UNIVERSITA' DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1995 

  Modificazioni   al   regolamento   per   l'amministrazione   e   la
contabilita' dell'Universita'.
(GU n.132 del 8-6-1995)

                             IL RETTORE
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto l'art. 86, commi terzo e quarto, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n.
371;
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione  del  24  maggio
1983   che   approva   il  regolamento  per  l'amministrazione  e  la
contabilita' dell'Universita' di Catania;
  Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 5 marzo
1984  e  del  25  gennaio  1985  che  hanno  apportato  al   predetto
regolamento  modifiche necessarie per una piu' efficiente ed efficace
gestione amministrativo-contabile delle strutture dell'Ateneo;
  Visto l'art. 7, comma 11, della citata legge n. 168/1989;
  Vista la deliberazione del  consiglio  di  amministrazione  del  17
dicembre  1994,  che  apporta  modifiche al succitato regolamento per
l'amministrazione e la contabilita' dell'Universita' di Catania;
  Visto il foglio protocollo 2087, del 3 marzo 1995, con il quale  e'
stata   trasmessa  al  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  per   l'esercizio   del   controllo   di
legittimita' e di merito, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della citata
legge  n. 168/1989, la deliberazione del consiglio di amministrazione
del 17 dicembre 1994;
  Considerato ai sensi del succitato art. 6, comma 9, in  assenza  di
rilievi  entro il termine perentorio di sessanta giorni, da parte del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
puo' essere emanato il previsto provvedimento rettorale;
                              Decreta:
  Sono apportate al vigente regolamento per  l'amministrazione  e  la
contabilita' dell'Universita' di Catania le seguenti modifiche:
  Art. 54 - Trattativa privata, comma 1, punto 6: "Quando trattasi di
forniture o lavori di importo non superiore a L. 100.000.000".
  Art.   54   -   Trattativa  privata,  comma  1,  punto  7:  "Quando
l'eccezionalita' o  l'urgenza  degli  acquisti,  delle  vendite,  dei
lavori,  delle  forniture  sia  tale  da  non  consentire  il ricorso
all'asta o alla licitazione".
  Art. 56 - Collaudo dei lavori  e  delle  forniture,  comma  4:  "Se
l'importo  dei  lavori  di  manutenzione e delle forniture non superi
lire  100  milioni,  e'  sufficiente   l'attestazione   di   regolare
esecuzione  rilasciata  rispettivamente  da  chi  ha diretto i lavori
ovvero da chi ha ricevuto la fornitura".
  Art. 61 - Spese in economia, comma 2: "Per ciascuna specie di spesa
il consiglio di amministrazione stabilisce con apposita deliberazione
il limite di somme che non potra' eccedere le lire 100 milioni".
  Art. 71 - Impegni di spesa (Istituti):
   comma 1: "Per potersi disporre direttamente da parte del direttore
spese eccedenti in una sola volta lire 20 milioni oltre l'I.V.A.,  il
consiglio    di   istituto   deve   avere   previamente   autorizzato
l'utilizzazione di fondi delle strutture a disposizione";
   comma 2: "Nessun singolo impegno  e  pagamento  e'  consentito  al
direttore  per  spese  che eccedano ciascuna 20 milioni di lire oltre
l'I.V.A.,  senza  la  preventiva  autorizzazione  del  consiglio   di
amministrazione".
  Art. 73 - Registro degli impegni e forniture:
   comma  4: "Per l'effettuazione delle piccole spese in contanti, il
direttore di istituto potra' emettere ordini di pagamento  a  proprio
favore per somme comunque non eccedenti L. 2.000.000";
   comma  5: "Qualora, invece l'istituto non opti per la gestione dei
fondi in anticipazione secondo quanto previsto dal precedente art. 65
del presente regolamento, il  direttore,  al  fine  di  garantire  il
regolare  funzionamento  della  gestione dell'istituto stesso, potra'
disporre, su motivata  richiesta,  di  una  somma  determi  nata  dal
consiglio di amministrazione, comunque, di importo non superiore a L.
5.000.000,  reintegrabile nel corso dell'esercizio, previo rendiconto
di almeno il 75% delle somme gia' spese".
  Art. 89 - Gestione del  fondo  per  piccole  spese  (Dipartimenti):
comma  1:  "Per  l'effettuazione  delle  piccole spese in contanti il
direttore del dipartimento puo'  disporre  di  un  fondo  di  importo
comunque   non  superiore  a  L.  10.000.000,  reintegrabile  durante
l'esercizio, previa presentazione del  rendiconto  delle  somme  gia'
spese".
   Catania, 25 maggio 1995
                                               Il rettore: RIZZARELLI