MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 maggio 1995 

  Modificazione  al   disciplinare   di   produzione   del   vino   a
denominazione di origine controllata "San Vito di Luzzi".
(GU n.124 del 30-5-1995)

                            IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER
  LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI
  DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
  DEI VINI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto  il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali 17 ottobre 1994 con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione  di origine controllata del vino "San Vito di Luzzi" ed
e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione sopra citato, con
riferimento alla composizione ampelografica del vino a  denominazione
di origine controllata "San Vito di Luzzi" bianco, nella parte in cui
prevede l'utilizzazione del vitigno "Trebbiano Toscano";
  Considerato  che il predetto vitigno non risulta essere autorizzato
ne' raccomandato per la provincia di Cosenza, pur essendo oggetto  di
sperimentazione  regionale  al  fine  di ottenerne l'iscrizione tra i
vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia predetta;
  Considerata  la  necessita'  di  procedere  alla   modifica   della
composizione  ampelografica  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata "San Vito di Luzzi" bianco;
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e  la  proposta  di
modifica   dell'art.   2  del  disciplinare  di  produzione  predetto
formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
107 del 10 maggio 1995;
  Ritenuto  pertanto   necessario   procedere   alla   modifica,   in
conformita'  della  proposta  formulata  dal  citato  Comitato, della
composizione  ampelografica  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata  "San  Vito  di  Luzzi"  bianco, mediante la soppressione
dell'indicazione del vitigno "Trebbiano  Toscano"  e  il  conseguente
aumento,  fino  ad  un  massimo  del 40%, della possibilita' che alla
predetta composizione ampelografica possano concorrere altri  vitigni
a  bacca  bianca,  raccomandati  o  autorizzati  per  la provincia di
Cosenza;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione  dei  disciplinari  di  produzione,  prevede   che   i
disciplinari  di  produzione  vengano  approvati  e  riconosciuti con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
  L'art.  2  del  disciplinare di produzione limitatamente alla parte
riguardante il vino a denominazione di origine controllata "San  Vito
di  Luzzi" bianco, approvato con decreto ministeriale 17 ottobre 1994
e' sostituito dal testo di seguito riportato:
  "Art. 2. - (Omissis).
 'San Vito di Luzzi' bianco:
   Malvasia bianca, dal 40 al 60%;
   Greco bianco, dal 20 al 30%.
  Possono concorrere altri vitigni a  bacca  bianca,  raccomandati  o
autorizzati per la provincia di Cosenza fino ad un massimo del 40%.
  (Omissis)".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 maggio 1995
                                               Il dirigente: ADINOLFI