Designazione delle imprese incaricate della liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.(GU n.124 del 30-5-1995)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha disposto, tra l'altro, la trasformazione dell'ente pubblico Istituto nazionale delle assicurazioni, in societa' per azioni, I.N.A. S.p.a. e l'attribuzione alla stessa societa', a titolo di concessione, delle funzioni a carattere "pubblicistico", gia' esercitate in forza di leggi dall'Istituto nazionale delle assicurazioni; Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto 22 giugno 1993, n. 346, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono designate le imprese di assicurazione che provvedono a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui all'art. 25 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157; Visto l'atto stipulato in data 24 settembre 1993, con il quale, in esecuzione della delibera assembleare straordinaria degli azionisti dell'I.N.A. S.p.a., si e' provveduto alla scissione delle attivita' e delle funzioni di interesse pubblico gia' facenti capo all'ente di diritto pubblico Istituto nazionale delle assicurazioni, ora attribuite alla Concessione servizi assicurativi pubblici - Consap - S.p.a.; Visto il disciplinare della concessione alla predetta Consap S.p.a. della gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, approvato con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1994; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme riguardanti la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e d'interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la lettera in data 13 dicembre 1994, con la quale la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap - S.p.a., ha espresso il proprio parere sulle designazioni di imprese di assicurazione di cui trattasi; Decreta: A norma dell'art. 6 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, sono designate per la liquidazione agli aventi diritto delle somme loro dovute per i sinistri di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le seguenti imprese: La Fondiaria assicurazioni S.p.a. per le regioni Toscana e Umbria; Assicurazioni generali S.p.a. per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Campania; Lloyd italico assicurazioni S.p.a. per la regione Liguria; Navale assicurazioni S.p.a. per la regione Calabria; Riunione adriatica di sicurta' S.p.a. per le regioni Marche, Basilicata e Puglia; SAI - Societa' assicuratrice industriale S.p.a. per le regioni Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Sicilia nonche' per il territorio della Repubblica di San Marino; Sara Assicurazioni S.p.a. assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia per la regione Lazio; Societa' reale mutua di assicurazioni per le regioni Piemonte e Valle d'Aosta; Toro assicurazioni S.p.a. per la regione Sardegna. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 maggio 1995 Il Ministro: CLO'