Modificazioni al disciplinare della denominazione di origine del formaggio "Taleggio".(GU n.125 del 31-5-1995)
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in
particolare, l'art. 4 che prevede, nell'ambito del disciplinare di
produzione, una designazione specifica;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata
legge n. 125, in particolare l'art. 5 che prevede una apposita
marcatura o altri contrassegni specifici, da apporre sulle forme o
sugli involucri dei formaggi a denominazione di origine, dai quali
risulti la relativa provenienza e gli estremi del provvedimento di
riconoscimento della denominazione di origine medesima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1988
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine del
formaggio "Taleggio", gia' afferente alla categoria delle
denominazioni tipiche in base al decreto del Presidente della
Repubblica n. 1269/1955;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1981 con il quale e' stato
affidato al Consorzio volontario di produzione del formaggio a
denominazione di origine "Taleggio" l'incarico di vigilanza per il
formaggio medesimo;
Vista la richiesta avanzata dal citato Consorzio volontario intesa
ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione con norme
relative alla designazione e presentazione del formaggio a
denominazione di origine "Taleggio";
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il
riordinamento delle competenze regionali e statali in materia
agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
Visto l'art. 2, comma 4, della citata legge che trasferisce al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni
in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del
trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
Considerata la necessita' di ottemperare al disposto del richiamato
decreto del Presidente della Repubblica n. 667/1955, art. 5, con la
individuazione di uno specifico contrassegno da apporre sulle forme
del formaggio di cui trattasi;
Considerata altresi' la necessita' di recepire nella disciplina di
designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine
"Taleggio", riconosciuta con il citato decreto presidenziale 15
settembre 1988, un logos specifico per designare le produzioni
conformi al relativo disciplinare di produzione;
Ritenuto che tale adempimento sia determinante per la corretta
identificazione da parte del consumatore del formaggio a
denominazione di origine "Taleggio" anche ai sensi del richiamato
art. 4 del regolamento CEE n. 2081/1992;
Decreta:
Il testo del decreto 9 settembre 1994 concernente modificazioni al
disciplinare di produzione della denominazione di origine del
formaggio "Taleggio" e' sostituito interamente dal seguente
articolato:
Art. 1. - Ad integrazione di quanto disposto nel citato decreto del
Presidente della Repubblica 15 settembre 1988, il formaggio a
denominazione di origine "Taleggio" e' immesso al consumo con un
apposito contrassegno, di cui all'allegato A) del presente decreto
che ne costituisce parte integrante, nonche' munito di incarto
recante il nome "Taleggio".
Art. 2. - Il contrassegno della denominazione di origine del
formaggio "Taleggio" e il citato incarto sono riservati al prodotto
conforme ai requisiti del relativo disciplinare di produzione.
Una apposita numerazione figura nel contrassegno medesimo allo
scopo di individuare il produttore interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 1995
Il Ministro: LUCHETTI
ALLEGATO A
----> vedere allegato a pag. 35 della G.U. <----