MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 maggio 1995 

  Modificazione  al   disciplinare   di   produzione   del   vino   a
denominazione di origine controllata "Scavigna".
(GU n.124 del 30-5-1995)

                            IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER
  LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI
  DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
  DEI VINI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto  il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali 17 ottobre 1994 con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione  di origine controllata dei vini "Scavigna" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione sopra citato, con
riferimento alla composizione ampelografica del vino a  denominazione
di  origine controllata "Scavigna" rosso e rosato, nella parte in cui
prevede l'utilizzazione del vitigno "Aglianico";
  Considerato che il predetto vitigno non risulta essere  autorizzato
ne'  raccomandato  per la provincia di Catanzaro, pur essendo oggetto
di sperimentazione regionale al fine di ottenerne l'iscrizione tra  i
vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia predetta;
  Considerata   la   necessita'  di  procedere  alla  modifica  della
composizione  ampelografica  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Scavigna" rosso e rosato;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata istanza e la proposta di
modifica dell'art. 2 del disciplinare predetto formulata dal Comitato
stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  n.  107  del  10  maggio
1995;
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   alla   modifica,  in
conformita' della  proposta  formulata  dal  citato  Comitato,  della
composizione  ampelografica  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Scavigna"  rosso  e  rosato,  mediante  la  soppressione
dell'indicazione  del  vitigno  "Aglianico" e il conseguente aumento,
fino ad un massimo del 60% per il vitigno "Gaglioppo"  e  fino  a  un
massimo  del  40%,  per  il  vitigno  "Nerello  Cappuccio", lasciando
inalterata la possibilita' che  a  detta  composizione  ampelografica
possano  concorrere,  fino  ad  un massimo del 40%, i vitigni a bacca
nera, raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione  dei  disciplinari  di  produzione,  prevede   che   i
disciplinari  di  produzione  vengano  approvati  e  riconosciuti con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
  L'art.  2  del  disciplinare di produzione limitatamente alla parte
riguardante i vini a denominazione di origine controllata  "Scavigna"
rosso e rosato, approvato con decreto ministeriale 17 ottobre 1994 e'
sostituito dal testo di seguito riportato:
  "Art. 2. - (Omissis).
 'Scavigna' rosso e rosato:
   Gaglioppo, fino al 60%;
   Nerello Cappuccio, fino al 40%.
  Possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca  nera, raccomandati o
autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino  ad  un  massimo  del
40%.
  (Omissis)".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 maggio 1995
                                               Il dirigente: ADINOLFI