MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 maggio 1995 

  Determinazione  del contributo di vigilanza per l'anno 1995, dovuto
dalle imprese di assicurazione nazionali ed estere.
(GU n.123 del 29-5-1995)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il  regio  decreto  4  gennaio  1925,  n.  63,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista   la   legge   24   dicembre  1969,  n.  990,  recante  norme
sull'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'    civile
derivante  dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  la  riorganizzazione  della  direzione  generale delle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  del   Ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla citata legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  385  del  18
aprile   1994   recante   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e  di
interesse   collettivo  del  Ministero  dell'industria,  commercio  e
artigianato;
  Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1993,  con  il  quale  e'
stata  determinata l'aliquota per gli oneri di gestione, nella misura
del nove per  cento  dei  premi,  escluse  le  tasse  e  le  imposte,
incassati  nell'esercizio  1994  dalle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e  degli
oneri  di  qualsiasi  natura  e  specie,  posti a carico delle stesse
imprese a norma del citato testo unico n. 449/1959;
  Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura
del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di  assicurazione  e
riassicurazione per l'anno 1995;
  Rilevato  che  sul  contributo di vigilanza devono gravare anche le
spese per il  funzionamento  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo - ISVAP, ai sensi
dell'art. 23 della citata legge n. 576/1982;
  Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1994  con  il  quale,  ai
sensi degli articoli 19 e 24 della citata legge n. 576/1982, e' stata
approvata  la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni - ISVAP, in data 6 ottobre 1994,
concernente il bilancio di previsione per l'anno 1995 e  la  relativa
tabella organica del personale;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il contributo di vigilanza per l'anno 1995, dovuto dalle imprese di
assicurazione  nazionali  ed estere, che operano nel territorio della
Repubblica, e' stabilito nella misura dello 0,90 per mille dei  premi
incassati  nell'esercizio  1994,  per le assicurazioni sulla vita, le
operazioni  di  capitalizzazione,  le  assicurazioni contro i danni e
nella misura dello 0,25 per mille dei premi incassati  dalle  imprese
che  esercitano  la  sola  riassicurazione,  al  netto degli oneri di
gestione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 maggio 1995
                                                    Il Ministro: CLO'