MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 1995 

  Accertamento  del  periodo di mancato o irregolare funzionamento di
taluni uffici del pubblico registro automobilistico.
(GU n.127 del 2-6-1995)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista la legge 23 dicembre  1977,  n.  952,  recante  modificazioni
delle  norme  sulla  registrazione degli atti da prodursi al pubblico
registro automobilistico e di altre norme in materia  di  imposta  di
registro;
  Ritenuto  che  l'art.  1  della citata legge assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso  della
richiesta  -  le  formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro
automobilistico,  richieste  in  forza  di  scritture   private   con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute  nell'art.  6,  ultimo  comma, della surrichiamata legge 23
dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale  del  pubblico  registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle  entrate  statali
del  rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.  398,  istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto  l'art.  20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli  nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato  che  per  le  imposte  di  cui ai sopra citati decreti
legislativi n. 398 del 1990  e  n.  504  del  1992  si  applicano  le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla  corresponsione  all'Automobile  club d'Italia ed alle eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio  1990,  n.  187,  in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli  atti  stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta
l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto  conto  del fatto che il mancato versamento delle imposte di
che trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro  automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in  materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  21  giugno  1961,  n.  498,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio  1961,  n.  770,
nel  testo  modificato  dalla  legge  2  dicembre  1975,  n.  576,  e
sostituito dalla legge 25 ottobre  1985,  n.  592,  contenente  norme
sulla  proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato
o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche
al pubblico registro automobilistico;
  Viste le note con le quali le  competenti  procure  generali  della
Repubblica  hanno  segnalato  il  mancato  funzionamento dei seguenti
uffici del pubblico registro  automobilistico  nei  giorni  e  per  i
motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei
termini  previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione
e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.:
   P.R.A. di Napoli nel periodo dal 31 marzo  al  4  aprile  1995  su
disposizione  dei  vigili  del  fuoco  di Napoli per inagibilita' dei
locali e in data 22 aprile 1995 per consentire  l'unificazione  degli
archivi magnetici dell'ufficio nel sistema LSX 5000;
   P.R.A.  di  Torino  in data 26 aprile 1995 a causa dell'agitazione
del personale proclamata dalle organizzazioni sindacali aziendali per
quel giorno;
   P.R.A. di  Ancona  in  data  4  maggio  1995  in  occasione  della
festivita' del Santo Patrono;
                              Decreta:
  Per  i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato o
irregolare funzionamento dei seguenti uffici  del  pubblico  registro
automobilistico nei giorni a fianco indicati:
   P.R.A.  di  Napoli  nel periodo dal 31 marzo al 4 aprile 1995 e in
data 22 aprile 1995;
   P.R.A. di Torino in data 26 aprile 1995;
   P.R.A. di Ancona in data 4 maggio 1995.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 maggio 1995
                                         Il direttore generale: ROXAS