Modificazioni ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane, adottato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994. (Deliberazione n. 9219).(GU n.121 del 26-5-1995)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare, l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994 e le successive modifiche ed integrazioni; Visti, in particolare: l'art. 14, in cui sono indicati gli ordini eseguibili in apertura; gli articoli 19 e 25, in cui sono indicate le modalita' di esecuzione delle proposte; l'art. 22, comma 4, in cui viene regolato il passaggio di un titolo dalla fase di preapertura alla fase di negoziazione continua in condizioni di indeterminabilita' del prezzo di apertura; l'art. 25, in cui sono descritte le modalita' di esecuzione automatica delle negoziazioni da parte del sistema; Ritenuto opportuno modificare le suddette disposizioni del regolamento n. 8221/1994 al fine di agevolare la conclusione dei contratti da parte degli operatori e introdurre una nuova modalita' di esecuzione delle proposte che consenta di specificare la data di validita' delle stesse; Delibera: Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994 e' modificato ed integrato come segue: 1. L'art. 14, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. Gli ordini per esecuzione in apertura possono essere impartiti: a) 'al prezzo di apertura' (ordini senza limite di prezzo); b) 'con limite di prezzo', con le eventuali altre istruzioni indicate dal committente.". 2. L'art. 19 e' sostituito dal seguente: " 1. Durante il periodo di preapertura gli operatori possono immettere esclusivamente proposte riflettenti ordini: a) 'al prezzo di apertura'. Il sistema assegna dinamicamente a tali proposte il prezzo al quale queste avrebbero le maggiori possibilita' di essere soddisfatte. E' consentito specificare le seguenti modalita' di esecuzione delle proposte: 'esegui o cancella'; la proposta viene eseguita, anche parzialmente, dal sistema per la quantita' disponibile in apertura; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente; 'valido fino a data specificata'; la proposta permane nel sistema, mantenendo la priorita' temporale originaria, per la quantita' ineseguita, fino alla data di scadenza specificata al momento dell'immissione che non puo' comunque eccedere trenta giorni a partire dall'immissione stessa. Il giorno successivo a quello dell'immissione la proposta viene convertita in una proposta con limite di prezzo pari a quello di apertura del giorno di immissione ovvero, nel caso di cui all'art. 22, comma 4, con il limite di prezzo di cui all'art. 22, comma 5. Le proposte sono cancellate automaticamente dal sistema qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti dalla Consob ovvero in occasione dell'esecuzione di operazioni sul capitale della societa' emittente il titolo cui le stesse sono riferite; b) 'con limite di prezzo'; e' consentito specificare, oltre alla modalita' 'esegui o cancella' prevista alla lettera a), le seguenti modalita' di esecuzione delle proposte: 'valido sino a orario ..'; la proposta resta visualizzata nel sistema fino all'orario indicato; 'valido fino a data specificata': la proposta permane nel sistema, mantenendo la priorita' temporale originaria, per la quantita' ineseguita, fino alla data di scadenza specificata al momento dell'immissione che non puo' comunque eccedere trenta giorni a partire dall'immissione stessa. Le proposte sono cancellate automaticamente dal sistema qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti dalla Consob ovvero in occasione dell'esecuzione di operazioni sul capitale della societa' emittente il titolo cui le stesse sono riferite;". 3. L'art. 22, comma 4, e' sostituito dal seguente: " 4. Qualora le proposte di negoziazione presenti in domanda ed in offerta non consentano la conclusione dei contratti, il sistema provvedera' a trasferire le proposte stesse direttamente alla fase di negoziazione continua.". 4. All'art. 25, comma 1, lettera a), dopo il numero 5), e' aggiunto il seguente: "6) 'valido fino a data specificata': la proposta permane nel sistema, mantenendo la priorita' temporale originaria, per la quantita' ineseguita, fino alla data di scadenza specificata al momento dell'immissione che non puo' comunque eccedere trenta giorni a partire dall'immissione stessa. Le proposte sono cancellate automaticamente dal sistema qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti dalla Consob ovvero in occasione dell'esecuzione di operazioni sul capitale della societa' emittente il titolo cui le stesse sono riferite;". 5. All'art. 25, comma 1, lettera b), dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente: "3) valido fino a data specificata': la proposta permane nel sistema, mantenendo la priorita' temporale originaria, per la quantita' ineseguita, fino alla data di scadenza specificata al momento dell'immissione che non puo' comunque eccedere trenta giorni a partire dall'immissione stessa. Il giorno successivo a quello dell'immissione la proposta viene convertita in una proposta con limite di prezzo pari a quello che essa aveva al termine delle contrattazioni del giorno precedente. Le proposte sono cancellate automaticamente dal sistema qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti dalla Consob ovvero in occasione dell'esecuzione di operazioni sul capitale della societa' emittente il titolo cui le stesse sono riferite;". 6. All'art. 25, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: " 4. Tramite apposita funzione di 'cross order' il sistema consente ad uno stesso operatore di immettere una proposta e di abbinarla automaticamente ad un'altra proposta o ad un'applicazione di segno contrario di pari quantita' da lui immessa contestualmente alla prima, alle seguenti condizioni: a) le proposte e le applicazioni devono riflettere esclusivamente ordini di committenti; b) il prezzo di esecuzione deve essere specificato al momento dell'immissione ed essere compreso tra il prezzo della migliore proposta in compera e quello della migliore proposta in vendita, estremi esclusi.". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino della Consob ed entrera' in vigore il 29 maggio 1995. Essa sara' altresi' inviata al consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso. Milano, 15 maggio 1995 p. Il presidente: ZURZOLO