MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 maggio 1995 

  Autorizzazione all'ospedale policlinico Borgo  Roma  di  Verona  ad
avvalersi  della  facolta'  di  fotoriproduzione  sostitutiva  di cui
all'art. 25 della legge 4  gennaio  1968,  n.  15,  per  le  cartelle
cliniche  di  ricovero  ordinario  e  per le cartelle cliniche di day
hospital prodotte a partire dal 1 gennaio 1988.
(GU n.123 del 29-5-1995)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione  sostitutiva  dei
documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;
  Visto  il  proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  in
data   29   marzo   1979,  con  il  quale  sono  state  approvate  le
caratteristiche  della  pellicola  destinata  alla   fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista la richiesta n.  67079  del  29  settembre  1993  dell'unita'
locale   socio   sanitaria   n.   25   di   Verona,   relativa   alla
fotoriproduzione  sostitutiva  delle   cartelle   cliniche   prodotte
dall'ospedale policlinico Borgo Roma di Verona, e - a completamento -
la successiva nota n. 5894 del 25 gennaio 1994;
  Considerato  che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta -
non sono compresi  nelle  categorie  escluse  dalla  fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito  il  comitato  di  settore  per  i   beni   archivistici   in
sostituzione  della  commissione  di  cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'ospedale policlinico Borgo  Roma  di  Verona  e'  autorizzato  ad
avvalersi  della  facolta',  di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, per le seguenti categorie di documenti:
   1) cartelle cliniche di ricovero ordinario prodotte dal 1  gennaio
1988;
   2) cartelle cliniche di day hospital prodotte dal 1 gennaio 1988.
  Le  modalita'  di  riproduzione  e  i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La pellicola da usare,  fermo  restando  che  sara'  costituito  un
originale  negativo  di  sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  i  documenti
riprodotti,  dovra'  possedere le caratteristiche tecniche prescritte
dal decreto ministeriale 29  marzo  1979  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione   sostitutiva,   possono   essere  distrutti  se  si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 maggio 1995
                                                Il Ministro: PAOLUCCI