gennaio 1995 con decorrenza 4
gennaio 1995;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'11  ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, della ditta S.p.a.
S.I.M. - Societa' italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e
unita' presso sede e servizi tecnici di Cagliari.
   Parere comitato tecnico del 29 luglio 1994, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 19 settembre 1994 con effetto dall'11 ottobre  1993,
in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.
S.I.M. - Societa' italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e
unita'  presso  sede  e  servizi  tecnici di Cagliari, per il periodo
dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1994  con  decorrenza  11
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 marzo 1995:
    1)  e'  approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente
al periodo dal 1 settembre 1993 al  28  febbraio  1994,  della  ditta
S.r.l.  CO.EL.MO.,  con  sede  in  Marcianise  (Caserta)  e unita' di
Marcianise (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 23 dicembre 1994, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  CO.EL.MO.,  con  sede in Marcianise
(Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta),  per  il  periodo  dal  1
settembre 1993 al 28 febbraio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 1
settembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 marzo 1995, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.  a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di
Lucca e Massa Carrara, con sede  in  Lucca  e  unita'  di  Lucca,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 4
aprile 1995 al 3 ottobre 1995.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 16 marzo 1995 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Vianini Industria, con sede in Roma e unita'
di Ginosa (Taranto), e' prorogata la corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 novembre
1993 al 15 maggio 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 16 marzo 1995 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  I.C.F.  - Industria chimica forlivese, con
sede in Roma e unita' di Forli', e' prorogata la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
13 luglio 1994 al 12 gennaio 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  21  marzo  1995  e'   annullato,   per
insussistenza del requisito occupazionale di cui all'art. 1, comma 1,
della  legge 23 luglio 1991, n. 223, il decreto dirigenziale n. 16285
del  14  dicembre  1994,  con  il  quale  e'  stata  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale a decorrere dal 13 ottobre 1993 in  favore  dei  lavoratori
interessati dipendenti dalla Itasa S.r.l. di Sabaudia (Latina).
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale e' autorizzato al
recupero degli importi delle prestazioni previdenziali  eventualmente
erogate sulla base del decreto annullato di cui sopra.