MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
              il trattamento di integrazione salariale
(GU n.118 del 23-5-1995)

   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
M.R.S.,  con sede in Novara-Veveri (Novara) e unita' di Novara-Veveri
(Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 22 unita', su un organico
complessivo di 26 unita'.
   L'istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.R.S.,
a  corrispondere  i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Creazioni  Jeanne Marie, con sede in Bucine, fraz. Mercatale Valdarno
(Arezzo) e  unita'  di  Bucine  (Arezzo),  fraz.  Mercatale  Valdarno
(Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unita', su  un  organico
complessivo di 19 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.r.l.
Creazioni  Jeanne  Marie,  a  corrispondere  i  particolari  benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  alla  Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Tacchella Macchine, con sede in Acqui Terme (Alessandria), unita'  di
Cassine (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 6 ore medie settimanali
nei  confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 190 unita',
su un organico complessivo di 210 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Tacchella Macchine, a corrispondere i particolari  benefici  previsti
dai  commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  alla  Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Sandys,  con  sede  in  Bellinzago  Novarese  (Novara)  e  unita'  di
Bellinzago Novarese (Novara), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
109 unita', su un organico complessivo di 229 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandys,
a  corrispondere  i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Morice
Servizio Pulizia presso Fiat Avio e Fiat Isvor, con sede in Torino  e
unita'  di  Torino,  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28,40 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
53 unita', su un organico complessivo di 125 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Morice
Servizio  Pulizia  c/o  Fiat  Avio  e  Fiat  Isvor, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 5 aprile 1995 al 4 aprile  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Barone,  con  sede  in Cumiana (Torino) e unita' di Cumiana (Torino),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali nei confronti  di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  25  unita',  su un organico
complessivo di 27 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barone,
a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Consorzio Tecnopolis Csata Novus Ortus, con sede in Valenzano  (Bari)
e  unita'  di  Valenzano  (Bari),  per  i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 18 mesi,  la  riduzione
massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 29,50 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
222 unita', su un organico complessivo di 237 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Consorzio Tecnopolis Csata Novus Ortus, a corrispondere i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli
Gagliardi, con sede in Milano e unita' di Marano Ticino (Novara), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  268  unita', su un organico
complessivo di 397 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli
Gagliardi,  a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 5 settembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Dansilar,  con  sede  in Milano e unita' di Gattico (Novara) e Veruno
(Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero massimo di lavoratori pari a 107 unita', su un organico
complessivo di 131 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato   in   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Dansilar, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Maglificio  Gran Sasso, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e
unita' di S. Egidio alla Vibrata  (Teramo),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  8
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 100 unita', di cui 1 part-time da 20 a 10 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 230 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato   in   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Maglificio  Gran  Sasso,  a  corrispondere  i  particolari   benefici
previsti  dai  commi  2  e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di  Teramo,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a 27,84 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 87 unita', su un organico complessivo di
2.597 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato   in   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
S.I.T.E., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito' con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 4 luglio  1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Zamasport,  con  sede  in  Novara  e unita' di Novara, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  12
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 28 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 82 unita', su un organico complessivo di
123 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  -  I.N.P.S., e'
altresi' autorizzato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Zamasport, a corrispondere i particolari benefici previsti dai  commi
2  e  4  nei  limiti  di  cui  al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Aedilia, con sede in  Magliano  dei  Marsi  (L'Aquila)  e  unita'  di
Pescina  fraz.  Venere  (L'Aquila), per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8
unita', su un organico complessivo di 30 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aedilia,
a  corrispondere  i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 luglio 1994 al 13 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La
Cabina, con sede in Bruino (Torino) e unita' di Bruino (Torino),  per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di  lavoratori  pari  a  16  unita',  su  un  organico
complessivo di 17 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  La
Cabina, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
    Con decreto ministeriale 30 marzo 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 al 21 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comet,
con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  12
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 18 unita', su un organico complessivo di 19 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comet, a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Mabitex, con sede in Roreto di Cherasco (Cuneo) e unita' di Roreto di
Cherasco  (Cuneo),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
98 unita', su un organico complessivo di 232 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabitex,
a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selene
industria  corsetteria, con sede in Tortona (Alessandria) e unita' di
Tortona (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  15  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
56 unita', su un organico complessivo di 56 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Selene
industria   corsetteria,   a  corrispondere  i  particolari  benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Leone
Karmak servizio pulizia c/o SKF,  con  sede  in  Venaria  (Torino)  e
unita'  di  Pinerolo  (Torino),  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
28 unita', di cui 1 lavoratore da 25 a 17,5 ore medie settimanali e 2
lavoratori da  20  a  12,5  ore  medie  settimanali  su  un  organico
complessivo di 28 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Leone
Karmak  Servizio  Pulizia  c/o  SKF,  a  corrispondere  i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber,
con sede in Bra (Cuneo), unita' di Bra (Cuneo), per i quali e'  stato
stipulato  un contratto di soli darieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  112  unita',  su  un organico complessivo di 179
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber, a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 14 novembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.
Officina  Meccanica  di  Precisione Prandi Guerino di Prandi G. & C.,
con sede in Borgomanero (Novara) e unita'  di  Borgomanero  (Novara),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40  ore settimanali a 6,67 ore medie settimanali nei confronti di
un numero massimo di lavoratori pari a  14  unita',  su  un  organico
complessivo di 28 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officina
Meccanica  di  Precisione  Prandi  Guerino  di  Prandi  G.  &  C.,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imos
Italia,  con  sede  in  Torino  e unita' di Caselette (Torino), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 160 unita', su un  organico  complessivo
di 205 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Imos
Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  aprile  1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. M.T.
Frey, con sede in  Campiglia  Marittima  fraz.  Venturina  (Livorno),
unita'  di Campiglia Marittima fraz. Venturina (Livorno), per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
21  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 20 unita', su un organico complessivo di
21 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  M.T.
Frey, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4
nei   limiti   di   cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.