Determinazione del contributo di vigilanza per l'anno 1995, dovuto dalle imprese di assicurazione nazionali ed estere.(GU n.123 del 29-5-1995)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 18 aprile 1994 recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, commercio e artigianato; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1993, con il quale e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione, nella misura del nove per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio 1994 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle stesse imprese a norma del citato testo unico n. 449/1959; Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 1995; Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare anche le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ai sensi dell'art. 23 della citata legge n. 576/1982; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1994 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 24 della citata legge n. 576/1982, e' stata approvata la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - ISVAP, in data 6 ottobre 1994, concernente il bilancio di previsione per l'anno 1995 e la relativa tabella organica del personale; Decreta: Articolo unico Il contributo di vigilanza per l'anno 1995, dovuto dalle imprese di assicurazione nazionali ed estere, che operano nel territorio della Repubblica, e' stabilito nella misura dello 0,90 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1994, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,25 per mille dei premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione, al netto degli oneri di gestione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 maggio 1995 Il Ministro: CLO'